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Quando avere un contratto a termine più lungo

27 Luglio 2021 | Autore:
Quando avere un contratto a termine più lungo

Proroghe, rinnovi e ampliamento della durata massima del rapporto a tempo determinato per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Cambiano ancora i limiti massimi di fruizione del contratto a tempo determinato: negli ultimi anni, il rapporto di lavoro a termine ha visto la diminuzione della durata massima da 36 a 24 mesi, assieme all’introduzione di rigide causali per legittimare i rapporti di durata superiore a 12 mesi ed i rinnovi. La normativa emergenziale Covid [1] ha successivamente previsto la possibilità di proroghe e rinnovi eccezionali, sino al 31 dicembre 2021.

Un ulteriore ampliamento della possibilità di prorogare e rinnovare il contratto è stato disposto di recente dal decreto sostegni- bis [2]. Per capire quando avere un contratto a termine più lungo, è indispensabile conoscere, in primo luogo, quali sono le limitazioni relative alla durata di questo rapporto.

Ricordiamo che per contratto a tempo determinato, o a termine, s’intende un contratto di lavoro subordinato, cioè alle dipendenze di un datore di lavoro, che anziché essere a tempo indeterminato, quindi di durata indefinita, ha una scadenza.

In pratica, parliamo di contratto a termine quando c’è una clausola del contratto che indica la data di cessazione del rapporto. Al momento della scadenza del termine, il rapporto cessa senza bisogno di alcun preavviso.

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, a pena di inefficacia, ad eccezione dei rapporti di durata inferiore ai 12 giorni.

Qual è la durata del contratto a termine?

La durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 24 mesi: questo limite può essere raggiunto per effetto di un unico contratto, o di una successione di contratti di durata inferiore.

Il limite di 24 mesi può essere derogato [3]:

  • dai contratti collettivi, anche aziendali;
  • per effetto di un ulteriore contratto a tempo determinato, stipulato tra le stesse parti per un massimo di ulteriori 12 mesi dinnanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente; si tratta della cosiddetta deroga assistita.

Fermi restando i limiti di durata:

  • il contratto a termine può essere prorogato sino a 4 volte;
  • non è invece previsto un numero massimo di rinnovi, ma è necessaria una pausa in caso di rinnovo (stop and go o periodo cuscinetto), tra un contratto e l’altro, pari ad almeno:
    • 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
    • 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

La normativa emergenziale [1] prevede la facoltà, sino al 31 dicembre 2021, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta il rapporto a termine, anche in assenza delle causali, a prescindere dalla durata dei precedenti rapporti a termine tra le parti e anche in presenza di 4 proroghe già effettuate, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto a tempo determinato

Contratto a termine oltre 12 mesi e rinnovi: quali causali?

Il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, sin dall’origine o per effetto di proroghe, o può essere rinnovato solo in presenza di specifiche causali, cioè di particolari motivazioni, predeterminate dalla legge.

In particolare, è possibile prorogare il rapporto a tempo determinato per ragioni:

  • temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • sostitutive;
  • connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Sino ad oggi, l’unica deroga di fatto consentita a queste motivazioni era rappresentata dai contratti collettivi di prossimità [4]; i contratti di prossimità, per poter derogare alla legge, devono prevedere una delle seguenti finalità: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro nero, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

Ora, grazie alle nuove previsioni del decreto Sostegni bis [2], i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, possono indicare le specifiche esigenze che permettono di rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato. In pratica, i contratti collettivi possono stabilire nuove causali, rispetto a quelle già previste dalla legge, in via non derogatoria, ma ordinaria e strutturale: la previsione è dunque definitiva, non temporanea.

Nuove causali stabilite dai contratti collettivi

Le causali stabilite dai contratti collettivi, che consentiranno di rinnovare o prorogare il rapporto a termine:

  • devono essere specifiche, non generiche;
  • possono fare riferimento a situazioni sia oggettive, derivanti da esigenze produttive dell’azienda, che soggettive, ad esempio riconducibili ai giovani lavoratori di cui si vuole promuovere l’occupazione.

La facoltà di utilizzare causali disposte dai contratti collettivi permette nel concreto di attuare la deroga- prevista dal Testo unico dei contratti di lavoro- al limite di durata massima di 24 mesi del rapporto a termine, che di fatto risultava impossibile a causa della rigida predeterminazione delle causali.

Contratto a termine di durata tra 12 e 18 mesi

Il decreto Sostegni bis convertito prevede anche la possibilità di stipulare contratti a termine “di qualità”, di durata superiore a 12 ma inferiore a 24 mesi, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, fino al 30 settembre 2022.

Si auspicano comunque chiarimenti da parte del ministero del Lavoro in merito.


note

[1] Art.1, Co. 270, L. 178/2020. DL 41/2021.

[2] Art. 41 bis L. 106/2021.

[3] Art. 19, Co.3, D.lgs. 81/2015.

[4] Art. 8 DL 138/2011.

Autore immagine: pixabay.com


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