Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Risoluzione n. 2361/2021 e Regolamento 953/2021: cosa dicono

9 Agosto 2021 | Autore:
Risoluzione n. 2361/2021 e Regolamento 953/2021: cosa dicono

Vaccini e Green Pass: cosa ne pensa l’Unione Europea e quali sono i veri significati della risoluzione n. 2361 del Consiglio d’Europa e del Regolamento n. 953.

In questi ultimi giorni, si sta parlando sempre più spesso della risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa e del Regolamento Ue n. 953/2021 da molti sbandierati come la dimostrazione che, per l’Europa, il Green pass italiano sarebbe illegittimo. Il Green Pass infatti, a detta di molti (e non a torto), si risolverebbe in un indiretto incentivo alla vaccinazione, quando invece i predetti atti dell’Ue stabilirebbero il divieto di discriminazione tra soggetti vaccinati e non.

In realtà, anche in questo caso, le norme sono state mal interpretate dai “non addetti ai lavori” generando così cattiva informazione e fake news. Andiamo quindi a vedere cosa effettivamente dice sia la risoluzione n. 2361/2021 (e qual è il suo valore), sia il regolamento Ue n. 953/21 del 14 giugno 2021.

Risoluzione n. 2361/2021: che valore ha?

Partiamo dal valore che ha la risoluzione del Consiglio d’Europa. Innanzitutto questa, a differenza di regolamenti e direttive Ue, non è fonte del diritto. Non è quindi vincolante e obbligatoria, né direttamente applicabile. Si tratta solo di una serie di consigli. Del resto, il Consiglio d’Europa, contrariamente a quanti molti credono, non è un’istituzione dell’Unione europea e, quindi, è estraneo ad essa: non va confuso con le istituzioni comunitarie.

Dunque, l’eventuale contrasto tra il diritto interno di uno degli Stati europei e la Risoluzione del Consiglio d’Europa non implica mai una illegittimità delle norme nazionali. 

Sbaglia quindi chi crede che lo Stato, laddove emani una legge contraria al contenuto della risoluzione n. 2361/21, sia tenuto a risarcire i cittadini o comunque a eliminare la difformità. Purtroppo di essa sono presenti solo le versioni in inglese e francese, sicché chi ne vorrà comprendere il testo dovrà essere dotato di conoscenze linguistiche adeguate.

Un’ultima considerazione: strano che una parte degli italiani, storicamente nazionalista e sovranista, si sia riscoperta all’occorrenza europeista.

Cosa dice la Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa?

La risoluzione non limita, anzi incentiva, la vaccinazione, auspicando la cooperazione tra gli Stati.  

La Risoluzione auspica che gli Stati prevedano un adeguato sistema di risarcimento dei danni da vaccinazione: risarcimento per il quale l’Italia è già “in linea”. Difatti, la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 118/2020, ha stabilito l’obbligo per lo Stato di prevedere il risarcimento non solo per i vaccini obbligatori ma anche per quelli fortemente consigliati come appunto quello Covid-19.

Peraltro, la Corte di Cassazione, proprio qualche mese fa, con la sentenza n. 12225/2021, ha stabilito l’obbligo di risarcimento a carico della casa farmaceutica produttrice, per tutti i danni derivanti dal farmaco difettoso, anche laddove eventuali effetti indesiderati siano specificamente indicati sul bugiardino.

La Risoluzione richiede poi il rispetto del diritto di accesso alle cure mediche senza discriminazioni e che la distribuzione del vaccino tra i vari Stati aderenti sia equa. 

Infine, la Risoluzione, per garantire un elevato livello di adesione, invita gli Stati a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino.

Cosa dice il Regolamento 953/2021?

A differenza della Risoluzione del Consiglio d’Europa, il Regolamento Ue è fonte del diritto nazionale, direttamente applicabile in ogni Stato Membro, compresa quindi l’Italia. Ma cosa dice il Regolamento Ue 953/2021? A detta di molti, conterrebbe il divieto di istituzione del Green pass. Cosa affatto non vera: basta leggerne il considerato n. 6 laddove stabilisce espressamente «In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica». Del resto, anche altri Paesi, come la Francia, la Danimarca, l’Ungheria, l’Austria, il Lussemburgo, il Portogallo e l’Irlanda hanno istituito il certificato verde con il placet delle istituzioni Comunitarie. 

Misure regionali sono state adottate in Germania e Spagna, dove spetta alle regioni stabilire se introdurre o meno un lasciapassare. 

Sempre il considerato 6 stabilisce che «Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475».

Più incisivo è poi il considerato n. 7 laddove dice che «In base alle evidenze mediche attuali e tuttora in evoluzione, le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la Covid-19 e le persone che sono guarite dalla Covid-19 nei sei mesi precedenti sembrano comportare un rischio ridotto di contagiare altre persone con il SARS-CoV-2». Pertanto «la libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, per esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggette a restrizioni, poiché queste ultime non sarebbero necessarie a conseguire l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. Qualora la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero essere soggette a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di Covid-19, come i test per motivi di viaggio per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie».

Insomma, la norma in commento stabilisce che chi è da poco guarito dal Covid o ha fatto almeno un ciclo di vaccinazione non deve subire alcuna limitazione alla libertà di spostamento, facendo così comprendere che, invece, chi presenta un elevato grado di contagio di altre persone (perché il virus ha vita più lunga nel corpo ospite) può essere oggetto di limitazioni alla libertà di spostamento.

Il Considerato 8 prende atto del fatto che molti Stati Membri hanno adottato il Green Pass. Il Regolamento chiede che queste certificazioni siano tra loro pienamente interoperabili, compatibili, sicure e verificabili.

Il Considerato 13 dispone testualmente: «Sebbene lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell’imporre restrizioni alla libera circolazione (…) tali restrizioni potrebbero essere revocate in particolare per le persone vaccinate».

In molti si appellano al Considerato 36 nel voler per forza trovare una norma europea che vieti l’uso del Green Pass. Come detto, tutto il Regolamento è già rivolto ad autorizzare il Green Pass. Il considerato 36 auspica solo l’assenza di discriminazioni – dirette o indirette – delle persone non ancora vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito (come i bambini), o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Si hanno quindi a riferimento non già i soggetti per i quali c’è stata la “chiamata” alla vaccinazione e che hanno optato per non vaccinarsi.

Inoltre, il Considerato 36 vieta la discriminazione tra chi ha ricevuto uno specifico vaccino rispetto a chi ne ha ricevuto un altro: questa diversità – dice la norma – «non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto». 

Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. E difatti l’Italia, salvo per alcune categorie considerate “a rischio” per il contatto con soggetti fragili (bambini e malati), non ha optato per la vaccinazione obbligatoria (sebbene la Costituzione lo consenta).



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

106 Commenti

  1. piegare le norma giuridiche alla propaganda o comunque all0idea di massima corrente è cosa che si confà più ad un regime che ad una democrazia….

  2. Sembra che vi siate dimenticati di un pezzo. Averte scritto: “Il considerato 36 auspica solo l’assenza di discriminazioni – dirette o indirette – delle persone non ancora vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito (come i bambini), o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate.”

    Il considerato 36 dice: “perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto…”.

  3. sarebbe meglio che andaste a leggere la versione INGLESE del testo relativo al considerato 36 dove si specifica “It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity OR CHOSE not to be vaccinated”. Perchè mai la versione italiana è monca di tale frase ?

  4. Nel momento in cui viene imposto un pass, un lasciapassare con ricatto che non puoi vivere se non ti inoculi un siero non testato con il tempo dovuto….personalmente lo accosto al sistema nazista di un tempo !! Il fatto stesso che si sollevano da ogni responsabilità per effetti indesiderati che può provocare alla persona “costretta” la dice lunga sugli obiettivi oscuri.

  5. Salve carissimi signori della consulenza ed informazione legale, leggendo l’ ultima frase per inciso del vostro articolo, mi sovvien un dubbio, forse lor signori hanno pensato bene di tralasciare l’ ultima proposizione dell’ art.32 della benemerita costituzione che recita cosi: ” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” ? Vorrà dire pure qualcosa l’ ultima proposizione del mirabile articolo, forse impedire a qualche governate esaltato ad imporre limitazioni della libertà pretestuose

  6. Mi sembra una cosa all’italiana: la legge è uguale per tutti ma per amici e parenti si interpreta!

  7. Oggi 23 Gennaio 2022 casualmente mi sono imbattuto in questo sito, la Legge per tutti, e mi sono preoccupato per la Scuola e la Scienza del Diritto, pensando alla oramai nota elusione dello stesso Diritto, addotta dalla vigente legislazione fonte del Diritto positivo, emanato dal legislatore provvisorio cosiddetto Organo Esecutivo in forza di una emergenza di Protezione Civile abusando dell’Art 77 Cost. In barba all’Art. 76 Cost. [La materia Sanitaria non dispone dell’emergenza Sanitaria nella sua specifica legislazione] e provo a pensare ai Dotti del Diritto Docenti di Scuola in qualità di Insegnante come l’autore di codesto articolo mendace ed elusivo nella legge e nel Diritto e al plagio l’inganno e l’indottrinamento degli Alunni costretti e prostrati al Docente! Hai Dimenticato di apporre la Tua Firma nel Tuo desunto su scritto! La Tua interpretazione non è la mia interpretazione, e la Tua interpretazione non è Fonte di Diritto! L’interpretazione e l’applicazione della Legge, è Sovranità dell’Autorità Giudiziaria e della Magistratura! Fonte del Diritto è la Costituzione le leggi Costituzionali e di Revisione Costituzionali i Trattati Internazionali e Comunitari! La Costituzione è Sovraordinata esclusivamente al Diritto Naturale e alla sua relativa Legge Naturale (Il Diritto alla Vita e la sua relativa Legge per Difendere il Diritto alla Vita, Ovvero la Legittima Difesa).
    La Tua Ragione non è la Mia Ragione!
    Efisio

  8. Considerato che l’Italia dal 5 gennaio 2022 prevede la vaccinazione obbligatoria per gli over 50, come la prevedeva già per alcune categorie di lavoratori, trovo grave, molto grave, il fatto che non abbiate citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 307/1990 che dice espressamente:
    “…un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.”
    Dato il fatto che sono stati già riconosciuti danni gravi correlati al siero, compresi alcuni decessi, questo è già un motivo che esclude la possibilità che la Costituzione consenta la vaccinazione obbligatoria senza condizioni, senza parlare poi del risarcimento per eventuali danni conseguenti alla vaccinazione, anche quello espresso chiaramente come requisito essenziale in quella sentenza.

  9. Nel considerato 7 parla di “libera circolazione” per “persone che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la Covid-19” … hai dimenticato di riportarlo nel sunto conclusivo (alias “insomma”).
    Oggi il gp vieta il trasporto pubblico a chi ha un test negativo, riservandolo solo ai vaccinati (che magari sono pure contagiati, non avendo obbligo di tampone).
    E’ chiaro che il gp vìola il diritto europeo!!

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA