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Ferie estive obbligatorie

25 Ottobre 2021 | Autore:
Ferie estive obbligatorie

Azienda che chiude per ferie collettive: il lavoratore è obbligato ad andare in vacanza quando lo decide il datore di lavoro?

Non sono poche le aziende che chiudono per le vacanze estive, offrendo a tutti i dipendenti la possibilità di staccare dal lavoro per un paio di settimane. La maggior parte dei lavoratori è ben felice di potersi concedere una vacanza nei mesi più caldi, grazie alle ferie estive obbligatorie.

Tuttavia, andare in ferie nei mesi più caldi comporta, inevitabilmente, godere delle vacanze “a metà”, proprio perché quasi tutti non lavorano: spiagge affollate, file interminabili nelle stazioni, porti e aeroporti nel caos.

Dopo tanti anni, passati a godere delle vacanze “stile Fantozzi”, ad affrontare code in autostrada e battaglie epiche per accaparrarti un angolino libero in spiaggia, questa volta sei deciso: non usufruirai delle ferie estive obbligatorie, ma andrai in vacanza fuori stagione, mentre tutti sono al lavoro.

Ma è possibile che il lavoratore decida autonomamente quando andare in ferie, oppure è soltanto il datore di lavoro a decidere le date delle vacanze dei dipendenti? Per rispondere correttamente alla domanda, dobbiamo innanzitutto tener presente le tre disposizioni fondamentali che disciplinano le ferie: la Costituzione [1], il Codice civile [2] e il decreto sull’orario di lavoro [3].

Diritto alle ferie

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione [1]: secondo la legge fondamentale dello Stato, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.

Il decreto sull’orario di lavoro [3] precisa la spettanza, per la generalità dei lavoratori subordinati, di un minimo di 4 settimane di ferie all’anno, delle quali due devono essere godute entro l’anno di maturazione, le altre due entro i successivi 18 mesi: il contratto collettivo applicato può ampliare questo termine, ma non tanto da compromettere la finalità delle ferie, che è quella di consentire al lavoratore un adeguato recupero psicofisico.

Collocazione delle ferie

Chi decide la collocazione delle ferie? Secondo il Codice civile [2], il periodo annuale di ferie retribuito del dipendente deve essere possibilmente continuativo, ma deve essere stabilito dall’imprenditore, tenendo conto sia delle esigenze dell’impresa che degli interessi del lavoratore.

In sintesi, in materia di ferie, l’ultima parola spetta al datore di lavoro che, dunque, può decidere di chiudere l’azienda per un determinato periodo, mandando in ferie tutti i dipendenti.

Per assurdo, il datore di lavoro può anche decidere di non mandare in ferie il dipendente, esponendosi però a pesanti sanzioni ed al risarcimento del lavoratore, qualora non rispetti le disposizioni normative in materia di periodo minimo di ferie annuali.

L’imprenditore, in ogni caso, deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Disposizioni più specifiche sono normalmente previste dal contratto collettivo applicato. Inoltre, l’azienda può predisporre un piano ferie concordato per i lavoratori.

Ferie aziendali collettive

Abbiamo osservato che, in base al Codice civile [2], la decisione finale in materia di ferie spetta al datore di lavoro, libero di chiudere l’azienda per ferie collettive.

Il lavoratore non può rifiutarsi di andare in ferie, né, al contrario, andare in vacanza senza il consenso del datore.

Ad ogni modo, non è impossibile conciliare le ferie estive obbligatorie con l’opportunità di andare in vacanza fuori stagione: come esposto, difatti, la legge [3] prevede il diritto, per il dipendente, ad un minimo di 4 settimane di ferie l’anno. Poiché, normalmente, le aziende non chiudono per più di 2 settimane di fila, durante le ferie estive, restano a disposizione altre due settimane di ferie per godere delle vacanze “fuori stagione”, chiaramente da concordare col datore di lavoro.

Ferie aggiuntive

In base alle disposizioni del contratto collettivo applicato, poi, può risultare consentita la fruizione di giornate di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane minime, nonché di permessi quali Rol, banca ore ed ex festività.

Per approfondire l’argomento, puoi leggere la nostra Guida ai permessi retribuiti e non retribuiti.


note

[1] Art. 36 Co.3 Cost.

[2] Art. 2109 Cod. Civ.

[3] Art. 10 D.lgs. 66/2003.

Autore immagine: pixabay.com


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