Distacco riscaldamento centralizzato: quali spese?


Quali costi rimangono a carico del condomino che passa all’impianto autonomo e quali invece non devono essere più pagati?
Hai deciso di passare al riscaldamento autonomo e ti chiedi quali spese dovrai continuare a pagare al condominio anche dopo il distacco dal riscaldamento centralizzato.
La tenuta in funzione dell’impianto di riscaldamento condominiale contiene varie voci di costo, che confluiscono nella bolletta periodica: ci sono il combustibile, la manutenzione della caldaia e dei tubi e, talvolta, bisogna provvedere alla riparazione o alla sostituzione di parti dell’impianto comune.
In questo caso, la classica distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è insufficiente, perché vengono in rilievo anche alcuni costi nascosti, come i cosiddetti «consumi involontari». Quindi, devi sapere che alcune voci potranno esserti addebitate dal tuo condominio anche dopo l’avvenuto distacco dal riscaldamento centralizzato. Proseguendo nella lettura ti spiegheremo di quali spese si tratta.
Indice
Distacco riscaldamento centralizzato: quando è ammesso?
Il Codice civile [1] dispone che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini».
Quindi, ogni condomino ha la facoltà di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato e di installare – ovviamente, a sue spese – un impianto di riscaldamento autonomo, a condizione che ciò non comporti un pregiudizio al funzionamento dell’impianto comune e non aumenti le spese degli altri condomini.
Le spese dell’impianto centralizzato
Il regolamento condominiale non può vietare ai singoli condomini il distacco dall’impianto centralizzato perché, come abbiamo appena visto, è una facoltà consentita dalla legge. Però il regolamento, o l’assemblea, potrebbe imporre al proprietario che ha rinunciato al servizio condominiale di pagare una determinata quota delle spese di gestione. Infatti, l’impianto di riscaldamento centralizzato rientra nel novero delle «parti comuni dell’edificio» [2] e, perciò, rimane di proprietà anche di chi si è distaccato.
Le spese di un impianto di riscaldamento centralizzato sono diverse. Le principali riguardano:
- i costi di manutenzione ordinaria (pulizia periodica dei bruciatori e dei tubi di diramazione, come previsto dai libretti d’impianto);
- gli oneri eventuali di manutenzione straordinaria (messa a norma in base a nuove disposizioni normative e tecniche, riparazione o sostituzione della caldaia, della centralina o dei tubi, ecc.);
- le spese di esercizio (dette anche spese d’uso), che riguardano il costo del prodotto energetico utilizzato per il funzionamento; sono quelle relative ai consumi, che vengono misurati attraverso le valvole termostatiche collocate in ogni appartamento.
Quali spese deve pagare il proprietario distaccato?
La legge [1] dispone che, in caso di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, «il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Ad esempio, se il condominio decide di sostituire la caldaia, il proprietario con riscaldamento autonomo è tenuto a contribuire alla spesa, perché l’impianto centralizzato è e resta di proprietà comune. È escluso, invece, che chi si è dotato di riscaldamento autonomo debba partecipare alle spese d’uso, cioè a quelle di funzionamento dell’impianto centralizzato, come l’acquisto del combustibile o di altre fonti di energia.
Spese consumo involontario: cosa sono?
L’assemblea condominiale può prevedere che, in caso di distacco dall’impianto centralizzato, il condomino debba pagare anche il cosiddetto «consumo involontario». L’ammontare è determinato (in base alle previsioni del regolamento condominiale o della delibera assembleare che indica i criteri di riparto), in una quota fissa o in misura percentuale rapportata ai millesimi di proprietà.
I consumi involontari sono quelli indipendenti dall’azione dell’utente che decide di accendere o spegnere il suo impianto autonomo e del condominio che fa altrettanto con l’impianto di riscaldamento centralizzato. Si tratta, principalmente, delle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ma secondo la giurisprudenza possono essere conglobati nei costi di manutenzione e gestione dell’impianto [3].
In effetti, grazie alle dispersioni di calore che si propagano dai tubi del riscaldamento centralizzato, chi è passato all’autonomo beneficia della maggiore temperatura dell’edificio e così ottiene un sia pur piccolo risparmio di spesa. Per questo motivo, come ha sancito una recente sentenza del tribunale di Venezia [4], il proprietario che si è distaccato dall’impianto centralizzato è tenuto a pagare, oltre alle spese di conservazione dell’impianto comune, anche il consumo involontario, ed è valida la delibera che decide di addebitarglielo. La sentenza si riallaccia all’orientamento costante già espresso dalla Corte di Cassazione in materia [5].
Distacco riscaldamento centralizzato: approfondimenti
Per ulteriori informazioni, leggi i seguenti articoli:
- Distacco dal riscaldamento centralizzato;
- Come staccarsi dal riscaldamento centralizzato e quanto costa?;
- Riscaldamento centralizzato: come si ripartisce la spesa ;
- Distacco riscaldamento centralizzato: ultime sentenze.
note
[1] Art. 1118, co.4, Cod. civ.
[2] Art. 1117 Cod. civ.
[3] Trib. Roma, sent. n. 8/2019 e n. 4652/2020; Trib. Savona, sent. n. 502/2018.
[4] Trib. Venezia, sent. n. 1506 del 20.07.2021.
[5] Cass. sent. n. 12580/2017, n. 9526/2014, n. 28679/2011, n. 5331/2012, n.7708/2007 e n. 15079/2006.