Rimozione amianto: cosa può fare il vicino?


Come e a chi chiedere di togliere l’eternit dalle costruzioni limitrofe; quali rimedi se il proprietario non provvede o se l’Asl non riscontra le segnalazioni.
Un capannone di fianco a casa tua ha la copertura in eternit. Sai che questo materiale è fuorilegge da molti anni: è pericoloso per la salute umana e può provocare tumori, se viene inalato. Ci pensi ogni volta che apri le finestre. Hai chiesto più volte al proprietario confinante di rimuoverlo, ma non è successo nulla: l’opera è sempre lì. E allora, per ottenere la rimozione dell’amianto, cosa può fare il vicino?
Per prima cosa bisogna sapere se qualcuno ha già fatto una segnalazione e se le autorità preposte sono intervenute: potrebbe esserci stata una verifica tecnica che ha stabilito la non necessità di rimozione e bonifica, perché la struttura si presenta compatta e non disperde microfibre nocive. Ma può anche essere accaduto che nessuno ha ancora denunciato la presenza di amianto, e allora puoi farlo tu al posto del proprietario inadempiente. In entrambi i casi, hai diritto di sapere quali sono stati i provvedimenti adottati dall’azienda sanitaria competente: il tuo diritto alla salute può essere tutelato anche in via giudiziaria.
Indice
Amianto: obbligo di rimozione
L’amianto è un minerale fibroso che fino agli anni Ottanta e nei primi anni Novanta veniva largamente usato nell’industria e nell’edilizia. Poi, si è scoperto che è nocivo alla salute: il materiale rilascia particelle e polveri che, se vengono inalate, possono provocare l’insorgenza di gravi malattie dell’apparato respiratorio, come il tumore ai polmoni. Così dal 1992 l’impiego dell’amianto nelle costruzioni è fuorilegge [1]. Da quel momento, è partita l’attività di bonifica di tutti i siti contenenti amianto, con la procedura di gestione del rischio che ora ti descriveremo.
Le coperture degli edifici realizzate con materiali contenenti amianto, come le tettoie in eternit, devono essere rimosse obbligatoriamente se sono danneggiate (ad esempio, per la presenza di crepe o fessure) o comunque appaiono friabili e sbriciolate, in modo da rilasciare nell’aria le microfibre pericolose. In alternativa, è possibile eseguire interventi di recupero, come l’incapsulamento o la sovracopertura, che isolano le sostanze pericolose in modo da impedirne la diffusione nociva.
Questi lavori devono essere realizzati da aziende specializzate, iscritte all’Albo dei gestori ambientali, in quanto tenute ad effettuare anche le attività di smaltimento dei materiali pericolosi di risulta. In ogni caso, non è il privato a decidere autonomamente quali interventi effettuare, ma è la Pubblica Amministrazione a stabilirlo, in base alle regole e procedure che adesso ti esporremo.
Coperture in amianto: la segnalazione
Tutti i manufatti contenenti parti in amianto devono essere sottoposti a censimento secondo le regole stabilite da ciascuna Regione negli appositi piani di bonifica, smaltimento e decontaminazione. I proprietari degli immobili che contengono materiali in eternit o altre forme di amianto devono presentare denuncia all’Asl (Azienda sanitaria locale) competente per territorio, per segnalarne la presenza.
Ciò rende possibile l’intervento dell’Autorità deputata alla salvaguardia ambientale (Arpa – Agenzia regionale di protezione dell’ambiente) che, se non è possibile un intervento di recupero, disporrà la rimozione del manufatto. Quando l’amianto si presenta compatto, l’opera può permanere, ma vengono stabiliti dei controlli periodici svolti da tecnici specializzati, per monitorare la situazione in modo da intervenire in caso di degrado.
Se l’edificio in cui è presente l’amianto è condominiale, bisogna richiedere l’intervento all’amministratore di condominio: è suo dovere provvedere alla segnalazione all’Asl. Il riparto delle spese occorrenti per la rimozione dell’amianto e per la bonifica del fabbricato verrà posto a carico di tutti i condòmini, in base ai rispettivi millesimi di proprietà.
Rimozione amianto: i poteri del vicino
Se il singolo proprietario, o il condominio, non ha denunciato all’Asl la presenza di parti dell’edificio in amianto, il vicino potrà rivolgersi alle pubbliche autorità, segnalando il fatto all’Azienda sanitaria locale, o alla Polizia municipale del Comune, o al Nucleo tutela ambientale dell’Arma dei Carabinieri. Saranno questi organi a interessare l’Agenzia regionale per adottare gli interventi opportuni.
Come fare per conoscere l’esito della propria segnalazione? Una recente sentenza del Tar Campania [2] ha stabilito che l’Asl non può rimanere silente sulle istanze di accesso formulate dal privato per conoscere i provvedimenti adottati. Infatti con l’istanza di accesso agli atti amministrativi il cittadino ha il diritto di conoscere le decisioni adottate dall’Amministrazione e lo stato della pratica.
I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto dell’Asl sulla richiesta di accesso agli atti formulata da un cittadino: quando la vicenda riguarda la rimozione dell’amianto, il vicino vanta un «interesse concreto e attuale a sapere se il manufatto in eternit è stato tolto, o almeno incapsulato, o perché l’Amministrazione non ha ancora adottato provvedimenti al riguardo. Il Collegio ha affermato che il diritto alla salute attribuisce al cittadino, che richiede l’accesso agli atti amministrativi adottati a seguito della sua segnalazione riguardante la presenza di amianto, una «posizione qualificata e differenziata» e una «situazione inviolabile»; perciò, se la Pubblica Amministrazione non ottempera esibendo gli atti, il giudice può ordinargli di farlo.
Per ulteriori informazioni leggi anche gli articoli: “Cosa fare se il vicino ha la tettoia in eternit?” e “Come obbligare il vicino a rimuovere l’amianto“.
note
[1] L. n. 257/1992.
[2] Tar Campania, Sez. Salerno, sent. n. 1675 del 08.07.2021.