Vendita occhiali da vista: Cassazione e ultime sentenze


L’attività dell’optometrista e dell’ottico; il confezionamento e la vendita di occhiali e lenti correttive senza la preventiva ricetta medica.
Indice
Acquisto di un paio di occhiali da vista al minore
In tema di mantenimento dei figli e distinzione delle spese in ordinarie e straordinarie, dovranno essere qualificate come ‘straordinarie’ le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico.
Inoltre, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ‘spesa straordinaria’, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Tribunale Savona, 19/02/2021, n.140
Acquisto occhiali da vista: accordo dei genitori
In caso di separazione o divorzio bisogna stabilire, su accordo dei genitori o con provvedimento del Giudice, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Viene, quindi, generalmente previsto un assegno mensile a copertura delle spese ordinarie dei figli, destinate a soddisfare i bisogni quotidiani, quali, ad esempio, vitto, alloggio, abbigliamento, spese di cancelleria scolastica.
Deve, poi, essere stabilito in quale misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli. Tali spese sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, apparecchi ortodontici, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, acquisto di un computer, ecc.).
Frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie. In caso di differenza economica tra i genitori può stabilirsi una percentuale differente, esempio del 70/30, 40/60, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi. Alcune di queste spese necessitano il previo accordo dei genitori e la relativa documentazione, altre solo della prova dell’effettivo esborso.
Se un genitore non paga cosa si può fare? La Cassazione con ordinanza n. 379/21 ha effettuato una suddivisione delle spese straordinarie al fine di valutare come procedere per il recupero delle stesse. Vengono così distinte: a) spese che pur essendo incerte nel quando e nel quantum sono statisticamente certe nell’anno; che non sono comprese nell’assegno, ma non necessitano di preventivo accordo e devono essere rimborsate senza bisogno di ulteriori provvedimenti, potendo così procedere in via esecutiva, previa notifica di un atto di precetto (ad esempio: spese scolastiche, libri di testo, occhiali, visite specialistiche di controllo, etc…), b) spese che per il loro carattere di imprevedibilità, rilevanza e imponderabilità richiedono per poterle recuperare dall’altro genitore, in caso di mancato accordo, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento (ad esempio: attività ludiche/sportive, frequentazione di istituti scolastici privati, acquisto mezzi di trasporto, etc.).
Ordinanza Cassazione n. 379/2021
L’attività di ottico
L’attività di ottico regolamentata dalla l. reg. Sicilia n. 12/2004 rientra nella categoria delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934 (t.u.l.s.), non essendo stata inserita nell’elenco delle professioni sanitarie riconducibili ad un Ordine riconosciuto neppure a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 3/2018, e l’ottico suggerisce e fornisce occhiali e/o lenti a contatto su prescrizione del medico specialista in oftalmologia, non potendo effettuare diagnosi terapeutico-chirurgiche e prescrivere farmaci, di talché tale attività presenta un innegabile carattere commerciale legato alla vendita di una vasta gamma di prodotti che non giustifica limitazioni della concorrenza che non siano necessarie e proporzionate all’interesse pubblico perseguito della salute dei consumatori.
Garante concorr. e mercato, 21/11/2018, n.1554
Occhiali premontati da vista: marchio e caratteristiche del prodotto
Il marchio “Vedo Bene“, utilizzato per contraddistinguere occhiali premontati da vista, é meramente descrittivo delle caratteristiche e della funzione essenziale dei prodotti (che è appunto quella di vedere bene) e quindi privo dei requisiti di cui agli art. 7 e 13 c.p.i.; è pertanto del tutto irrilevante se il concorrente può in concreto differenziarsi ed utilizzare altre parole, diverse ma ugualmente adatte a descrivere le caratteristiche del prodotto.
Tribunale Torino sez. IX, 13/06/2011
Vendita di montature per occhiali da vista
La vendita di montature per occhiali da vista, di occhiali da sole e di liquidi oftalmici, non presupponendo la partecipazione attiva di un tecnico che adegui tali strumenti alle specifiche esigenze dell’avventore, non rientra nell’attività riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico di cui al d.m. 23 luglio 1998 relativo al commercio degli occhiali in attuazione dell’art 20 d.lg. n. 46 del 1997 in materia di commercio di dispositivi medici.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 27/04/2007, n.727
Optometrista e ottico: differenze
L’attività dell’optometrista, che non va confusa con quella, più limitata, dell’ottico, consiste nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati) e nella scelta, caso per caso, di quali siano le lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto.
Trattasi di un’attività che non è regolata dalla legge e il relativo esercizio – allo stato attuale della normativa – deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la ragione che non esiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista, e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente; potendosi, nel primo caso, configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica, nel secondo, altre ipotesi criminose (come quella di lesioni personali o altro).
Pertanto, devono ritenersi consentite all’optometrista, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di misurazione della vista, quella di apprestare, confezionare e vendere – senza preventiva ricetta medica – occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell’ottico – anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia.
È precluso, invece, all’optometrista, configurandosi l’esercizio abusivo della professione medica, di compiere valutazioni di carattere diagnostico, di svolgere attività di carattere curativo, di rilasciare ricette, di compiere sull’occhio interventi di qualsiasi tipo, di intervenire in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva ad es. miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, afachia).
Consiglio di Stato sez. VI, 04/10/2005, n.5297
Esercizio abusivo dell’attività medica
In tema di esercizio abusivo dell’attività medica, l’optometria risulta un’attività, allo stato attuale della normativa, non regolata dalla legge; sicché il suo esercizio deve ritenersi libero e lecito anche penalmente, a condizione però che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista. Con la conseguenza che non può considerarsi preclusa all’optometrista l’attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere, senza la preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma, al contrario dell’ottico, anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia.
Cassazione penale sez. VI, 11/04/2001, n.27853
Chi può confezionare e vendere occhiali e lenti correttive?
L’attività di optometrista, non specificamente regolata dalla legge (a differenza di quella dell’ottico) e consistente essenzialmente nella misurazione della vista, anche attraverso strumenti più o meno sofisticati, e nella scelta, caso per caso, delle lenti necessarie per la correzione del singolo difetto riscontrato, può costituire esercizio abusivo della professione medica, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 348 c.p., solo quando l’optometrista compia valutazioni di carattere diagnostico, rilasci ricette, compia sull’occhio interventi di qualsiasi tipo, intervenga in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della vista), e comunque in situazione e con modalità tali che possano compromettere lo stato di salute del cliente.
Deve quindi ritenersi che l’optometrista possa, oltre ad effettuare la misurazione della vista, anche apprestare, confezionare e vendere, senza la preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e presbiopia (come consentito anche all’ottico, in virtù dell’art. 12 r.d. 31 maggio 1928 n. 1334), ma anche per i casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia.
Cassazione penale sez. VI, 11/04/2001, n.27853
Vendita degli occhiali da vista premontati
Deve essere sospeso il d.m. 23 luglio 1998 (Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell’art. 20 d.lg. n. 46 del 1997) che, nel consentire la vendita degli occhiali da vista premontati anche alle farmacie e agli esercizi commerciali che esitano articoli sanitari, non prescrive, a tutela del consumatore, adeguate informazioni sulla pericolosità degli stessi.
Consiglio di Stato sez. IV, 08/10/1999, n.1994
Prescrizione medica e confezionamento di occhiali
L’esercizio dell’arte dell’ottico (confezionamento di occhiali sulla base di prescrizione medica, controllo della vista, ecc.) in forma diversa da quella della mera vendita di occhiali, non integra un’attività d’impresa, sicché non è possibile invocare contro detto esercizio la tutela apprestata dalla legge contro la concorrenza sleale, posto che questa vale solo nei rapporti tra imprenditori.
Tribunale Perugia, 18/03/1996
Salve, ho letto rapidamente una notizia che riguarda un bonus per acquistare gli occhiali da vista. Potreste “illuminarmi” su questa agevolazione e spiegarmi brevemente chi ne ha diritto? Grazie come sempre per la vostra risposta e disponibilità
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