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Assegno mantenimento: spetta alla ex moglie ricca? 

6 Agosto 2021 | Autore:
Assegno mantenimento: spetta alla ex moglie ricca? 

Nella separazione, anche il coniuge benestante ha diritto a mantenere il precedente tenore di vita; ma con il divorzio le cose cambiano e vige un’altra regola. 

Quando si decide che un matrimonio deve finire bisogna fare i conti e occorre regolare una serie di rapporti patrimoniali destinati ad avere conseguenze durature nel corso del tempo. Marito e moglie possono essere più o meno benestanti, ma attenzione: con la separazione e con il divorzio le loro sorti si dividono e, ai fini del riconoscimento del mantenimento, va sempre esaminata la disparità economica tra i due. Non solo: bisogna anche verificare la potenziale capacità di guadagno dell’ex coniuge “debole” (di solito, la moglie), per capire se possa mantenersi da sé e vivere in modo autonomo, senza il sostegno economico dell’ex partner. Con questa premessa si può inquadrare la domanda: l’assegno di mantenimento spetta alla ex moglie ricca? 

Per prima cosa devi sapere che c’è una profonda differenza tra la fase della separazione e quella del divorzio. Durante la separazione vale ancora il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio; con il divorzio, invece, le cose cambiano parecchio, perché l’assegno è riconosciuto in base a presupposti molto più restrittivi.  Perciò, la moglie che era già ricca, o comunque benestante, prima della fine del matrimonio, o che lo è diventata successivamente, potrà ricevere un consistente assegno di mantenimento durante la separazione, ma avrà pochissime possibilità di ottenere l’assegno divorzile. Questo criterio vale anche quando il patrimonio dell’ex marito è cospicuo e potrebbe fronteggiare i pagamenti. 

Perciò, in estrema sintesi, l’assegno di mantenimento alla moglie ricca spetta solo nella fase, transitoria, della separazione coniugale, se il marito tenuto a versarlo dispone di sostanze adeguate; ma a seguito del divorzio, l’assegno è destinato ad essere quasi sempre tagliato. Così l’ex marito non dovrà mantenere vita natural durante una donna che dispone di redditi adeguati.

Assegno di mantenimento dopo la separazione: quando spetta? 

L’assegno di mantenimento è una misura di sostegno economico stabilita dal giudice che pronuncia la separazione dei coniugi.

L’assegno di mantenimento viene corrisposto in favore di chi non è in grado di mantenersi autonomamente in modo da consentirgli, grazie all’erogazione periodica di una somma da parte dell’altro coniuge (versata subito in unica soluzione o, come solitamente avviene, con frequenza mensile), di godere di un tenore di vita analogo a quello vissuto durante gli anni di matrimonio. 

Per stabilire il concreto ammontare dell’assegno il giudice tiene conto di vari fattori, come i rispettivi redditi del marito e della moglie, l’età del beneficiario del mantenimento, la durata del matrimonio, le spese prevedibili (come le rate del mutuo sull’abitazione) ed anche l’assegnazione della casa familiare (secondo la giurisprudenza più recente, quando la casa è assegnata all’ex moglie il mantenimento va ridotto). Così più il divario economico tra i componenti della coppia in rottura è accentuato, più la misura dell’assegno sarà consistente, per ristabilire l’equilibrio tra i due ex coniugi. 

Assegno di separazione a moglie benestante

Una recente ordinanza della Cassazione [1] ha ricordato che, per valutare l’adeguatezza della somma rispetto al tenore di vita pregresso, vanno considerati anche i redditi percepiti dall’ex moglie. La legge [2], infatti, stabilisce che il mantenimento è disposto qualora l’ex coniuge «non abbia adeguati redditi propri».

Ma per la giurisprudenza i redditi adeguati sono proprio quelli necessari a preservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, perché – sottolinea la Suprema Corte – durante la fase si separazione «è ancora attuale il dovere di assistenza materiale» tra i coniugi. Dunque, il marito è tenuto a mantenere la moglie (a meno che la separazione non sia stata addebitata a lei) a prescindere dalla sua ricchezza personale, se ciò è necessario per garantirle il livello di vita precedente.

Assegno divorzile: quali criteri? 

Ti abbiamo anticipato che con il divorzio le cose cambiano rispetto alla separazione. Infatti, il divorzio elimina ogni legame e obbligo reciproco tra i coniugi, che diventano completamente indipendenti l’uno dall’altro. Sarebbe ingiusto obbligare l’ex marito a pagare, praticamente per sempre, un assegno all’ex moglie, così come avveniva durante la fase di separazione; e ciò vale soprattutto quando la donna si è rifatta una vita ed ha intrapreso una relazione con un nuovo partner in grado di provvedere a tutte le sue esigenze.

Questo significa che, nella maggior parte dei casi, quando arriva il divorzio, l’assegno di mantenimento stabilito in fase di separazione viene notevolmente tagliato nell’importo, o completamente eliminato. Infatti, da qualche anno, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite [3] ha stabilito che l’assegno divorzile ha esclusivamente una funzione «assistenziale, compensativa e perequativa»: vale a dire che serve soltanto per fornire il sostegno economico necessario all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi in modo autonomo, e non garantisce nulla di più oltre questa soglia.  

I motivi che consentono di riconoscere l’assegno di divorzio possono essere diversi: c’è la donna avanti negli anni, e quindi in difficoltà a collocarsi sul mercato del lavoro, così come quella più giovane ma poco istruita e senza competenze professionali; ci sono persone malate o affette da disabilità e c’è anche chi ha sacrificato gli anni migliori della sua vita rinunciando alle proprie aspettative di carriera per dedicarsi completamente al marito e alla famiglia.  

L’essenziale, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, è che l’incapacità di mantenersi sia incolpevole: ad esempio, non spetta il mantenimento all’ex moglie che non cerca lavoro, pur potendolo trovare con buone probabilità. Inoltre, il mantenimento dopo il divorzio è completamente sganciato dal tenore di vita precedente: viene riconosciuta solo la somma necessaria per garantire il sostentamento o, come dice la Cassazione, l’autosufficienza economica (puoi leggere tutte le pronunce intervenute sul tema in “Assegno divorzile e capacità lavorativa: Cassazione“).  

Assegno divorzile: è riconosciuto all’ex moglie ricca?

Non c’è nessun automatismo nel riconoscimento dell’assegno divorzile, per evitare qualsiasi rendita parassitaria. Ed, anzi, una moglie ricca, che ha un lavoro stabile e ben remunerato e dispone di propri beni patrimoniali, avrà pochissime possibilità di riceverlo, rispetto a una donna meno benestante, con un magro stipendio o, addirittura, priva di redditi.  

Ecco perché, nell’ultima pronuncia emanata in materia, la Suprema Corte [4] ha negato l’assegno divorzile ad una ex moglie che era divenuta economicamente indipendente e, oltretutto, aveva sempre avuto, già durante il matrimonio, un proprio reddito, sostanzialmente pari a quello del suo ex marito. È stato inutile lamentare che non si era tenuto conto dei sacrifici fatti negli anni trascorsi insieme; il ricorso è stato respinto, perché – rileva il Collegio – «la donna non ha dimostrato di avere rinunciato alla propria carriera per sopperire alle esigenze del nucleo familiare». Puoi leggere per esteso la pronuncia nel box “sentenza” al termine di questo articolo. 


note

[1] Cass. ord. n. 21504 del 27.07.2021.

[2] Art. 156 Cod. civ.

[3] Cass. S.U. sent. n. 18287/2018.

[4] Cass. ord. n. 22241 del 04.08.2021.

Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 4 agosto 2021, n. 22241 

Presidente Valitutti – Relatore Tricomi 

Ritenuto che:  

Con la sentenza depositata il 22/10/2018 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da B.L. nei confronti di M.N., accolta in primo grado nella misura di Euro 200,00= mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT. B.L. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; M. è rimasto intimato. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.  

Considerato che:  

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. La ricorrente si duole che la Corte catanese abbia revocato l’assegno divorzile, avendo ritenuto insussistente il divario o la sproporzione tra le condizioni reddituali delle parti, con decisione di stile, scollegata da quelli che sono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno, che ha natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Nel prosieguo della doglianza la B. sostiene di essere il coniuge più debole e contesta la statuizione con cui è stata ravvisata una sostanziale parità reddituale tra i coniugi, ricondotta alle proprietà immobiliari; lamenta che la decisione sarebbe errata per l’omessa valutazione delle ben più cospicue proprietà del M., oltre che dei suoi redditi. Si duole che non si sia tenuto conto del fatto che era andata in pensione, con contrazione del reddito, e che era indebitata. Si duole quindi che non si sia tenuto conto della durata del matrimonio (27 anni) e dei sacrifici e delle scelte compiute durante il matrimonio per la famiglia che avevano reso possibile la progressione professionale e l’incremento dei guadagni del M..  

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Appare opportuno premettere, che, con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11490 del 1990, era stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la menzionata sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, ed all’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute, e, nell’ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.  

1.4. Tuttavia la doglianza con cui è denunciata la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, non considera che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, viceversa, quando, come nella specie, si alleghi un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa il vizio è esterno all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dal nuovo testo del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti. A tale stregua, la censura non considera che i fatti in essa dedotti sono stati puntualmente oggetto di specifica disamina da parte della Corte distrettuale, come si evince dalla sentenza (fol. 3 e ss).  

1.5. La Corte di appello, applicando i criteri come elaborati dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018, ha dato conto delle emergenze istruttorie, valorizzando la circostanza che entrambe le parti sono titolari di propri redditi da lavoro senza che, nella complessiva valutazione, appaia decisivo l’intervenuto trattamento di quiescenza della B. – ed economicamente indipendenti già nel corso del matrimonio, che entrambi sono titolari di proprietà immobiliari, che vengono comparate anche considerando la possibilità di metterle a frutto, che la B. continua a fruire della casa familiare, in comproprietà tra gli ex coniugi, che la B. non aveva dimostrato di avere rinunciato alla propria carriera per sopperire alle esigenze del nucleo familiare, che i maggiori e più recenti redditi percepiti da M. , erano frutto di scelte lavorative intervenute dopo la conclusione del rapporto con la ex moglie, essendo cessata la convivenza già dal 2005. Orbene le critiche svolte riguardano sostanzialmente la valutazione che dei molteplici fatti ha compiuto la Corte distrettuale sulla scorta dei plurimi criteri enucleabili dalla lettura della L. n. 898 del 1970, art. 5, come valorizzati nelle ultime decisioni di legittimità, e si traducono in una impropria sollecitazione del riesame del merito secondo le aspettative della ricorrente, posto che non emergono fatti tempestivamente dedotti non esaminati.  

2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che la Corte di appello si sia fondata sulle dichiarazioni rese dal M. ed abbia omesso di esaminare alcuni fatti storici decisivi, desumibili dai documenti depositati, che avrebbero condotto ad una decisione di segno opposto. La censura sembra riguardare anche il rigetto delle richieste istruttorie, che tuttavia non vengono indicate in maniera specifica. La ricorrente sostiene inoltre che non si sia tenuto conto delle ulteriori possidenze immobiliare del M., come dimostrate in primo grado ed ignorate in secondo grado.  

2.2. Il motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. 2.3. La ricorrente non illustra con la dovuta specificità quali siano i fatti di cui sia stato omesso l’esame, se siano stati tempestivamente dedotti e provati, se gli stessi siano stati oggetto di discussione tra le parti, nè quale contenuto e rilievo avrebbero potuto avere i documenti a cui si riferisce in maniera molto generica, insistendo invece nella prospettazione delle sue personali conclusioni in relazione alla condizione economica e patrimoniale dell’ex marito. Lo stesso è a dirsi delle deduzioni istruttorie e delle prove testimoniali richieste, rispetto alle quali, fermo il principio secondo il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19985 del 10/8/2017), nulla è detto circa l’oggetto e la decisività delle stesse.  

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, art. 52. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 20/9/2019). 

 P.Q.M. 

 – Dichiara inammissibile il ricorso;  

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;  

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. 


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1 Commento

  1. La mia ex si è intascata una bella eredità. Una vecchia zia le ha lasciato una proprietà e la nonna un bel gruzzoletto visto che era l’unica nipote. Quindi, dopo il nostro divorzio le ho detto chiaramente che quasi quasi doveva essere lei a darmi l’assegno di divorzio. Eh sì, perché la furbetta pensava che io non lo venissi mai a sapere, invece mi è stato detto tutto mentre lei voleva pure spillarmi i soldi del mio stipendio, ormai striminzito a causa della crisi da Covid…

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