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Toccamenti: quando diventano violenza sessuale? 

2 Agosto 2021 | Autore:
Toccamenti: quando diventano violenza sessuale? 

Sfioramenti, carezze, baci, pacche o palpate sul sedere possono costituire reato. Per la Cassazione anche mettere il ginocchio tra le gambe è punibile.

Quando si parla di violenza sessuale bisogna sapere che si tratta di un reato a condotta aperta: può essere commesso in molti modi diversi. Questo vuol dire che le condotte penalmente rilevanti vanno ben al di là di un rapporto sessuale vero e proprio. In particolari contesti, anche i baci, i pizzicotti, le pacche e gli sfregamenti costituiscono reato. Ma, in particolare, i toccamenti quando diventano violenza sessuale? 

È evidente che se i toccamenti avvengono in una situazione di consenso reciproco al rapporto non sussiste alcun reato; se invece si approfitta dell’occasione di avere una persona vicina per compiere un gesto invasivo, come la mano morta, la condotta è illecita e sarà punibile se la vittima sporge querela. Il contatto può essere anche momentaneo e repentino, come una pacca sul sedere: non conta la durata, ma le intenzioni di chi agisce per soddisfare i suoi impulsi sessuali. 

Vediamo in maniera più approfondita quando i toccamenti diventano violenza sessuale; capirai che un gesto d’istinto può costare caro se lede la libertà di chi lo subisce.

Atto sessuale: cos’è? 

La norma incriminatrice del reato di violenza sessuale [1] punisce, con la reclusione da sei a dodici anni, «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». 

La nozione di atto sessuale, che la legge non specifica, è centrale per capire quando si è in presenza del reato di violenza sessuale o quando, invece, la condotta è lecita. La giurisprudenza intende come atti sessuali quelli che ledono la libertà di autodeterminazione del soggetto che li subisce. Infatti, la libertà sessuale implica la scelta – che non deve essere mai costretta, o carpita con l’inganno – del partner e di cosa fare con lui. 

Atti sessuali: quando sono reato? 

Nella prospettiva che guarda più alla sfera psicologica della vittima che non al gesto in sé, hanno sicura valenza penale i toccamenti degli organi genitali e delle altre zone erogene, così comprendendo il seno, il viso, il collo, le cosce, la schiena e il fondoschiena. Quindi, i baci in bocca o soltanto sulle labbra costituiscono violenza sessuale. Anche quando sono respinti, sussisterà il tentativo, che sarà punibile con una pena ridotta, da un terzo a due terzi [2]; inoltre, la norma incriminatrice [3] prevede una diminuzione di pena «non eccedente i due terzi, nei casi di minore gravità». Così, in concreto, anche partendo dalla pena minima e applicando le riduzioni massime si rischia una condanna a otto mesi di reclusione.

Quali toccamenti sono violenza sessuale?

Quali toccamenti sono violenza sessuale? Secondo alcune sentenze, il contatto non deve essere prolungato, ma può essere anche solo momentaneo, come una pacca sul sedere, purché il gesto sia volontario e intenzionale. Si tratta pur sempre di atti invasivi della sfera di libertà altrui, oltre che diretti a soddisfare l’istinto sessuale di chi li compie. Perciò, ad integrare il reato basta solo uno sfioramento che non sia casuale o accidentale. Ecco perché il palpeggiamento è violenza sessuale.

Ovviamente, per diventare reato questi atti devono avvenire con violenza, minaccia o abuso di autorità ed essere compiuti in assenza del consenso di chi li subisce, tenendo presente che il consenso non può essere carpito con l’inganno o altri stratagemmi, ad esempio facendo ubriacare una donna per ridurre la sua resistenza (leggi “Quando non è stupro“). Anche l’insidiosità del gesto è considerata dai giudici penali come un modo subdolo di costrizione, alla quale la vittima non è in grado di opporsi immediatamente. 

Può esserci violenza sessuale senza contatto fisico?

Talvolta, il reato di violenza sessuale si configura anche quando non c’è alcun contatto fisico tra il corpo dell’agente e le zone erogene della vittima, e la comunicazione avviene a distanza. Ad esempio, durante una chat telematica, realizzata con WhatsApp o qualsiasi altro sistema di messaggistica audiovisiva, l’autore può provare piacere guardando l’esecuzione di atti sessuali da parte della vittima e ciò costituisce reato. 

Mettere un ginocchio tra le gambe è violenza sessuale? 

Il contatto corporeo rilevante ai fini della violenza sessuale può anche essere fugace e durare pochi secondi. Anche qui il criterio distintivo per stabilire se sussiste il reato è il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente. In un nuovo caso, la Corte di Cassazione [4] ha condannato una donna che aveva inserito il suo ginocchio tra le gambe di un uomo, arrivando anche al contatto con i genitali maschili.

Per gli Ermellini la valenza sessuale del gesto era evidente e inequivocabile: lei lo aveva tirato verso di sé, mentre lui cercava inutilmente di respingerla, e aveva fatto anche riferimento alle doti sessuali maschili. È interessante notare che l’azione era stata compiuta da una donna nei confronti di un uomo. Puoi leggere la sentenza per esteso nel box qui sotto. 


note

[1] Art. 609 bis Cod. pen.

[2] Art. 56, co.2, Cod. pen.

[3] Art. 609 bis, co. 3, Cod. pen.

[4] Cass. ord. n. 29577 del 28.07.2021.

Cass. pen., sez. III, ud. 7 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), n. 29577

Presidente Rosi – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/01/2020, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25/10/2018 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto – con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, F.F. era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 3, e artt. 81 cpv. e 610 c.p., commessi in danno del cognato D.P. e condannata alla pena ritenuta di giustizia -, assolveva l’imputata da reati a lei ascritti di violenza privata perché il fatto non sussiste e confermava nel resto rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.F. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 3. Argomenta che con i motivi di appello si era evidenziato che non vi era alcuna valenza sessuale nel gesto contestato, in quanto posto in essere dalla ricorrente mentre tentava di far allontanare il cognato che le impediva il passaggio; la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di gravame, aveva valutato l’atto solo sul piano oggettivo, senza contestualizzarlo e senza valutare anche la sussistenza dell’elemento soggettivo. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, senza considerare i rapporti tra le parti e le denunce reciproche; rimarca che il vaglio di attendibilità della persona offesa deve essere particolarmente rigoroso, mentre la Corte di appello aveva ritenuto valide le affermazioni della parte civile senza effettuare alcuna ulteriore valutazione. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con adeguata e logica motivazione, insuscettibile pertanto di essere sottoposta al sindacato di legittimità, la Corte territoriale, sulla base della precisa ricostruzione dell’avvenimento descritto dalla persona offesa nella querela e delle ulteriori risultanze istruttorie (documentazione fotografica e video relativi ai fatti di cui alla querela e alle immagini da esso estrapolati), ha ritenuto accertato che l’imputata, nel corso di un contesto di accesa conflittualità per l’uso delle parti comuni e di proprietà esclusiva del fabbricato ove abitava, dopo che il cognato le si era posizionato accanto per impedirle il passaggio attraverso un cancello, avvicinava il suo volto a quello dell’uomo, gli cingeva i fianchi per tirarlo verso di sé, posizionava il ginocchio destro tra le sue gambe e toccandogli due volte i genitali, faceva esplicito riferimento alle doti sessuali del cognato, che intanto cercava di respingerla. Ha, quindi, ritenuto integrato il contestato reato di violenza sessuale, rimarcando la evidente valenza sessuale dell’atto e l’irrilevanza del clima di conflittualità esistente tra le parti, in considerazione del fatto che il contatto fisico non era stato cercato o provocato dalla persona offesa e che la condotta non era stata determinata dalla necessità della imputata di reagire e difendersi di fronte ad comportamento costrittivo della persona offesa. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3,n. 42871 del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è, infatti, limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n. 6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n. 6340 del 01/02/2006, Rv.233315). Inoltre, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il reato di violenza sessuale non necessita in alcun modo, ai fini della sua configurabilità, dell’esistenza di uno specifico requisito soggettivo, consistente nel soddisfacimento sessuale dell’agente. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall’art. 609 bis c.p., è, infatti, la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà assoluta ed incondizionata, che non incontra limiti nelle intenzioni che il soggetto agente possa essersi prefisso. L’atto deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo (ex plurimis, Sez.3, n. 3648 del 03/10/2017, dep.25/01/2018, Rv.272449 – 01; Sez.3, n. 21020 del 28/10/2014, dep.21/05/2015, Rv.263738 – 01; Sez.3, n. 35625 del 11/07/2007, Rv.237294 – 01), essendo sufficiente, sul piano soggettivo, che l’imputato sia consapevole che con la propria condotta abbia posto in essere un atto con natura sessuale, ossia un atto idoneo a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, dovendosi ritenere tale anche il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione (Sez.3, n. 1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779 – 01) ed essendo irrilevante l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell’agente, che non esclude la connotazione sessuale dell’azione (Sez.3, n. 20459 del 24/01/2019, Rv.275965 – 01). Alla stregua di tali premesse ermeneutiche, il gesto compiuto dall’imputata nei confronti del cognato è stato correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., avendo la F. consapevolmente posto in essere un repentino e ripetuto toccamento degli organi genitali dell’uomo (oggettivamente esprimenti la sessualità), restando irrilevante la finalità denigratoria o di scherno, pure perseguita dalla donna.

2. Il secondo motivo di ricorso, peraltro anche genericamente formulato, è manifestamente infondato. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014). Va, inoltre, ribadito che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578). Invero, l’attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Tanto premesso, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, richiamando e condividendo la valutazione del primo giudice e spiegando che il clima di conflittualità esistente tra i soggetti coinvolti non incrinava il vaglio positivo di attendibilità della persona offesa, il cui narrato accusatorio era caratterizzato da coerenza intrinseca e corroborato anche da chiari ed inequivoci elementi di riscontro esterno, costituiti dalle registrazioni video in atti, le cui immagini corrispondevano perfettamente a quanto riferito nella querela e trovavano conferma nell’accertamento compiuto nell’immediatezza dei fatti dai c.c. intervenuti sul posto. Rispetto a tale percorso giustificativo che si sottrae al sindacato di legittimità, la ricorrente propone censure meramente contestative e prive del necessario confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro tremila. 5. La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell’art. 541 c.p.p., alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornate sulla base del D.M. n. 37 del 2018, all’impegno profuso, all’oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro tremilacinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.


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3 Commenti

  1. Toccamenti e sfioramenti….la gente non ha il minimo rispetto della sfera privata altrui e crede che si possa “provare” ad avere un approccio mettendo in atto alcuni comportamenti che possono infastidire l’altra persona. IL rispetto è essenziale ed è inutile che si dica: io avevo immaginato che anche lei lo volesse ecc. Nel dubbio, meglio essere chiari

  2. Si ma adesso non esageriamo. Allora, qualsiasi cosa adesso diventa violenza sessuale. Se due si stanno frequentando e poi si crea il contesto più intimo, mi pare ridicolo che lui/lei si senta offeso da eventuali preliminari che sono appunto i toccamenti e sfioramenti. Suvvia, non esageriamo!

  3. ovviamente, si fa riferimento ai toccamenti non graditi. Se lei dice NO è NO. Mica c’è tanto da interpretare. Se lei ti dice di fermarti perché non vuole più continuare, si è pentita, o perché ha capito che non prova alcun interesse, allora io mi farei qualche domanda e soprattutto bloccherei ogni azione anche se in certe circostanze può essere difficile

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