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Mancato riconoscimento del figlio: cosa si rischia? 

12 Agosto 2021 | Autore:
Mancato riconoscimento del figlio: cosa si rischia? 

Il padre deve rimborsare tutte le spese di mantenimento e, se sapeva dell’avvenuta procreazione, risponde anche dei danni da illecito endofamiliare.

Chi mette al mondo un figlio dovrebbe farsi carico di tutte le conseguenze; ma alcuni genitori “irriducibili” cercano di non assumersi le loro responsabilità, nemmeno quando sono messi di fronte all’evidenza. Ci sono, poi, alcuni rari casi di chi è diventato padre a propria insaputa, perché non è mai stato messo a conoscenza dell’avvenuta nascita e magari scopre di avere un figlio solo dopo molti anni. Ma precisamente cosa si rischia per il mancato riconoscimento del figlio? 

Mentre la madre ha il diritto di rimanere anonima sin dal momento del parto e per tutta la sua vita, il padre, se viene chiamato in causa, deve uscire allo scoperto, perché la paternità è una conseguenza giuridica ineludibile del concepimento e comporta precisi doveri, economici e morali, verso il figlio. Perciò, esiste un apposito procedimento giudiziario per chi non ha voluto riconoscere spontaneamente il figlio al momento della nascita: la madre ed anche il figlio stesso (quando sarà divenuto maggiorenne) possono citare il presunto genitore in tribunale per ottenere la dichiarazione di paternità con sentenza. Nel processo, la prova della filiazione può essere fornita con ogni mezzo, e, se l’uomo si sottrae al test del Dna, il giudice può stabilire la paternità proprio in base al suo rifiuto ingiustificato. 

Ma la vicenda non finisce qui, anzi potremmo dire che comincia proprio dal momento in cui arriva la sentenza del giudice che accerta la paternità. Ecco cosa si rischia per il mancato riconoscimento del figlio: colui che ha evitato il riconoscimento volontario ed è stato poi riconosciuto padre per via giudiziaria deve, innanzitutto, rimborsare tutte le spese di mantenimento non corrisposte in passato e sostenute esclusivamente  dalla madre o da altri parenti. In aggiunta, può essere condannato a risarcire un particolare tipo di danno, chiamato da «illecito endofamiliare», che riguarda i danni morali che il suo comportamento elusivo ha arrecato al figlio e alla famiglia: è la sofferenza ingiusta causata dalla protratta privazione della figura genitoriale.

Riconoscimento del figlio naturale: come funziona? 

Mentre per i figli generati nel matrimonio il rapporto di filiazione scaturisce automaticamente, quando il figlio nasce dall’unione di un uomo e di una donna che non sono sposati fra loro è necessario il riconoscimento del figlio naturale. Per evitare aborti o abbandoni, la legge [1] prevede, in favore della madre, il diritto di rimanere segreta e di effettuare il parto in anonimato, in modo da tenere nascosta per tutta la vita la sua identità. Il figlio sarà iscritto nei registri anagrafici dello stato civile come «nato da donna che non consente di essere nominata» e potrà essere adottato. 

Quando, invece, è il padre a non voler riconoscere il proprio figlio naturale, il Codice civile [2] prevede un’apposita azione giudiziaria, chiamata «dichiarazione giudiziale di paternità», che può essere esercitata con ricorso al tribunale civile. La domanda per ottenere il riconoscimento con sentenza è proponibile in ogni tempo dalla madre ed anche dal figlio stesso, a partire dal momento in cui diviene maggiorenne.  

Il giudice può accertare la paternità in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento spontaneo [3], che può essere compiuto con un’apposita dichiarazione resa ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico ed anche in un testamento [3]. Quindi, se un bambino risulta già figlio di due coniugi uniti in matrimonio non potrà essere riconosciuto da altri finché non sia stato operato il disconoscimento di paternità. Se il figlio da riconoscere ha compiuto 14 anni, occorre il suo assenso alla procedura di riconoscimento di paternità.  

Accertamento della paternità: i mezzi di prova ammessi  

Nel procedimento di accertamento della paternità la prova può essere fornita con ogni mezzo previsto nelle ordinarie cause civili; in particolare, sono ammesse: 

  • le prove testimoniali delle persone a conoscenza della relazione esistente tra la madre e il presunto padre all’epoca del concepimento; 
  • le prove documentali, comprese le immagini fotografiche, i video e le registrazioni audio, anche provenienti da messaggi telefonici o chat telematiche; 
  • le prove scientifiche, tra le quali la più importante è il test del Dna, che può essere eseguito con un esame ematologico o attraverso un test su altri materiali organici, come la saliva. 

Oggi, con le possibilità offerte dalla scienza moderna, il metodo più utilizzato è la prova del Dna: un semplice esame del sangue o di altro materiale organico (come la saliva), analizzato da personale esperto, conduce in modo pressoché inequivocabile a stabilire se una persona è figlia di un’altra o no. 

Test del Dna: valore e conseguenze in caso di rifiuto 

Il test del Dna è il metodo più frequentemente utilizzato, perché, con l’attuale stato della tecnologia e grazie alla presenza di numerosi laboratori specializzati, consente di sapere in modo certo se una persona è figlia di un’altra.  

L’esame del Dna ai fini dell’accertamento della paternità non è obbligatorio, ed anzi la legge impedisce la possibilità di eseguirlo coattivamente, senza il consenso dell’interessato [5]; ma il rifiuto può essere un boomerang, perché il giudice può trarre «argomenti di prova» proprio da questo comportamento, se lo ritiene ingiustificato: così ne trarrà la conseguenza di un’ammissione implicita di paternità da parte di chi si è sottratto all’effettuazione del test senza valide ragioni.  

Dichiarazione di paternità: rimborso spese 

Con la sentenza del tribunale che stabilisce il riconoscimento della paternità si instaura tra il padre ed il figlio giudizialmente riconosciuto il rapporto giuridico di filiazione, da cui deriva una serie di diritti ed obblighi reciproci. La principale conseguenza è che il genitore deve assumersi tutti i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio, che non riguardano solo il periodo successivo alla pronuncia del giudice, ma retroagiscono fino al momento della nascita del bambino. 

Quindi, dal momento di deposito della sentenza dichiarativa di paternità, la madre è legittimata a chiedere al padre il rimborso delle spese che aveva sostenuto in passato per il mantenimento, educazione, istruzione e cure del bambino, a partire dalla sua nascita. Il principio di fondo è che il figlio nato da una relazione di fatto va mantenuto

Dichiarazione di paternità e risarcimento dei danni da illecito endofamiliare 

Al di là del rimborso delle spese patrimoniali sostenute, c’è anche la possibilità di ottenere da colui che è stato dichiarato giudizialmente padre il risarcimento dei danni da mancato riconoscimento del figlio naturale. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione [6] ha stabilito che questo «danno da illecito endofamiliare» lede il dovere, sancito dall’art. 30 della Costituzione, di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

Perciò, il padre che ha evitato il riconoscimento ed ha eluso l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla sua condizione di genitore è responsabile di un illecito civile e il danno ingiusto che ha provocato deve essere risarcito anche per le voci di danno non patrimoniale [7]. In concreto, viene in rilievo soprattutto il danno morale, consistente nella sofferenza provocata ad un figlio che è stato ingiustamente privato (solitamente per un periodo di tempo molto lungo) della figura genitoriale paterna. La Suprema Corte ha sottolineato che questo danno può essere escluso solo quando il padre dimostri di non essere stato a conoscenza dell’avvenuta procreazione e, dunque, dell’esistenza di un proprio figlio.

Puoi leggere l’intera pronuncia della Cassazione nel box “sentenza” al termine di questo articolo. Per ulteriori approfondimenti leggi anche “Padre non vuole riconoscere il figlio: cosa rischia?“.


note

[1] Art. 30 D.P.R. n. 396/2000.

[2] Art. 269 Cod. civ.

[3] Art. 250 Cod. civ.

[4] Art. 254 Cod. civ.

[5] Art. 118 Cod. proc. civ.

[6] Cass. ord. n. 22496 del 09.08.2021.

[7] Art. 2059 Cod. civ.

Cass. civ., sez. I, ord., 9 agosto 2021, n. 22496 

Presidente Genovese – Relatore Iofrida 

 Fatti di causa 

 La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 721/2019, depositata in data 24/4/2019, – in controversia promossa da M.B. , nata a (omissis) , dalla signora C.P. (deceduta nel omissis), nei confronti di D.D. , avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, ex art. 269 c.c., e domanda di condanna del convenuto, padre naturale dell’attrice che “per anni aveva rifiutato di riconoscere la figlia e di corrisponderle i mezzi di sussistenza”, al pagamento del risarcimento del danno, patrimoniale e non, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato, all’esito di CTU immunogenetica, che il D. era padre della M. , respingendo la pretesa risarcitoria, in particolare del danno morale da mancato riconoscimento della paternità, per difetto della prova della consapevolezza, da parte del convenuto, del fatto che “dall’oggettiva consumazione di rapporti non protetti tra il convenuto e la madre dell’attrice” fosse nata una figlia, compensando le spese di lite solo per la metà tra le parti e ponendo la residua metà a carico dell’attrice. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il primo motivo, avente ad oggetto il vizio di violazione di legge, in relazione al rigetto della richiesta di risarcimento del danno, era inammissibile, ex art. 342 c.p.c., in quanto sull’impianto argomentativo della decisione di primo grado non era stato mosso alcun rilievo, sia con riferimento al rigetto della richiesta di danno patrimoniale, sia riguardo al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. illecito endofamigliare), per difetto dell’elemento psicologico dell’illecito civile fatto valere, dovendosi, peraltro, ritenere le affermazioni del Tribunale del tutto conformi ai principi giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza sul tema, non potendosi ritenere sussistente l’illecito in questione per il solo fatto che il padre fosse consapevole di avere avuto “rapporti sessuali non protetti” con la madre della M. , all’epoca del concepimento. Quanto alla statuizione sulle spese, ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale aveva correttamente compensato le spese al 50%, in applicazione della verificata soccombenza reciproca, ma aveva altresì considerato questa come “prevalente in capo all’attrice totalmente soccombente in punto risarcimento” mentre il convenuto, solo inizialmente, si era opposto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, stante l’inconsapevolezza del concepimento ed il lungo silenzio serbato dalla stessa figlia per decenni (avendo avanzato la stessa la prima richiesta nel 2015). Avverso la suddetta pronuncia, M.B. propone ricorso per cassazione, notificato il 1/7/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di D.D. (che resiste con controricorso, notificato il 9/9/2019). Il PG non ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria. 

Ragioni della decisione 

La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 342 c.p.c., in relazione alla statuizione di inammissibilità del primo motivo di gravame, frutto di “una superficiale lettura dell’atto di appello”, contenente, invece, l’individuazione delle questioni e dei punti oggetto di gravame; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2043, 2059, 1227 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e artt. 1175 e 1375 c.c., con riferimento alla statuizione in ordine all’insussistenza dei presupposti dell’illecitoendofamigliarededotto per assenza della prova, anche indiziaria, dell’elemento psicologico della consapevolezza dell’evento nascita, dovendosi invece valorizzare la “consumazione di rapporti non protetti quale autonoma fonte di responsabilità e di risarcimento”; c) con il terzo motivo, la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., censurandosi la statuizione di rigetto del motivo di gravame relativo alla decisione di primo grado di porre a carico della M. il 50% delle spese di lite, mentre le spese di primo grado avrebbero dovuto essere compensate totalmente tra le parti, avendo il convenuto D’Averio, solo in seguito al deposito della consulenza tecnica che ne aveva riconosciuto univocamente la paternità, aderito alla domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità. 2. La prima censura è inammissibile, in quanto non specifica ed autosufficiente e non conferente rispetto al decisum. Invero, la ricorrente si limita a riportare un estratto breve del proprio atto di appello, nel quale veniva individuata la parte della decisione di primo grado ritenuta errata, al fine di dimostrare la presenza, nel motivo di gravame, dell’individuazione del punto della sentenza sottoposto a critica. Ma null’altro viene dedotto sul contenuto del motivo di appello e sulle contestazioni volte a contrastare le ragioni espresse dal primo giudice, con conseguente difetto di autosufficienza. Ora, questa Corte ha già chiarito (Cass. 29495/2020) che “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso”. Inoltre, la doglianza non coglie il senso della decisione impugnata, con la quale si è rilevata, nell’atto di appello, non tanto la mancata individuazione delle parti della sentenza del Tribunale impugnate, quanto la carenza della necessaria componente argomentativa, che si deve affiancare a quella volitiva, “che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, in conformità ai principi già espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 27199/2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”). In ogni caso, la Corte d’appello, pur rilevando l’inammissibilità del primo motivo di appello, l’ha esaminato nel merito, ritenendolo infondato, cosicché l’inciso sull’inammissibilità della questione risulta svolto ad abundantiam e costituire un mero “obiter dictum”, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” è, in realtà, rappresentata dal rigetto, nel merito, del gravame, per infondatezza (Cass. 30354/2017; Cass. 22782/2018). Non è applicabile alla presente fattispecie il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (secondo cui “qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”), in quanto tale principio, valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il gravame ed abbia altresì, in motivazione, ritenuto l’impugnazione anche non fondata, con argomentazioni ad abundantiam, non vale nel caso opposto, qui ricorrente, in cui la Corte abbia rigettato il gravame, nel merito, per infondatezza dei motivi ed abbia altresì, nella motivazione, svolto argomenti ad abundantiam circa l’inammissibilità dell’impugnazione. Deve invero ritenersi che, nel caso in cui il giudice di merito, dopo aver rilevato – nella motivazione della sentenza – che l’appello sarebbe stato inammissibile per sua tardiva proposizione, abbia, cionondimeno, esaminato i motivi stessi di revocazione nel merito, ritenendone l’infondatezza, il giudice del gravame non ha così inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma – piuttosto – ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam, che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale di rigetto, nel merito, dell’impugnazione. 3. La seconda censura è infondata. La Corte di merito, pur dichiarando inammissibile il primo motivo di appello, ha poi esaminato il merito del gravame, condividendo la statuizione di primo grado di rigetto della pretesa risarcitoria sia per mancata prova del danno patrimoniale sia in punto di insussistenza dell’illecito civile allegato come fonte del danno, in particolare di natura non patrimoniale, per difetto dell’elemento soggettivo della consapevolezza della procreazione in capo al padre naturale. Ora, in ordine alla sussistenza dell’illecito endofamigliare dedotto in giudizio, attinente al rapporto filiale, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012). Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell’illecito civile. Dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. Si è successivamente precisato (Cass. 26205/2013) che, essendo l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) “eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità”, si determina “un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore”, ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre “costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento”. In relazione al requisito soggettivo, questa Corte ha precisato, nel precedente del 2013 appena menzionato, che esso non si identifica “con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d’indizi univoci, generati dall’indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento”, rilevandosi che, in sede di merito, erano emersi, oltre alla coincidenza temporale tra l’esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre ed il padre naturale, “numerosi fatti convergenti verso la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica dei resistenti dal ricorrente, sottolineata in diverse occasioni e per un lungo lasso di tempo dalla…, con reiterate richieste d’aiuto e d’intervento rivolte al ricorrente, oltre che dall’interessamento dei servizi sociali territoriali e del parroco”, cosicché doveva ritenersi che il padre avesse avuto “la piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità” ma ne avesse ignorato, colpevolmente, tutti i segnali, lasciando i figli privi della figura paterna e delle cure necessarie, attendendo con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale. Invero, già le Sezioni Unite, con la pronuncia del 2008 (n. 27337), hanno inteso chiarire che, qualora l’illecito civile costituisca anche reato, il dies a quo del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c., “decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno”. Ora, nel caso sottoposto all’odierno esame, il Tribunale ha accertato che la madre della ricorrente ed il padre naturale non avevano avuto più contatti dal 1967, anno della nascita della M. , che non vi fosse alcuna circostanza da cui desumere, anche a livello indiziario, che il D. potesse essere stato “consapevole del fatto che da tale rapporto fosse nata una figlia”, che alcuna richiesta era stata inoltrata dalla madre dell’attrice (poi deceduta nel 1982) al D. , avendo la stessa costituito una famiglia con altro uomo, M.G. , il quale aveva provveduto, dopo il decesso della C. , ad adottare la bambina; la stessa M. aveva inoltrato la prima richiesta di riconoscimento al D. nel maggio 2015, senza la prova della consapevolezza della procreazione in capo al padre naturale. La statuizione della Corte d’appello, con la quale si è confermata la decisione di primo grado, risulta conforme ai principi di diritto sopra esposti ed alle norme civili richiamate in rubrica, in quanto, nel caso in esame, difettava un necessario quadro indiziario univoco in ordine alla consapevolezza, per il D. , del fatto della procreazione, sussistendo, al più, un dato ricavabile dal fatto stesso della nascita, vale a dire che i genitori naturali non avessero intrattenuto rapporti sessuali protetti. Invero, con riferimento a casi come quello qui esaminato, appare necessario affermare il seguente principio di diritto: “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio”. 4. Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per mancata compensazione totale (e non parziale) delle spese di lite, a fronte della soccombenza reciproca, avendo il Tribunale (e la Corte d’appello confermato) posto il 50% delle spese a carico dell’attrice, soccombente quanto alla domanda risarcitoria, compensando la residua metà tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, che, in sede di conclusioni, aveva aderito alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità. Nella specie, non si verte in ipotesi di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta, avendo l’attrice avuto accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e respinta la diversa ed ulteriore domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni. In presenza di reciproca parziale soccombenza, è possibile la compensazione totale o parziale delle spese di lite (art. 92 c.p.c., comma 2). Ora, con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 406/2008, secondo la disciplina via via vigente), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. 19613/2017). Nella specie, rientrava nella discrezionalità del giudice di merito compensare solo in parte le spese di lite. 5.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

 P.Q.M. 

 La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.  


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