Relazione di servizio dei carabinieri: che valore ha?


Informativa di reato della polizia giudiziaria: cos’è e a cosa serve? Qual è la funzione della relazione redatta dalle forze dell’ordine durante le indagini?
Le forze dell’ordine intervengono ogni volta che occorre reprimere una condotta illecita. Se questa si è già compiuta, allora l’intervento servirà ad assicurare il colpevole alla giustizia, dando così il via alla fase delle indagini. Polizia e carabinieri non si limitano a segnalare alla Procura i reati a cui assistono, ma prendono nota di quanto accade in loro presenza, anche qualora il fatto non dovesse presentare i connotati del reato. Con questo articolo vedremo che valore ha la relazione di servizio dei carabinieri.
Sin da subito, possiamo dire che la relazione di servizio svolge una duplice funzione: quella di resoconto dell’attività svolta dalle forze dell’ordine e di sostegno alle indagini della Procura. A differenza dell’informativa, la relazione non deve però necessariamente riportare la notizia di reato, potendo essere redatta anche quando non è accaduto un crimine vero e proprio. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme che valore ha la relazione di servizio dei carabinieri.
Indice
Relazione di servizio: cos’è?
La relazione di servizio dei carabinieri consiste nella segnalazione di ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del proprio incarico.
In pratica, con la relazione di servizio le forze dell’ordine riportano ciò che di rilevante è accaduto durante lo svolgimento dei propri compiti. Facciamo un esempio.
Durante un’ispezione in un casolare abbandonato, i carabinieri rinvengono tracce di cocaina. Compilano una relazione di servizio e la inviano al loro superiore perché potrebbe essere importante ai fini di una futura indagine.
La relazione di servizio può inserirsi anche in un’attività d’indagine in corso. In questo caso, essa serve a relazionare ciò che le forze dell’ordine hanno fatto durante l’attività stessa. La relazione di servizio testimonia quindi l’attività investigativa svolta dai carabinieri.
I carabinieri, indagando sulla scomparsa di un uomo, trovano a casa sua alcune lettere in cui il soggetto minacciava il suicidio. Di tanto viene dato conto all’interno della relazione di servizio.
Informativa dei carabinieri: cos’è?
Forse, si comprenderà ancora meglio cos’è una relazione di servizio paragonandola all’informativa dei carabinieri.
L’informativa consiste nella segnalazione, preliminare ed immediata, di una notizia di reato fatta dalle forze dell’ordine al pubblico ministero. Non a caso, si parla di informativa di reato.
A differenza della relazione di servizio, l’informativa è prevista direttamente dalla legge [1], secondo cui, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria (nella quale sono ricompresi anche i carabinieri), senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
Inoltre, con l’informativa si comunicano, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Relazione di servizio e informativa di reato: differenze
Relazione di servizio e informativa di reato sono entrambi atti della polizia giudiziaria, ma con differenti funzioni:
- la relazione di servizio è l’atto con il quale il responsabile dell’ufficio è posto a conoscenza dell’attività compiuta dal personale durante il servizio medesimo, oltre che dei risultati conseguiti e delle notizie apprese. Essa non contiene (necessariamente) la notizia di reato, ma solo l’attività d’indagine espletata dalle forze dell’ordine;
- l’informativa di reato è la comunicazione, da trasmettere direttamente in Procura, della notizia di reato appresa dalle autorità. Essa deve contenere tutti i dettagli necessari a individuare il responsabile della condotta, le persone offese e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle indagini.
In buona sostanza, dunque, mentre l’informativa deve necessariamente contenere la notizia di reato (in questo senso, equivale a una denuncia vera e propria, proveniente però dalle forze dell’ordine), la relazione di servizio può riguardare anche l’attività che non ha portato a individuare con precisione il reato o il suo autore.
Detto ancora in altri termini: mentre la relazione di servizio è il resoconto dell’attività svolta dalle autorità, l’informativa contiene sempre la comunicazione del reato.
Tra l’altro, l’informativa di reato è caratterizzata da una maggiore urgenza, in quanto va riferita senza ritardo, quando necessario anche in forma orale, in presenza di crimini di particolare rilievo (omicidio, ecc.).
Relazione di servizio: che valore ha?
Siamo pronti ora a rispondere alla domanda posta nel titolo di questo articolo: che valore ha la relazione di servizio dei carabinieri?
Da un punto di vista processuale, la relazione di servizio è molto utile al pubblico ministero al fine del corretto svolgimento delle indagini. La relazione di servizio, infatti, serve per informare su ciò che le forze dell’ordine hanno svolto durante le proprie mansioni.
Difficilmente, invece, la relazione di servizio entra a far parte degli atti del dibattimento, cioè degli atti processuali veri e propri. Ciò perché la relazione di servizio non riporta, in genere, le sommarie informazioni assunte dai carabinieri né altri mezzi di prova.
Tuttavia, la relazione di servizio potrebbe essere acquisita allorquando sia chiamato a deporre al banco dei testimoni un carabiniere che ha svolto le indagini e che ha redatto e sottoscritto la relazione stessa. In tal caso, con il consenso delle parti, è possibile che anche la relazione di servizio sia acquisita agli atti.
Ciononostante, va ribadito che la relazione di servizio, in quanto atto interno, non ha valore probatorio in giudizio, nel senso che non costituisce un mezzo di prova utilizzabile contro l’imputato. Essa tuttavia testimonia l’attività d’indagine svolta dalla polizia giudiziaria.
Il contenuto della relazione di servizio, specie se redatta a distanza di tempo rispetto ai fatti, non gode di fede di fede privilegiata, salvo per la data e la firma degli autori.