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Si può parcheggiare in un vialetto privato? 

30 Luglio 2021 | Autore:
Si può parcheggiare in un vialetto privato? 

Quando la sosta in una strada di proprietà altrui è vietata e quando è consentita; quali rimedi per i proprietari che vogliono difendersi dal parcheggio abusivo.

Hai una villetta a schiera, dove si arriva percorrendo una stradina, che è in proprietà comune con gli altri tuoi vicini. Qualcuno, però, mette abitualmente la sua macchina in sosta proprio lì, restringendo la carreggiata e rendendo difficili le manovre. Tu pensi che non possa farlo e non ne abbia il diritto. Così ti chiedi: si può parcheggiare in un vialetto privato? 

Un caso del genere è arrivato in Cassazione (ti sembrerà strano, ma certi diritti non hanno prezzo e vengono tutelati a qualsiasi costo) e la Suprema Corte ha detto che non si può vietare il parcheggio nel vialetto privato se manca un diritto di accesso carrabile fino al fabbricato. Insomma, il diritto di passaggio – che comporta il conseguente divieto di parcheggio – deve essere chiaro e prestabilito, altrimenti non c’è niente da fare. 

Ma questa conclusione non è l’unica possibile. Ci possono essere casi di parcheggi abusivi in zone di proprietà privata o di passo carrabile autorizzato, che non consente la sosta neppure ai proprietari davanti al loro cancello. Queste situazioni sono molto frequenti nei condomini e nelle strade delle grandi città. Inoltre, in alcuni casi, la sosta selvaggia costituisce reato. Vediamo dunque, quando e come si può parcheggiare in un vialetto privato e se esistono rimedi per far sgomberare i veicoli estranei ed abusivi.

Quando parcheggiare è reato

Sgombriamo subito il campo dall’ipotesi più grave: parcheggiare in modo da ostacolare volutamente l’accesso, o l’uscita, ad altri veicoli integra il reato di violenza privata [1], che è punito con la reclusione fino a quattro anni e comporta anche il risarcimento dei danni. Chi blocca il transito commette reato. È il caso di chi posiziona la propria autovettura di fronte al cancello o alla porta del garage altrui. La violenza consiste nell’impedire il legittimo passaggio, così comprimendo la facoltà di libero movimento. 

Un altro reato in cui si può facilmente incappare parcheggiando in uno spazio privato, purché contraddistinto da un cartello o avviso, è quello di invasione di terreni ed edifici [2], se c’è la volontà di occupare un’area di proprietà di altri o di trarne profitto, purché la sosta abbia una durata apprezzabile (ad esempio, parcheggio il mio camper nel cortile di un condominio cui sono estraneo per una settimana). 

Invece, parcheggiare in un’area privata non fa rischiare sanzioni amministrative, come una multa per divieto di sosta [3], e neppure la rimozione forzata dell’auto, perché lo spazio non è pubblico e i vigili non possono intervenire, a meno che il veicolo non sia posizionato in corrispondenza dello sbocco di un passo carrabile autorizzato. 

Parcheggio in aree private o condominiali: quali regole? 

Il parcheggio in qualsiasi area privata deve essere autorizzato o comunque consentito dai proprietari, anche quando si tratta di un cortile condominiale. In ogni caso i veicoli devono essere posizionati in modo da non ostacolare la circolazione stradale e quindi, se si tratta di un viale di larghezza ristretta, bisogna sempre lasciare lo spazio sufficiente a consentire il transito ad altri veicoli e l’accesso alle proprietà private. 

Anche il parcheggio auto in condominio non è completamente libero in favore dei proprietari degli appartamenti o negozi, ma deve rispettare le norme stabilite nel regolamento condominiale contrattuale o fissate dall’assemblea. I condòmini hanno pari facoltà di godimento delle aree comuni [4], che possono essere assegnate ai vari componenti anche con turnazioni periodiche, se gli spazi sono insufficienti per tutti. L’assemblea può deliberare di vietare l’ingresso e la sosta di veicoli agli estranei, anche apponendo degli ostacoli fisici ai varchi di accesso, come cancelli, catene o dissuasori di parcheggio

Parcheggio abusivo: come tutelarsi? 

Abbiamo visto che il parcheggio abusivo se è arbitrario può costituire reato; in tali casi, occorrerà sporgere denuncia presso le forze dell’ordine (Polizia di Stato o locale, Carabinieri) o direttamente alla Procura della Repubblica e, se del caso, costituirsi parte civile nel processo per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalle condotte illecite.  

Altrimenti è possibile esercitare le azioni possessorie civili, previste a tutela del legittimo possesso di beni, cose ed anche aree come le strade private. Infatti, il parcheggio non consentito realizza un’occupazione abusiva, soprattutto quando il vialetto privato è ostruito dalla presenza di veicoli in sosta e ciò impedisce ai residenti di entrare od uscire liberamente. In tali casi, esiste un’apposita azione prevista dal Codice civile, chiamata «manutenzione del possesso» [5], attraverso la quale si può chiedere al giudice la cessazione della turbativa e la reintegrazione del potere di godimento dell’area. 

Proprio qui, però, si innesta un problema: la Corte di Cassazione, nella sentenza cui accennavamo all’inizio [6], ha affermato che deve esserci un diritto di accesso carrabile al fabbricato, altrimenti non è possibile vietare il parcheggio sul vialetto privato. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso che si possa agire contro la turbativa del possesso se non sono individuati con esattezza gli autori delle condotte, cioè i proprietari dei veicoli che sostano abusivamente. 

Tenuto conto di questo orientamento, affinché la domanda giudiziaria di tutela possessoria sia accoglibile occorre, quindi, che: 

  • siano indicati precisamente quali sono i varchi carrabili ai quali i veicoli in sosta precludono l’accesso; 
  • vengano specificati i nominativi dei responsabili del parcheggio abusivo, che devono essere convenuti in giudizio e posti in condizione di difendersi, ad esempio affermando che il parcheggio era sempre stato tollerato. 

Approfondimenti

 Leggi questi articoli:


note

[1] Art. 610 Cod. pen.

[2] Art. 633 Cod. pen.

[3] Art. 158 Cod. strada.

[4] Art. 1102 Cod. civ.

[5] Art. 1170 Cod. civ.

[6] Cass. ord. n. 21611 del 28.07.2021.


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