Assegno bancario: cosa deve contenere?


Come compilare correttamente un assegno bancario.
Cos’è e cosa deve contenere un assegno bancario? L’assegno bancario è uno strumento di pagamento sostitutivo del contante con il quale il titolare di un conto corrente (traente) ordina alla propria banca (trattario) di versare una determinata somma di denaro a favore di un’altra persona (beneficiario).
Al momento dell’apertura di un conto corrente o anche successivamente, il titolare può richiedere all’istituto di credito di ricevere un blocchetto degli assegni (carnet) contenente, di solito, 10 titoli. Il blocchetto è formato dalla matrice, che rimane all’emittente, e dagli assegni veri e propri, che vengono staccati e rilasciati al creditore. Se la banca autorizza il pagamento mediante assegni, il titolare del conto corrente deposita la propria firma su un apposito documento, che servirà all’istituto per verificare l’autenticità della firma sugli assegni presentati per l’incasso.
Cosa deve contenere un assegno bancario? I requisiti formali del titolo si possono facilmente desumere dai campi presenti sullo stesso, che vanno correttamente compilati dal traente. Peraltro, la loro presenza è assai importante perché se l’assegno è privo anche di uno solo di essi, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta.
La completa compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.
Indice
Assegno bancario: caratteristiche
Le caratteristiche fondamentali dell’assegno sono le seguenti:
- è pagabile a vista, cioè può essere pagato dalla banca trattaria al momento della sua presentazione;
- è trasferibile ad altre persone. A tal proposito, è opportuno evidenziare che, per poter circolare, l’assegno deve avere la “girata”, ovvero la firma del beneficiario apposta sul retro e quella di eventuali altri giranti. Invece, se l’assegno è al portatore, la circolazione può avvenire mediante consegna. Pertanto, è sempre bene indicare il beneficiario;
- va presentato per l’incasso entro un certo numero di giorni dall’emissione, come avremo modo di vedere da qui a poco.
Quali sono i requisiti formali dell’assegno bancario?
I requisiti formali di un assegno bancario sono:
- la data di emissione;
- il luogo ovvero il Comune nel quale il titolo viene emesso;
- l’importo, indicato in cifre e in lettere;
- il nome del beneficiario, cioè della persona fisica o della persona giuridica a favore della quale viene disposto il pagamento;
- la firma del traente, che è l’atto di sottoscrizione dell’ordine di pagamento.
Nell’assegno bancario non viene indicato il termine di pagamento, cioè quello entro il quale il titolo deve essere presentato per l’incasso alla banca, in quanto in merito sono vigenti delle disposizioni generali.
Più precisamente, se l’assegno è stato emesso “su piazza”, cioè nello stesso Comune dove deve essere pagato, il termine di pagamento è di 8 giorni. Invece, se l’assegno è “fuori piazza”, ovvero se è pagabile in un Comune diverso da quello di emissione, il termine è di 15 giorni.
Trascorsi gli 8 o i 15 giorni il traente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e non è possibile attivare le misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell’assegno, tra cui il protesto, che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.
Come si compila correttamente un assegno bancario?
La clausola di non trasferibilità
Per evitare che gli assegni bancari vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, la legge [1] ha previsto dei requisiti più stringenti nell’uso dei predetti titoli, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all’importo.
La dicitura “non trasferibile”, obbligatoria per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro [2], indica che l’assegno può essere pagato solo al beneficiario riportato nel titolo.
Le banche rilasciano direttamente i blocchetti con prestampata l’indicazione non trasferibile, salvo esplicita richiesta contraria del traente. I blocchetti privi della predetta clausola, che possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, si possono richiedere in banca pagando la somma di 1,50 euro per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, a titolo di imposta di bollo.
In caso di violazione, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all’importo dell’assegno.
Data
L’assegno deve riportare l’indicazione della data in cui è stato emesso ovvero del giorno, del mese e dell’anno. L’indicazione di tale elemento è rilevante poiché dalla data indicata nel titolo inizia a decorrere il termine utile per chi lo riceve per l’incasso.
Inoltre, la data di emissione viene utilizzata dalla banca per la registrazione del pagamento sul conto corrente.
Se nel titolo viene indicata una data successiva a quella effettiva (post-datazione) ci possono essere rischi nell’ipotesi in cui chi lo emette non disponga di denaro sufficiente al momento dell’emissione. Infatti, la post-datazione, non consentita dalla legge, non impedisce al beneficiario di presentare comunque l’assegno per l’incasso e l’indisponibilità a pagare da parte del traente è sottoposta a sanzioni.
Importo
L’importo va indicato due volte, una volta in cifre, l’altra in lettere. Deve comprendere anche due decimali che vanno riportati dopo la virgola, nell’importo in cifre (ad esempio, 600,30 euro), e dopo una barra, nell’importo in lettere, ma sempre in forma numerica (ad esempio, seicento/30 euro), anche se sono pari a zero (ad esempio seicento/00 euro).
In tal modo, si evita che, una volta emesso, l’importo dell’assegno venga variato con l’aggiunta di altre cifre (ad esempio, trasformandolo da centinaia in migliaia di euro).
Inoltre, è opportuno che il valore indicato in numeri sia preceduto e seguito dal simbolo #, così che nessuno possa modificarlo successivamente.
Beneficiario
L’indicazione del beneficiario permette al traente di individuare con esattezza il destinatario dell’ordine di pagamento. Apponendo sul titolo la clausola “non trasferibile”, obbligatoria per importi pari o superiori a 1.000 euro, il pagamento viene effettuato solo nei confronti del beneficiario ivi indicato. L’indicazione del beneficiario e la presenza della predetta clausola, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che il titolo circoli tra troppe persone.
Firma
La firma, comprensiva del nome e del cognome del traente, va apposta manualmente sull’assegno e vale come ordine per la banca di effettuarne il pagamento. La firma deve essere uguale a quella depositata presso l’istituto di credito per evitare il rischio di perdite in caso di una sua eventuale falsificazione.
Per la firma è preferibile utilizzare penne ad inchiostro indelebile se si vogliono scongiurare possibili alterazioni difficilmente riscontrabili dalla banca.
A cosa deve prestare attenzione il beneficiario di un assegno bancario?
Al fine di evitare di non ricevere le somme dovute, il beneficiario di un assegno bancario deve controllare che lo stesso:
- sia correttamente compilato in tutte le sue parti (data e luogo di emissione, importo, firma);
- riporti il suo nome e la clausola di non trasferibilità, nei casi in cui sia obbligatoria;
- non sia né postdatato né retrodatato, ovvero non presenti rispettivamente una data successiva o antecedente a quella di emissione. I rischi della post-datazione sono stati già esaminati in precedenza. Dal canto suo, la retro-datazione riduce il termine utile per l’incasso e la sua scadenza non permette al beneficiario di avere alcuna tutela in caso di mancato pagamento dell’assegno;
- non presenti abrasioni che potrebbero indicarne tentativi di falsificazione, cioè di correzione o di alterazione delle somme che il traente intendeva pagare;
- non manchi di un angolo. Infatti, al momento dell’incasso, di solito la banca taglia un angolo del titolo proprio per evitare che gli assegni già pagati vengano nuovamente utilizzati.
note
[1] D. Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni.
[2] D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011.