Cartella non ricevuta: si può impugnare l’estratto di ruolo?


Quando manca la notifica dell’atto impositivo, si può contestare la pretesa del Fisco basandosi sul documento ottenuto dall’Agenzia Entrate Riscossione?
Un giorno, sei andato allo sportello dell’Agente di riscossione per conoscere la tua situazione fiscale. Ti sei fatto rilasciare l’estratto di ruolo e, consultandolo, hai appreso l’esistenza di alcune cartelle di pagamento che non ti erano mai state notificate. Ora ti domandi se, nel caso di cartella non ricevuta, si può impugnare l’estratto di ruolo.
In effetti, quel documento costituisce l’atto ufficiale attraverso cui sei venuto a conoscenza di quell’atto impositivo, che era stato emesso nei tuoi confronti e ti era stato indirizzato e recapitato. Se guardi bene le date di avvenuta notifica, potresti anche scoprire che quei debiti sono ormai prescritti. In ogni caso, hai la possibilità di contestare che quelle cartelle non ti sono mai state notificate, e le hai scoperte a distanza di tempo, proprio mediante l’estratto di ruolo. A quel punto, sarà l’Agente di riscossione a dover dimostrare di averle correttamente notificate, altrimenti vincerai tu ed esse dovranno essere annullate.
Quindi, a determinate condizioni per una cartella non ricevuta si può impugnare l’estratto di ruolo, ma attenzione: una volta instaurato il giudizio di opposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà provare l’avvenuta notifica degli atti anche mediante le fotocopie, come ha affermato recentemente la Corte di Cassazione. Quindi, ti conviene opporti soltanto se sei sicuro che il recapito della cartella non è mai avvenuto e che la notifica attestata nell’estratto di ruolo è invalida.
Indice
Estratto di ruolo: cos’è e cosa contiene?
L’estratto di ruolo è un documento formato dall’Agenzia Entrate Riscossione (l’ex Equitalia) che riporta in sintesi i dati delle cartelle di pagamento o degli altri atti impositivi analoghi, emessi e notificati a un determinato contribuente, come risultano dagli archivi informatizzati in cui sono stati registrati.
Il prospetto può essere richiesto da qualunque contribuente, in qualsiasi momento, allo sportello dell’Agente di riscossione e ritirato manualmente, oppure può essere prelevato telematicamente, in formato Pdf, collegandosi al sito ufficiale con le credenziali Fisconline e, dal 1°settembre 2021, con lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale (leggi “Dove si richiede estratto di ruolo?“).
Nell’estratto di ruolo compaiono le seguenti informazioni di interesse:
- i dati del contribuente (nome o denominazione sociale, codice fiscale e partita Iva, indirizzo di domicilio fiscale);
- i dati dell’Ente creditore (Amministrazione finanziaria per i tributi, Inps o Inail per i contributi previdenziali e assicurativi, Prefettura per le multe e le sanzioni amministrative, ecc.);
- gli estremi dell’iscrizione a ruolo compiuta (Ufficio emittente, numero e data);
- il tipo dell’atto (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, avviso di liquidazione, intimazione, ecc.), con il numero identificativo e la data di notifica;
- i codici dei tributi dovuti ed i relativi importi, con la distinzione tra carico inizialmente iscritto a ruolo e debito residuo, che potrà essere minore del primo se nel frattempo il contribuente ha pagato, anche parzialmente (ad esempio, mediante rateizzazione) o maggiore, se si sono aggiunti gli interessi di mora e le eventuali spese esecutive.
Estratto di ruolo: si può impugnare?
L’estratto di ruolo è un documento creato dall’Agente di riscossione su richiesta dell’interessato per riportare lo stato attuale dei carichi iscritti a ruolo e delle relative somme dovute, ma esso non manifesta direttamente una pretesa impositiva e, dunque, tecnicamente, non rientra nel novero degli «atti impugnabili» previsti dalla legge [1]. Questo significa che, se tempo fa avevi ricevuto una cartella di pagamento per la quale i termini di impugnazione di 60 giorni sono ormai scaduti, non puoi riaprirli surrettiziamente cercando di impugnare l’estratto di ruolo che riporta i dati del tributo richiesto.
Tuttavia, da alcuni anni, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite [2] ammette la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo quando esso riporta atti che non sono mai stati notificati al contribuente, il quale apprende la loro esistenza soltanto nel momento in cui ottiene l’estratto. In tal caso, la Suprema Corte riconosce al contribuente «l’interesse ad agire» [3] per far valere il proprio diritto, consistente nell’eliminazione dell’atto lesivo riportato nell’estratto di ruolo (ad esempio, una cartella di pagamento), ma in realtà non notificato.
Con il ricorso basato sul difetto di notifica diventa poi possibile far valere altri diritti, come l’eccezione di prescrizione del tributo che, se accolta, comporterà l’annullamento della pretesa impositiva.
L’estratto di ruolo prova l’avvenuta notifica?
Una volta instaurato il giudizio di opposizione, può accadere che l’Agente di riscossione o l’Ente creditore eccepisca che la notifica dell’atto impositivo era regolarmente avvenuta, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente che afferma di non averla mai ricevuta. A quel punto, per dirimere il contrasto tra le opposte versioni, il contribuente è tenuto a contestare la documentazione prodotta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della notifica: l’Ufficio, infatti, deve esibirla in giudizio, per superare l’eccezione del contribuente.
Il disconoscimento, per essere valido, deve essere formulato in modo espresso e specifico, e non attraverso una contestazione generica. Ma l’Ufficio può fornire la prova dell’avvenuta notifica anche mediante la fotocopia della relata, o dell’avviso di ricevimento della raccomandata, allegata all’estratto di ruolo: per la Cassazione [4] ciò costituisce una dimostrazione valida dell’avvenuta consegna dell’atto all’interessato.
Come ha affermato la Suprema Corte in una recente sentenza [5], non è necessario che il Concessionario esibisca in giudizio gli originali o le copie autentiche, ma è sufficiente che, come dispone la legge [6], produca «la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento» della lettera raccomandata. Infatti – afferma il Collegio – «l’estratto di ruolo è l’equipollente della matrice, la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale».
In questo modo, l’estratto ruolo, se integrato dalle relate di notifica o dalle cartoline di ricevimento delle raccomandate, costituisce prova del credito azionato dal Fisco.
Approfondimenti
Per approfondire leggi i seguenti articoli:
- Cartelle esattoriali: l’estratto ruolo è prova?;
- Impugnazione estratto ruolo cartella non notificata;
- Termini impugnazione estratto di ruolo.
note
[1] Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
[2] Cass. S.U. sent. n. 19704/2015.
[3] Art. 100 Cod. proc civ.
[4] Cass. ord. n. 16121/2019, n. 33563/2018 e n. 23902/2017.
[5] Cass. ord. n. 20769 del 21.07.2021.
[6] Art. 26, co.4, D.P.R. n. 602/1973.