Acqua non pagata in condominio: che succede?


Se uno dei condomini non paga la propria quota della bolletta dell’acqua cosa rischiano gli altri?
Acqua non pagata in condominio: che succede e quali sono le conseguenze? Fintantoché ciascun condomino ha una propria utenza e quindi un proprio contatore, l’eventuale responsabilità per la morosità ricade sul singolo che, verosimilmente, si vedrà sospendere l’erogazione.
Il problema si pone invece in quei condomini dove il contratto con la società fornitrice del servizio idrico è unico e intestato al condominio. In questi casi, le conseguenze del mancato pagamento della quota di uno o più condòmini si riversano inevitabilmente sul gruppo: la fattura non potrà essere pagata o verrà pagata solo in parte e, non di rado, il fornitore, per autotutelarsi, sospende l’utenza finché non riceve le somme dovutegli. Ad andarci di mezzo sono quindi tutti i proprietari degli appartamenti, anche quelli ligi al proprio dovere, a cui spesso l’amministratore richiede un contributo ulteriore proprio per scongiurare tali scomode conseguenze.
A volte, vengono anche adottate tecniche aggressive di recupero crediti: è il caso della pratica del “cassettinaggio”, ossia l’avviso con volantino nella cassetta della posta fatto a tutti i residenti nel condòminio con la minaccia di interruzione della fornitura delle utenze condominiali. Pratiche di questo tipo sono però illegittime e a ricordarlo è una recente sentenza del Tar Lazio [1].
Ma procediamo con ordine e vediamo che succede nel caso di acqua non pagata in condominio.
Indice
È possibile sospendere l’acqua all’intero condominio se qualche condomino non paga le quote?
La prima questione che viene in evidenza riguarda il potere della società fornitrice dell’acqua di adottare un atteggiamento punitivo nei confronti dell’intero condominio se la fattura viene pagata solo in parte, sospendendo l’erogazione del servizio idrico.
Secondo la sentenza citata, un comportamento del genere è da considerarsi illegittimo. E ciò perché la legge n. 220/2012 che ha riformato la materia condominiale stabilisce che, nell’ipotesi di debiti condominiali, il creditore debba rivolgersi prima nei confronti dei morosi e poi degli altri condomini. A tal fine, sarà lo stesso amministratore a fornire al creditore l’elenco dei condomini non in regola con i pagamenti affinché questi avvii le azioni giudiziarie e il pignoramento nei loro riguardi. Solo nell’ipotesi in cui ciò dovesse rivelarsi inutile, si potrà agire contro tutti gli altri condomini.
Dunque, in caso di pagamenti parziali della fattura idrica, l’ente erogatore dovrà mantenere intatta l’utenza salvo ovviamente il suo diritto di agire contro i morosi.
Peraltro, nelle singole abitazioni, sono presenti contatori individuali tanto che è consuetudine che gli amministratori di condominio si avvalgano di società cosiddette letturiste cui delegano, totalmente o parzialmente, la lettura e la ripartizione della bolletta afferente al contatore generale. Per l’Agcom e il Tar, pertanto, si possono e debbono scomputare le spese dovute dal singolo e, in caso di morosità, va avvertito l’amministratore o la società letturista, per conoscere i nominativi degli utenti insolventi, contro i quali agire. È da ritenersi invece «indebito condizionamento» la pratica del cassettinaggio rivolta a tutti i condòmini.
La sospensione dell’acqua ai condomini morosi
Un secondo strumento che si può adottare nei confronti dei condomini che non pagano le quote dell’acqua è la sospensione della fornitura nel relativo appartamento. Tale potere spetta all’amministratore di condominio [2] solo se la morosità persiste da almeno sei mesi. Il capo condomino quindi “chiuderà i tubi” che portano l’acqua nell’unità abitativa del moroso fintantoché questi non si mette in regola. Se tale operazione richiede l’accesso alla proprietà privata, sarà necessario un provvedimento di autorizzazione del giudice (salvo che il condomino si renda disponibile a collaborare).
Fra l’altro, il Codice civile [3] impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini «entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso» (salvo che l’assemblea non lo abbia esentato). È necessario che il credito del condominio sia certo nell’ammontare e documentato. Questa situazione si presenta per il condominio nei confronti dei condòmini in mora se si dispone di un riparto approvato dall’assemblea e siano state individuate le scadenze dei pagamenti dovuti.
L’amministratore, a tal fine, dovrà nominare un avvocato che chiederà al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (ossia con obbligo di pagamento già dal giorno successivo alla notifica dello stesso).
note
[1] Tar Lazio, sent. n. 7720/21 del 30.06.2021.
[2] Ai sensi dell’art. 63 co. 3, disp. att. cod. civ.
[3] Art. 1129 Codice civile co. 9.
Buongiorno leggevo l articolo sulla acqua nei condomini, anche mio suocero ne fa parte e siamo costretti a pagare anche se non abita più li abbiamo staccato tutte le utenze x non pagare la mondezza ma l amministratore dice che l acqua dobbiamo pagarla sempre non possiamo sganciarci dal condominio….è Vero? Grazie