Il contributo economico da corrispondere nell’interesse dei figli può variare in base alla crescita?
Ti sei separato da tua moglie e, adesso, siete ad un passo dal procedere con il divorzio. I rapporti tra voi due sono più o meno sereni. Da qualche tempo, però, ti sta chiedendo più soldi per la vostra bambina che, a breve, compirà 18 anni. Tu le corrispondi già 300 euro mensili, ma tua moglie ne vuole almeno il doppio. In questo articolo faremo il punto della situazione sul mantenimento al figlio: da cosa dipende l’importo?
Devi sapere che i provvedimenti di natura economica, adottati in fase di separazione o divorzio, possono essere modificati se sopraggiungono fatti nuovi che giustificano un aumento oppure una riduzione della somma prevista anzitempo. Inoltre, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1], la crescita e la maggiore età della prole possono legittimare una richiesta di revisione dell’assegno.
Indice
Mantenimento al figlio: quando spetta?
Nel momento in cui si mette al mondo un figlio, i genitori devono prendersene cura sul lato affettivo ed economico. In altre parole, la mamma e il papà devono occuparsi entrambi dell’educazione, dell’istruzione e del mantenimento della prole anche se non stanno più insieme.
Quindi, il mantenimento al figlio spetta dal giorno della sua nascita e fino a quando lo stesso, una volta maggiorenne, avrà raggiunto l’indipendenza economica.
In caso di separazione dei genitori, è prassi che uno dei due debba corrispondere all’altro una somma mensile in favore dei figli per coprire le spese che vedremo a breve.
Mantenimento al figlio: cosa comprende?
È bene precisare che il mantenimento al figlio copre solamente le spese ordinarie, cioè il vitto, l’alloggio, la ricarica del cellulare, il trasporto urbano, il vestiario, ecc. Invece, le spese straordinarie, cioè quelle necessarie per far fronte ad esigenze imprevedibili ed eccezionali, come ad esempio un intervento chirurgico, le lezioni private, un viaggio studio all’estero e così via, devono essere preventivamente concordate e ripartite a metà tra i genitori. Ti faccio un esempio per chiarire meglio questo concetto.
Tizio e Caia sono separati. Tizio versa ogni mese alla moglie la somma di 450 euro nell’interesse del figlio Caietto di 6 anni. Un giorno, durante una visita oculistica, il dottore comunica che il bambino necessita di un paio di occhiali da vista.
Ebbene, come puoi notare nell’esempio che ti ho riportato, gli occhiali da vista di Caietto rientrano nelle spese straordinarie. Quindi, la mamma deve informare l’ex marito per poi anticipare la somma e chiedergli il rimborso del 50% previa esibizione della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).
Mantenimento al figlio: da cosa dipende l’importo?
Per stabilire l’entità del mantenimento da corrispondere al figlio bisogna tener conto dei seguenti parametri:
- le esigenze attuali del bambino;
- il tenore di vita goduto prima della separazione;
- i redditi della mamma e del papà;
- il tempo che il minore trascorre presso ciascun genitore;
- la valenza dei compiti di cura assunti nei confronti della prole.
Va precisato, altresì, che la cifra varia da caso a caso, anche in considerazione delle spese sostenute dal genitore obbligato a versare l’assegno (come l’affitto, il mutuo della casa coniugale, un finanziamento, ecc.), della crescita e dell’età del figlio.
Mantenimento al figlio: si può modificare l’importo?
La cifra stabilita dal giudice a titolo di mantenimento non è definitiva, ma può variare nel corso del tempo. Ti faccio un esempio.
Tizio è un padre separato che ogni mese corrisponde un assegno di 350 euro per la figlia Caietta di 15 anni. Dopo qualche anno, Tizio viene promosso al lavoro e, finalmente, può trasferirsi in un appartamento più grande. Pertanto, l’ex moglie gli chiede una somma ulteriore per la ragazza che, nel frattempo, è cresciuta ed è diventata maggiorenne.
Ebbene, i provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi, in conseguenza della separazione o del divorzio, possono variare nel corso del giudizio (ad esempio, dal primo grado all’appello).
Inoltre, successivamente, ciascuna parte può sempre rivolgersi al giudice per domandare la modifica dell’importo anzitempo previsto se variano le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali. In tal caso, si parla tecnicamente di revisione per la quale è necessario il sopraggiungere di fatti nuovi, tali da giustificare una modifica dell’importo già versato. Nell’esempio di prima, Tizio ha avuto una promozione sul lavoro e un aumento di stipendio al punto da potersi permettere l’acquisto di una casa. Quindi, la richiesta di aumento della somma mensile da corrispondere alla figlia, tenuto conto anche dell’età, è più che legittima.
Mantenimento al figlio: cosa succede se il genitore non paga?
Capita che il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento ai figli non paghi quanto dovuto per diversi motivi (perdita del lavoro, costituzione di una nuova famiglia, semplice menefreghismo, ecc.). Tuttavia, va detto che nell’ipotesi di inadempimento, al di là delle ragioni, si rischia una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [2] punito dal Codice penale con la multa fino a 1.032 euro e la reclusione fino ad un anno.
Inoltre, dal punto di vista civile, la sentenza con cui il giudice ha posto l’obbligo del mantenimento è un titolo esecutivo a tutti gli effetti. Questo vuol dire che si può notificare al coniuge obbligato un atto di precetto per intimargli di pagare quanto dovuto, altrimenti si procederà al pignoramento dei beni.
note
[1] Cass. ord. n. 21993/2021 del 30.07.2021.
[2] Art. 570 bis cod.pen.
Autore immagine: pixabay.com