Nessun contributo economico per il figlio svogliato che non vuole lavorare nell’azienda di famiglia.
Tu e tua moglie vi siete lasciati da qualche anno per incompatibilità di carattere. Adesso, vivi in un appartamento in affitto ed ogni mese corrispondi il mantenimento sia a lei che a tuo figlio. Quest’ultimo ha ormai 25 anni ed è disoccupato, pertanto gli hai offerto un posto nella tua azienda. Lui, però, non ne vuole sapere. In questo articolo faremo il punto della situazione sul maggiorenne che rifiuta il lavoro: cosa rischia
Sicuramente saprai che è obbligo dei genitori provvedere ai figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. I ragazzi, però, devono fare anche la loro parte, ossia studiare con profitto ed essere attivi nella ricerca di un impiego per rendersi autonomi il prima possibile. In caso contrario, è prevista la revoca dell’obbligo di mantenimento. Ma procediamo con ordine e analizziamo la questione più da vicino.
Indice
I genitori devono mantenere i figli?
Come ti ho già anticipato in premessa, i genitori – conviventi o sposati – devono provvedere al mantenimento dei figli fin dal giorno della loro nascita. Si tratta di un obbligo previsto sia dalla Costituzione [1] sia dal Codice civile [2] e che perdura anche in caso di separazione o divorzio. In questa ipotesi, infatti, è prassi che il genitore economicamente più forte corrisponda all’altro un assegno periodico, cioè un contributo per far fronte alle esigenze della prole.
Ma a quanto ammonta esattamente il mantenimento? La madre e il padre possono accordarsi sulla cifra da versare ogni mese. In ogni caso, spetta sempre al giudice valutarne l’entità tenuto conto delle esigenze del figlio (che variano in base all’età), del suo tenore di vita e dei redditi di entrambi i genitori.
Il mantenimento spetta anche al maggiorenne?
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste fino a quando gli stessi non avranno un lavoro stabile, tale da garantire loro un’indipendenza economica. In altri termini, il ragazzo che studia all’università va mantenuto al pari di quello che ha 30 anni ed è disoccupato per cause indipendenti dalla sua volontà.
Attenzione però: il mantenimento non dura in eterno. Questo vuol dire, come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza, che il figlio che ha ultimato gli studi deve fare tutto il necessario per trovare un impiego che gli consenta di rendersi autonomo al più presto, senza indugiare nell’attesa di ottenere il lavoro dei propri sogni. Ti faccio un esempio.
Marco ha 28 anni ed è laureato in lettere. Il suo più grande sogno, fin da quando era adolescente, è quello di diventare uno scrittore di successo.
Come puoi notare, sebbene l’aspirazione di Marco sia quella di affermarsi come scrittore, tuttavia deve trovare un lavoro che gli permetta, nel frattempo, di guadagnare per vivere.
Quindi, in buona sostanza, il mantenimento al maggiorenne spetta fino a quando quest’ultimo non raggiunge l’autosufficienza economica. Se però il figlio è svogliato e si ritrova ancora disoccupato alla veneranda età di 35 anni, allora, come vedremo a breve, non avrà più il diritto di ricevere l’aiuto da parte di mamma e papà.
Maggiorenne rifiuta il lavoro: cosa rischia?
Partiamo da un esempio.
Ludovica ha 32 anni. Dopo aver conseguito il diploma, ha scelto di non iscriversi all’università. Tuttavia, non ha mai lavorato e il padre le versa ogni mese un assegno di 500 euro. Un giorno, le offre un impiego presso l’azienda di famiglia. La ragazza, però, rifiuta di svolgere un’attività che non le interessa.
Ebbene, in un caso simile all’esempio che ti ho riportato, la Corte di Cassazione [3] ha revocato l’obbligo di mantenimento nei confronti di una figlia poco più che trentenne. Il motivo sta nel rifiuto della ragazza di proseguire l’attività commerciale che il padre e lo zio le avevano prospettato.
Secondo gli Ermellini, la revoca dell’assegno trova giustificazione nella scarsa propensione agli studi della figlia, sull’inerzia colpevole della stessa e sulla mancanza di un progetto formativo anche in relazione al tempo necessario per il suo inserimento nella società.
Pertanto, se il figlio rifiuta qualsiasi opportunità lavorativa gli venga proposta, accampando scuse di vario tipo, rischia di perdere il mantenimento da parte del genitore.
Naturalmente, la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno non opera in automatico, ma è indispensabile rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento in tal senso dimostrando l’inerzia del ragazzo. A tal fine, l’accertamento deve essere effettuato riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché alla condotta personale tenuta.
Diverso, invece, è il caso di un figlio che, una volta trovato un posto di lavoro con uno stipendio più che adeguato, si licenzi per poi ritrovarsi nella medesima situazione di partenza, ossia senza un centesimo in tasca. In questa ipotesi, si può pretendere dai genitori solamente una somma di denaro per il sostentamento (i cosiddetti alimenti), ma non il mantenimento. Una volta raggiunta l’autosufficienza, infatti, il figlio perde definitivamente il diritto al mantenimento, anche se, dopo poco tempo, dovesse tornare ad essere disoccupato: in tal caso, infatti, non rivive l’obbligo di mantenimento.
note
[1] Art. 30 Cost.
[2] Art. 147 cod.civ.
[3] Cass. ord. n. 18785/2021 del 02.07.2021.
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