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Cambiare scuola ai figli dopo separazione: chi decide?

2 Agosto 2021
Cambiare scuola ai figli dopo separazione: chi decide?

Quando i genitori si lasciano, i minori non devono essere sradicati dalla loro vita sociale. 

Tu e tua moglie vi siete separati perché non provate più niente l’uno per l’altra. Adesso, i vostri rapporti sono molto più sereni. L’unico problema è che vorresti mandare i tuoi bambini in una scuola pubblica. Tua moglie, però, sostiene che debbano continuare il loro percorso nell’istituto privato così come avevate concordato fin dall’inizio. In questo articolo parleremo di cambiare scuola ai figli dopo la separazione: chi decide? Tale scelta deve essere sempre presa dai genitori di comune accordo (a meno che non ricorra l’ipotesi di affido esclusivo rafforzato). In caso di contrasto, invece, è necessario rivolgersi al giudice, il quale, la maggior parte delle volte, tende a privilegiare l’istruzione pubblica.

Tuttavia, sradicare i minori dalla propria vita sociale potrebbe avere ripercussioni negative e arrecare ulteriori sofferenze. Ma procediamo con ordine e analizziamo più a fondo la questione.

A chi vengono affidati i figli dopo la separazione?

Quando due genitori si separano, occorre disciplinare il regime di affidamento dei figli minori. Al riguardo, mamma e papà sono liberi di trovare un accordo oppure lasciar decidere tutto al giudice.

I tribunali optano quasi sempre per l’affido condiviso. In altre parole, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, anche se rimangono a vivere con uno solo dei due (solitamente, la mamma). Il genitore non collocatario, invece, potrà vedere i bambini secondo le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di separazione. Ti faccio un esempio per farti capire meglio cosa intendo.

Tizio e Caia sono separati e hanno l’affido condiviso del loro figlioletto di 7 anni. Secondo quanto stabilito dal giudice, il bambino deve vivere con la madre, ma può vedere il padre due giorni a settimana (dalle 17.00 alle 20.00) e restare a dormire a casa sua due weekend al mese.

Come puoi notare nell’esempio che ti ho riportato, l’affidamento condiviso tende a realizzare l’ormai noto principio di bigenitorialità, vale a dire il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo sia con la mamma che con il papà, anche se non stanno più insieme.

Se, invece, uno dei genitori si dimostra inadeguato dal punto di vista educativo e ciò determina gravi ripercussioni sulla prole, allora è possibile chiedere al giudice di valutare la possibilità di optare per il regime di affidamento esclusivo. Naturalmente, il genitore non affidatario può comunque esercitare il proprio diritto di visita, a meno che il tribunale non abbia vietato ogni tipo di frequentazione. Pensa, ad esempio, al papà violento o che abusa di alcolici. In questa ipotesi, può essere applicato il cosiddetto affido esclusivo rafforzato che esclude il genitore non affidatario da ogni tipo di decisione che riguarda il figlio minore.

Cambiare scuola ai figli dopo separazione: chi decide?

I genitori separati devono adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui la scelta della scuola (pubblica, privata, ecc.). Solamente in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale oppure se è stato disposto l’affido esclusivo rafforzato, la scelta dell’istituto scolastico può essere adottata autonomamente, quindi senza prima consultarsi con l’altro.

Attenzione però: se i genitori litigano sulla questione non resta che rivolgersi al giudice, il quale dovrà fissare un’udienza per sentire le ragioni di entrambi ed ascoltare anche il minore (se ha compiuto 12 anni). Il motivo della convocazione è ovviamente quello di arrivare ad un punto di incontro, ma se la mamma e il papà sono inamovibili (perché vogliono mandare il proprio figlio in due scuole diverse), allora toccherà al giudice dirimere la questione nell’interesse del minore. In alcuni casi, potrebbe essere nominato anche un curatore speciale o un tutore.

Sebbene, come abbiamo visto, la giurisprudenza propenda per la scuola pubblica, di recente, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di un papà separato intenzionato a togliere i figli dalla scuola privata di matrice cattolica per iscriverli ad una scuola pubblica e laica.

Ebbene, gli Ermellini hanno rigettato la domanda per evitare che i minori, già traumatizzati dalla separazione dei genitori, subissero ulteriori sofferenze per essere sradicati dal loro ambiente sociale. La Corte, infatti, ha precisato che possono essere adottati – nell’interesse del minore – anche provvedimenti che incidono sui diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, qualora «la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psicofisica o lo sviluppo» [1].

Inoltre, la giurisprudenza ha sempre sostenuto l’importanza di garantire al figlio una certa continuità didattica. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il bambino ha frequentato da sempre la scuola privata, così come concordato dai genitori. Interrompere il ciclo di studi per fargli proseguire la carriera scolastica in un altro istituto potrebbe essere notevolmente dannoso. Quindi, prima di considerare un eventuale trasferimento altrove, è opportuno analizzare bene i pro e i contro nell’interesse del bambino.

Figli: meglio la scuola pubblica o privata?

Come ti ho già anticipato in premessa, la giurisprudenza propende per la scuola pubblica perché offrirebbe al minore un’educazione più liberale e pluralistica.

La scuola privata, invece, dovrebbe essere una scelta prioritaria se il figlio manifesta problemi di apprendimento, di inserimento sociale oppure qualora abbia delle fragilità personali. In tal caso, naturalmente, si deve privilegiare l’istituto più adatto e l’istruzione privata potrebbe rivelarsi, a seconda delle situazioni, la soluzione migliore.


note

[1] Cass. ord. n. 21553/2021 del 27.07.2021.

Autore immagine: pixabay.com


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