Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Perdita capacità lavorativa: risarcimento danni 

24 Luglio 2021 | Autore:
Perdita capacità lavorativa: risarcimento danni 

Come si calcola e a quanto ammonta l’indennizzo per l’impossibilità di lavorare a seguito di un infortunio con lesioni permanenti?

Sei stato vittima di un grave incidente stradale ed hai perduto l’uso di una gamba. Facevi l’operaio e non potrai più svolgere quel lavoro. Questo fenomeno si chiama perdita di capacità lavorativa: il risarcimento dei danni è riconosciuto e spetta in base ai mancati guadagni futuri, impediti dalle lesioni riportate. 

È importante sapere che questo danno si aggiunge alle altre componenti consuete, come il ristoro delle spese mediche sostenute per cure, farmaci e terapie riabilitative. E non viene assorbito neanche dal danno alla salute, perché rappresenta una componente ulteriore, che richiede una quantificazione distinta e specifica rispetto alla lesione dell’integrità psico-fisica in sé. 

Il risarcimento danni da perdita di capacità lavorativa richiede un giudizio prospettico, non semplice da fare: da un lato bisogna misurare l’entità delle menomazioni, dall’altro lato occorre stabilire se e quanto esse incidono sulla possibilità di svolgere l’attività lavorativa in futuro. C’è chi perde definitivamente il posto di lavoro e chi invece può trovarne un altro o mantenere quello precedente, sia pure con diverse mansioni. C’è anche un particolare tipo di danno da sforzo, o da affaticamento, che viene riportato da chi, nonostante le lesioni, può continuare a lavorare ma con maggiore difficoltà, e questo gli provoca sofferenza. Per questo è indispensabile munirsi di una buona perizia medico-legale, che supporterà la richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile o della sua assicurazione. 

Il danno da perdita di capacità lavorativa 

Il danno da perdita di capacità lavorativa si concretizza nella mancata capacità di guadagno. L’impossibilità di lavorare in futuro, a causa delle lesioni subite, può essere totale e assoluta, oppure limitata e parziale. In questo caso, l’infortunato potrà svolgere ancora altre attività lavorative, che però saranno diverse da quelle svolte in precedenza. A tal proposito, si parla di capacità lavorativa generica, che è quella necessaria per svolgere qualsiasi tipo di lavoro, e di capacità lavorativa specifica, che è quella richiesta per svolgere determinate attività e mansioni. 

Valutazione del danno da perdita di capacità lavorativa

Il danno da perdita di capacità lavorativa è di tipo patrimoniale e rientra nel lucro cessante: vengono considerati i guadagni persi, totalmente o parzialmente, dal danneggiato, in termini di mancata o minore retribuzione futura, anche con riferimento alle preclusioni di scatti stipendiali, avanzamenti di grado e altre ripercussioni negative sulla carriera. Se l’invalidità è permanente, si dovrà avere riguardo all’intero periodo futuro, calcolato presuntivamente in base alla speranza di vita del danneggiato. 

Calcolo del danno da perdita di capacità lavorativa

Una perizia medico-legale accerterà il tipo di menomazioni e la loro incidenza sulla capacità di esercitare attività lavorative produttive di reddito. La valutazione del danno da perdita di capacità lavorativa è autonoma rispetto a quella del danno biologico, cioè della lesione della salute in sé, in quanto questa lesione non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità di guadagno del soggetto, che va accertata nello specifico. 

Il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa viene riconosciuto a chi dimostra che le lesioni riportate si sono tradotte in un concreto pregiudizio economico, dovuto all’impossibilità di svolgere il proprio lavoro precedente o, addirittura, a poter compiere qualsiasi attività lavorativa in futuro. Quindi, ai fini del calcolo, molto dipenderà dal tipo di attività svolta e dall’incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa generica o su quella specifica.

Il danno da cenestesi lavorativa 

C’è un’importante distinzione da fare: da un lato, abbiamo il danno da perdita di capacità lavorativa, che come abbiamo visto è di natura patrimoniale in quanto diminuisce, o annulla, la capacità di percepire un reddito da lavoro; dall’altro lato, esiste il danno da cosiddetta «cenestesi lavorativa», che è quello derivante dalla maggior fatica e difficoltà che incontra chi lavora essendo afflitto da una menomazione. La parola “cenestesi” in medicina legale indica la sensazione di malessere che l’organismo percepisce quando c’è una variazione della situazione preesistente.

In questo caso, non c’è un’incapacità lavorativa assoluta, ma il danno è risarcibile, come afferma la Cassazione [1], per la «compromissione biologica dell’essenza dell’individuo». Si tratta, però, a differenza del danno da perdita di capacità lavorativa, di un danno di tipo non patrimoniale, che è indipendente dalla possibilità di produrre reddito e riguarda, invece, la lesione del diritto alla salute.

Pensa al caso di un uomo che, nonostante le menomazioni riportate, riesce ancora a lavorare, ma con maggiore sforzo rispetto a quando era sano. Lo fa, ma stringendo i denti. Questa sofferenza è risarcibile. Anche questa voce di danno deve essere accertata a livello medico-legale per poter essere dedotta in giudizio in modo da chiederne il risarcimento.  

Liquidazione del danno da perdita o riduzione di capacità lavorativa

Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione [1] ha affermato che idanno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.

L’importanza della pronuncia della Suprema Corte sta nell’affermazione secondo cui, quando il danno alla salute è elevato (in quel giudizio era stata accertata un’invalidità permanente biologica del 70%), la prova che la menomazione abbia inciso negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto leso è automatica e non deve essere provata a parte (nel caso deciso, una donna aveva perso il posto di lavoro di assistente sociale a causa dei gravi postumi invalidanti di un’operazione chirurgica).

I giudici di piazza Cavour hanno anche precisato che la lesione della cenestesi lavorativa è configurabile solo se non si supera la soglia del 30% del danno biologico, essendo «normalmente ricompresa nelle valutazioni superiori» che i giudici compiono in base alle tabelle milanesi, operando un aumento sul valore monetario dei punti di invalidità riscontrati.

Approfondimenti

Per altre informazioni leggi:


note

[1] Cass. ord. n. 12572 del 22.05.2018.

[2] Cass. ord. n. 21135 del 22.07.2021.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube