Quando la difesa è illegittima: l’utilizzo di armi, pistole e coltelli deve essere necessario.
Quando si può uccidere per legittima difesa? Chi trova un ladro in casa e gli spara potrebbe rispondere di omicidio volontario se il malvivente non è armato o se ha già afferrato la refurtiva e sta scappando. Questo perché, per poter ferire o uccidere qualcuno, è necessaria una situazione di pericolo grave e imminente dalla quale non ci si può sottrarre se non, appunto, tramite un atto violento.
Peraltro, la difesa è «legittima» non già quando è rivolta a proteggere il patrimonio ma la persona. Il che significa che non si può uccidere un ladro la cui unica intenzione è “saccheggiare”. La legge consente eccezionalmente l’uso delle armi solo per tutelare l’integrità fisica propria o altrui e sempre che non vi siano altre scappatoie come la fuga o la possibilità di bloccare il ladro in casa in attesa che arrivi la polizia (comportamento questo che, al contrario di quanto si dice, non integra il sequestro di persona).
Ma allora quando si può uccidere per legittima difesa? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Indice
Quando è ammesso difendersi?
In generale, è ammesso usare la forza solo quando si è costretti da una situazione di pericolo imminente non determinata dalla propria condotta. Inoltre, la difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa.
Analizziamo quindi i singoli aspetti della legittima difesa.
Il primo è costituito dalla situazione di pericolo attuale. Si può ad esempio aggredire una persona che sta picchiando un’altra per correre in difesa di quest’ultima, ma non si può parlare di legittima difesa se si agisce in via preventiva, nell’ottica di anticipare una possibile – ma per nulla scontata – reazione violenta del proprio avversario. Così, chi ha una discussione animata con un’altra persona e viene da questa minacciata verbalmente non può sferrarle un pugno solo perché presume che, prima o poi, si arriverà alle mani.
Il pericolo deve quindi essere incombente e non già passato: quindi, non si può sparare a chi sta scappando con la refurtiva.
Il secondo elemento della legittima difesa è costituito dalla necessità di tutelare un diritto, proprio o altrui: una necessità urgente, tale cioè da non consentire, nell’immediato, altre soluzioni per tutelarsi se non, appunto, il ricorso alla forza.
Così, ad esempio, se ci si imbatte in un malvivente che, con una pistola, dimostri di avere tutta l’intenzione di usarla, si può ricorrere alla legittima difesa. Ma non si può farlo dinanzi a un ladro che, scoperto nel corso di un furto e, benché armato, alla vista del padrone di casa sta già scappando.
L’uso della forza è quindi legittimato solo quando non vi sono altre scappatoie per tutelarsi come il fatto di chiamare la polizia o di allontanarsi, eventualmente dandosi alla fuga. Insomma, si deve essere con le spalle al muro e nell’alternativa tra «reagire» o «subire».
Il terzo requisito della legittima difesa è la proporzione tra il pericolo in cui ci si trova e la propria reazione. Non si può, dinanzi a una persona violenta ma disarmata, prendere una pistola e spararle a meno che, come dicevamo, non si sia davvero in pericolo di vita.
Ultimo presupposto della legittima difesa è costituito dal fatto di non essersi messi volontariamente nella situazione di pericolo. Chi accetta di partecipare a una rissa o provoca un’altra persona sino a suscitare in questa una reazione violenta non può poi giustificarsi con la legittima difesa.
La legittima difesa in casa propria
Il vero problema di tutta questa struttura è dimostrare la ricorrenza di tali presupposti: prova che deve fornire chi agisce, ossia chi si difende. Il che mette quest’ultima in una situazione a volte complicata da un punto di vista processuale.
Nell’intento però di salvaguardare la tranquillità del domicilio e di chi si trova in casa propria e, perciò, viene ancor di più preso alla sprovvista dall’aggressione di un intruso, la legge stabilisce una presunzione: agisce sempre in stato di legittima difesa colui che, in casa propria, compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Insomma, in presenza di una violazione del domicilio, non spetta più al proprietario di casa, che abbia fatto ricorso alle armi, dimostrare di essersi trovato in una situazione di pericolo grave e imminente e che la propria reazione è stata proporzionata all’offesa. Spetta invece al malvivente fornire la prova che l’offesa ricevuta travalica i limiti della legittima difesa. Si invertono quindi i ruoli in modo che non sia – paradossalmente – la vittima a doversi difendere anche in processo.
Quando si può uccidere per legittima difesa?
Da quanto abbiamo appena detto è facile comprendere quando è consentito l’uso delle armi e quando si può uccidere per legittima difesa.
L’omicidio deve essere l’unica via per difendersi e la vittima deve essersi trovata in una situazione tale da temere per la vita propria o di un’altra persona. Ad esempio, si può uccidere un tale che sta per uccidere un altro o che comunque abbia puntato la pistola alla tempia di un proprio caro. Ma non si può uccidere l’intruso se la sua intenzione è solo quella di effettuare una rapina.
In ogni caso, l’uso delle armi per difendersi non è una reazione sempre legittima, anche nel caso di un’intrusione domiciliare. Devono infatti essere ancora rispettati alcuni limiti inderogabili, oltre i quali la difesa è illegittima: il pericolo dell’offesa deve essere attuale, l’aggressione deve essere rivolta alle persone e non ai beni, e la difesa deve essere impossibile con un’azione alternativa.
L’obbligo di rispettare il diritto alla vita, ha osservato la Cassazione [1], «non solo non tollera presunzioni di necessità» ma impone «una puntuale e concreta verifica della necessità della condotta realizzata per la quale è invocata la scriminante della legittima difesa».
«Il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, è da ritenersi giustificato soltanto se “assolutamente necessario” per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale» [2].
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi:
- Legittima difesa: quanto è lecita;
- Quando è legittima difesa;
- Legge sulla legittima difesa: cosa prevede.
note
[1] Cass. sent. n. 13191/2020.
[2] Cass. sent. n. 19065/2019.
Uccidere per legittima difesa? Mi preoccupa che gli utenti effettuino certe ricerche su Google perché partono dal fatto che la mossa dell’uccisione non sia una conseguenza di una forma di difesa ma un’intenzione bella e buona. Magari, mi sbaglio, ma la vittima dovrebbe piuttosto preoccuparsi di pensare a come salvarsi senza arrivare all’omicidio per legittima difesa.
Io immagino il caso in cui potrei trovarmi in banca o in un supermercato nel bel mezzo di una rapina e il malvivente mi prende in ostaggio. A quel punto, cerco di liberarmi e sferro un pugno, prendo la pistola e gliela punto contro senza sparare, ma poi inizia una colluttazione e inavvertitamente parte il colpo. Ecco, a quel punto, mi domanderei se è legittima difesa. ma non mi sognerei mai di partire già con l’intento di uccidere il delinquente
Se i ladri mi entrano in casa, io proteggo i miei familiari, non vado dietro alla refurtiva. Per quella, lascio agire le forze dell’ordine quando arriveranno, ma nell’immediato devo pensare a mettere in salvo i miei cari, quindi se questi delinquenti si dovessero avvicinare a loro, io interverrei cercando di metterli ko, possibilmente senza provocandogli ferite o lesioni varie.