Dimissioni a voce o tacite oppure condotta passibile di licenziamento per giusta causa e diritto all’assegno di disoccupazione: quale significato dare all’assenza ingiustificata del lavoratore?
C’è una questione molto dibattuta in giurisprudenza che presenta importanti implicazioni pratiche: l’assenza ingiustificata è un atto di dimissioni? In buona sostanza, il comportamento del dipendente che non si presenta più al lavoro, senza inviare certificati medici o valide giustificazioni, può inquadrarsi come tacita volontà di dimissioni, con conseguente automatica risoluzione del contratto di lavoro? Oppure deve qualificarsi come una condotta colpevole, passibile di licenziamento e, pertanto, implicante un autonomo provvedimento del datore di lavoro?
Aderire all’una o all’altra tesi ha indubbie ripercussioni sia per l’azienda che per il dipendente. Se infatti dovessimo ritenere che l’assenza ingiustificata va inquadrata come “dimissioni tacite” dovremmo escludere il diritto, per il lavoratore, all’assegno di disoccupazione (Naspi) che – come noto – spetta solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.
Se invece si dovesse giungere alla tesi opposta, ossia che l’assenza ingiustificata è qualificabile non già come una implicita volontà di dimissioni, ma comunque come una grave violazione dei doveri scaturenti dal contratto di lavoro, arriveremmo alla conclusione per cui l’azienda sarebbe tenuta a effettuare il licenziamento e a pagare il cosiddetto “ticket Naspi” (ossia la tassa sul licenziamento); il dipendente avrebbe invece diritto alla Naspi e, probabilmente, anche al periodo di preavviso retribuito (sempre che alla condotta non si voglia attribuire una gravità tale da inquadrarla come «licenziamento per giusta causa» e quindi “in tronco”).
Se così fosse, però, sarebbe molto facile per il dipendente, che voglia interrompere il rapporto di lavoro e, nello stesso tempo, incassare dall’Inps la disoccupazione, restare a casa: il tutto però a spese del datore di lavoro che sarebbe tenuto a pagare la tassa sul licenziamento.
Ricordiamo a tal fine che l’importo del ticket, a prescindere dal fatto che il rapporto sia full time o part time, equivale a 503,30 euro per ogni anno di anzianità del lavoratore con un massimo di tre anni. Non è certamente cosa da poco!
È vero: la Cassazione, di recente, proprio in un caso del genere, ha ritenuto non solo corretto il licenziamento per giusta causa (quindi, senza preavviso) del dipendente assente ingiustificato, ma ha anche accolto la domanda del datore di lavoro di condanna, nei confronti del dipendente medesimo, al pagamento di un risarcimento proprio per l’assenza immotivata, pari appunto al ticket Naspi. Insomma, secondo l’orientamento dei giudici, il dipendente che mette il datore di lavoro nelle condizioni di mandarlo via deve anche tenerlo indenne da tutti i costi che tale atto comporta. Leggi sul punto “Farsi licenziare per giusta causa“.
Il punto è che nessuna legge – salvo qualche contratto collettivo – qualifica la condotta del dipendente assente ingiustificato come “dimissioni tacite”. Al contrario, la normativa [1] stabilisce che le dimissioni devono avvenire sempre in forma telematica e, quindi, devono essere esplicite, a pena di inefficacia. Ciò impone al lavoratore di provvedere personalmente a tale adempimento o di rivolgersi al sindacato, al caf, al patronato o al proprio consulente del lavoro.
Ma il lavoratore si guarda bene dal compiere tale incombenza proprio perché, così facendo (anzi, così “non facendo”), incassa l’assegno di disoccupazione. Ciò però impone all’azienda di avviare tutto l’iter di licenziamento previsto dallo Statuto dei lavoratori:
- lettera di contestazione disciplinare;
- richiesta di motivazione scritta nei 5 giorni successivi;
- intimazione del licenziamento o per «giusta causa» (senza cioè preavviso) o per «giustificato motivo soggettivo» (con preavviso).
Il tutto, come detto, versando allo Stato il ticket Naspi.
Si pensi, ad esempio, ad una persona che non intenda più lavorare per l’azienda che qualche anno fa lo ha assunto e, conscio del fatto che con le dimissioni non potrebbe accedere alla Naspi, rimane assente senza alcun preavviso, generando così, come detto prima, un meccanismo che porta ad un aumento spropositato di costi per il suo datore di lavoro. Il tutto con il solo fine di accedere all’assegno di disoccupazione.
In assenza di una norma di legge che chiarisca definitivamente come inquadrare il comportamento del dipendente assente ingiustificato (se cioè come “dimissionario” o come “colpevole e passibile di licenziamento”), è intervenuta la Cassazione. La Suprema Corte però non è stata coerente con sé stessa, dando pareri discordanti.
In alcune pronunce, i giudici hanno ritenuto illegittime le clausole dei contratti collettivi che attribuivano all’assenza ingiustificata il significato delle dimissioni [2].
In altri casi, la Cassazione ha fornito una soluzione opposta [3], affermando che «la volontà di recesso può essere dallo stesso (il lavoratore) esternata , anche implicitamente, con un determinato comportamento, tale da lasciarla presumere, come la cessazione delle prestazioni dovute in base al rapporto [….]».
In una più recente pronuncia [4], la Corte ha ritenuto che il recesso volontario del lavoratore può dedursi anche da una dichiarazione o un comportamento che evidenzi in maniera inequivocabile la volontà del lavoratore di voler concludere il rapporto. Per cui è ben possibile parlare di dimissioni a voce da parte del dipendente anche senza che questi completi la procedura telematica.
Come anticipato, alcuni Ccnl hanno previsto come dimissioni di fatto il comportamento concludente del lavoratore che si assenta, senza fornire giustificazione, per un certo numero di giorni.
note
[1] Art. 26 del D.Lgs. 151/2015.
[2] Cass. sent. n. 16507/2013 e n. 1025/2015.
[3] Cass. sent. n. 12549/2003.
[4] Cass. sent. n. 25583/19.
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Credo che un comportamento del genere sia poco rispettoso non solo verso il datore di lavoro ma anche nei confronti dei propri colleghi che poi devono ritrovarsi a svolgere l’attività di chi mette in atto queste strategie e pretendono di intascarsi la Naspi.
nei contratti a termmine non ce la naspi . informatevi . anzi devi pagare il datore di lavoro se te ne vai . quindi queste indicazioni sono per fette per evitare sopprusi dei datori di lavoro sotto pagati e con lavori da schiavi .