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Quali sono i tempi di notifica delle multe all’estero?

24 Ottobre 2021 | Autore:
Quali sono i tempi di notifica delle multe all’estero?

Il verbale di contravvenzione relativo a un’infrazione commessa in Italia da un veicolo con targa straniera va notificato nel termine previsto dalla nostra legislazione, utilizzando il sistema del cross border.

La scorsa primavera sei venuto in Italia a trovare la tua famiglia che non vedevi da un po’ essendo residente ormai da anni in Germania. Dopo tante ore di guida, proprio quando mancava poco all’arrivo, hai premuto sul pedale dell’acceleratore e, ahimè, sei stato beccato dall’autovelox. Ora, stai aspettando che ti venga recapitato a casa il verbale di contravvenzione. Ma quali sono i tempi di notifica delle multe all’estero?

A tal proposito, interviene l’articolo 201 del Codice della strada, la cui disposizione va inserita nel contesto di alcune direttive europee emanate in materia di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi dell’UE.

In particolare, la direttiva 2011/82 – sostituita con la 2015/413 e recepita con il Decreto legislativo n. 37/2014 e n. 27/2016 – prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE in caso di infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse con un veicolo immatricolato in un Paese facente parte dell’Unione Europea diverso da quello ove è stata accertata la violazione.

Tale scambio avviene per otto tipi di infrazioni, espressamente individuate dalla direttiva UE 2015/413, in relazione alle quali è prevista la notifica della multa elevata all’estero, nei tempi stabiliti dalla legislazione nazionale.

Completa il quadro normativo una decisione del Consiglio Europeo [1], recepita anche in Italia, la quale prevede il riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie all’interno dell’UE [2]. Pertanto, nel tuo caso, avendo preso una contravvenzione in Italia e risiedendo in Germania, lo Stato tedesco da un lato deve riconoscere la sanzione applicata dal nostro Paese e dell’altro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la stessa venga effettivamente pagata.

Come avviene la notifica delle multe all’estero?

La notifica delle multe all’estero avviene attraverso il cosiddetto cross border, che è lo strumento utilizzato per raccogliere i dati di tutti i veicoli immatricolati nell’Unione Europea.

Ogni Paese membro dell’UE deve identificare l’organo competente per la trasmissione dei dati. In Italia, detto compito spetta alla Direzione Generale per la Motorizzazione civile la quale, attraverso il numero di targa, è in grado di risalire al nome dell’intestatario del veicolo e ai dati dell’immatricolazione, consultando i registri telematici nazionali.

Attraverso la rete di collaborazione tra Stati viene, quindi, individuato il trasgressore al quale sarà notificato il verbale nella lingua del Paese di immatricolazione del veicolo. Ne consegue che, per quanto ti riguarda, l’organo accertatore della violazione al codice stradale, commessa in territorio italiano, chiederà informazioni alla Germania o, meglio, all’organo tedesco competente a trasmettere i dati. Una volta che sei stato identificato quale intestatario del mezzo, ti verrà notificata la multa all’estero nei tempi previsti dalla legge italiana.

Quali sono i tempi di notifica delle multe all’estero?

Il Codice della strada prevede il termine di 360 giorni dall’accertamento dell’infrazione per notificare le multe all’estero. Si tratta di un periodo piuttosto lungo, ovvero di quasi un anno, tolti i giorni festivi quali ad esempio Natale, Santo Stefano, Capodanno e Pasqua.

Questo periodo si dilata nell’ipotesi in cui l’automobilista residente all’estero, nel momento della commessa violazione stradale, si trovava alla guida di una macchina presa a noleggio. In tal caso, il verbale prima va notificato alla società di autonoleggio entro i 90 giorni dall’accertamento, previsti dal Codice della strada per il recapito delle multe in Italia [3]; successivamente, iniziano a decorrere i 360 giorni previsti per l’invio del verbale all’estero.

Insieme al verbale di contravvenzione, viene notificata una lettera di informazione sull’infrazione e un modulo di risposta in cui si potrà alternativamente confermare di aver commesso la violazione, contestarla oppure comunicare i dati dell’effettivo trasgressore, cioè del soggetto che conduceva il veicolo al momento dell’infrazione [4].

Nella lettera di informazione, sono riportare la natura dell’infrazione, il luogo, la data e l’ora in cui è stata commessa, la normativa nazionale violata, i dati che riguardano il dispositivo utilizzato per accertare la violazione (ad esempio, tutor) e la sanzione applicata.

La multa presa in Italia da un automobilista residente all’estero può essere notificata dalla polizia stradale, dai carabinieri oppure dai vigili urbani ma anche da una delle agenzie che all’uopo vengono incaricate dai singoli Comuni.

Notifica del verbale all’estero: per quali infrazioni è prevista?

Le infrazioni stradali in relazione alle quali è previsto lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE al fine della notifica del relativo verbale all’estero, sono particolarmente gravi.

Nello specifico, si tratta di:

  1. guida in stato di ebbrezza, così come definita dalla legislazione dello Stato nel cui territorio la violazione viene accertata, quindi, in base ai limiti del tasso alcolemico ivi stabiliti;
  2. guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da contestare sulla base delle regole e dei limiti propri dello Stato della commessa infrazione;
  3. eccesso di velocità, che in Italia va intesa non solo come superamento dei limiti di velocità ma anche come velocità non commisurata alle circostanze di luogo e di traffico ovvero quando il conducente, pur rispettando i limiti, guida in modo tale da perdere o da poter perdere il controllo del proprio veicolo;
  4. mancato uso della cintura di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta dei bambini (seggiolini) oppure ogni altro comportamento che ne ostacoli o ne alteri il normale funzionamento;
  5. mancato rispetto del semaforo rosso. In questo punto, è compreso pure il mancato rispetto di un qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione vigente nello Stato in cui è accertata la violazione;
  6. mancato uso del casco protettivo;
  7. circolazione su una corsia vietata, ad esempio su una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o su una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali;
  8. uso del cellulare alla guida, secondo le norme previste dal Paese in cui è avvenuta l’infrazione.

note

[1] Consiglio Ue, decisione 2005/214/GAI.

[2] D. Lgs. n. 27/2016 del 15.02.2016.

[3] Art. 201 cod. strada.

[4] Circolare del ministero dell’Interno del 12.09.2017.


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