Abito da sposa non ritirato: rischi


Garanzia per i vizi della cosa venduta: cosa succede se il vestito nuziale presenta dei difetti? L’acquirente ha diritto alla restituzione della caparra?
Il vestito delle proprie nozze non è un capo d’abbigliamento qualsiasi: è l’abito per eccellenza, quello che resterà negli album fotografici a perenne ricordo del giorno del proprio matrimonio (che il ricordo sia felice o meno, è un’altra storia). La scelta del vestito da sposa richiede molta attenzione non solo per questo motivo, ma anche per il notevole esborso economico che comporta. Può accadere che si abbia un ripensamento sull’abito nuziale già prenotato all’atelier, oppure che non serva più perché le nozze sono state annullate. Cosa fare in queste circostanze? Quali sono i rischi di non ritirare un abito da sposa?
Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto comprendere a quali condizioni è avvenuta la prenotazione o l’acquisto dell’abito. Non bisogna dimenticare, infatti, che il contratto è pienamente vincolante tra le parti, esattamente come lo sarebbe una legge. Dunque, almeno in linea di massima, chi si è impegnato ad effettuare un acquisto oppure lo ha già portato a termine non può sottrarsi all’obbligo assunto, salvo il ricorrere di eccezionali ipotesi, come ad esempio un vizio del bene.
Si pensi all’abito da sposa consegnato in pessimo stato, oppure a quello che è stato cucito male, non tenendo conto delle precedenti misurazioni effettuate. Insomma, tutte le volte in cui non c’è colpa dell’acquirente e il prodotto si presenta difettoso o non conforme a quello richiesto, è possibile annullare il contratto e ottenere la restituzione di quanto versato. In tutte le altre ipotesi, soprattutto quando è stata pagata una caparra, sarà davvero difficile spuntarla. Quali sono i rischi nel caso di abito da sposa non ritirato? Scopriamolo insieme.
Indice
Acquisto abito da sposa: come funziona?
In genere, la futura sposa si reca in atelier, sceglie l’abito che più le piace, lo paga e lo porta via con sé. Quasi sempre, c’è bisogno di adattare il vestito alle esigenze dell’acquirente, in modo che soddisfi tutte le condizioni richieste.
Ecco perché, dopo averlo provato, l’abito resta dal venditore per le opportune modifiche. A questo punto, possono verificarsi due ipotesi:
- la sposa decide di concludere l’acquisto pagando l’intero prezzo del vestito, anche se questo rimarrà ancora presso l’atelier per le modifiche da apportare;
- la sposa versa solo un acconto, riservandosi poi di pagare il rimanente prezzo al momento effettivo del ritiro dell’abito.
Analizziamo entrambe le ipotesi, ricordando che, per concludere un contratto vincolante, non serve sottoscrivere un accordo: è sufficiente una stretta di mano o una semplice intesa verbale.
Abito da sposa pagato e non ritirato: quali rischi?
Il primo caso esposto nel precedente paragrafo è di gran lunga il più raro; si tratta cioè dell’ipotesi in cui la sposa abbia già pagato tutto e poi non si sia presentata per ritirare l’abito. In un caso del genere, è evidente che l’atelier non ha alcun interesse ad attivarsi autonomamente per consegnare il vestito, visto che il pagamento l’ha già ottenuto.
In questa ipotesi, la sposa non potrà ottenere la restituzione di quanto pagato, neanche se il mancato ritiro è giustificato da eventi non dipesi dalla sua volontà (ad esempio, annullamento delle nozze a causa di una calamità naturale, di un lutto, ecc.).
Al contrario, se il mancato ritiro dell’abito è dovuto a un inadempimento del venditore, il quale ad esempio non ha ultimato le modifiche al vestito nel termine stabilito, allora la sposa potrà far valere i suoi diritti chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, oltre ovviamente al rimborso del prezzo già pagato.
Per legge, come in ogni compravendita, il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta; il compratore, nel caso vi siano difetti, può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (e la conseguente restituzione del prezzo) o la riduzione del prezzo, oltre, ovviamente, in entrambi i casi, al risarcimento del danno.
I vizi della cosa vanno segnalati entro due mesi con raccomandata a/r o strumento equivalente, mentre l’azione in tribunale va esercitata entro due anni.
Peraltro, secondo la Corte di Cassazione [2], l’abito da sposa commissionato deve essere comunque pagato anche se presenti delle difformità rispetto al modello pattuito, quando le indicazioni fornite dalla futura sposa siano state così vaghe da non consentire all’atelier di potersi attenere a un modello preciso.
Caparra: quali rischi se non si ritira l’abito nuziale?
Molto più frequente è l’ipotesi in cui la futura sposa prenoti un abito versando una caparra e riservandosi di pagare il prezzo intero al momento del ritiro. Cosa succede se l’abito nuziale non viene ritirato, nonostante la caparra iniziale?
Secondo la legge [3], se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
In pratica, l’acquirente che versa la caparra a titolo di anticipo (si parla in questi casi di caparra confirmatoria) ha poi diritto a scomputare tale somma dal pagamento finale.
Se tuttavia la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, trattenendo legittimamente la caparra; se invece è inadempiente la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Insomma, nel caso della sposa che paga la caparra:
- se non rispetta il contratto, ad esempio perché ha avuto un ripensamento sull’acquisto, allora perderà l’acconto già pagato;
- se rispetta il contratto e, invece, è inadempiente l’atelier, ad esempio perché non consegna il bene acquistato, allora ha diritto a ricevere il doppio della caparra.
In ogni caso, la parte che non è inadempiente, se non si accontenta della caparra, può domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento del danno. Facciamo un esempio.
Paola versa 300,00 euro a titolo di acconto a un noto atelier per l’acquisto di un abito. Dopo un po’ di tempo, ha un ripensamento e decide di non ritirare il vestito. A questo punto, l’atelier che ha ricevuto l’acconto può: trattenere la caparra e ritenersi soddisfatto oppure restituire la caparra e agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
note
[1] Art. 1494 c.c.
[2] Cass., sent. n. 8509 del 31 marzo 2017.
[3] Art. 1385 cod. civ.
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