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Quando la banca può revocare il mutuo? 

14 Agosto 2021 | Autore:
Quando la banca può revocare il mutuo? 

La risoluzione del contratto può avvenire non solo per le rate non pagate nei termini, ma anche per altri tipi di inadempimenti, come le dichiarazioni false.

Hai stipulato un contratto di mutuo per finanziare l’acquisto della casa e stai pagando regolarmente le rate, ma un giorno ti arriva una lettera dalla banca che ti comunica la risoluzione di diritto del contratto. È emerso che, per fruire del mutuo agevolato, avevi reso dichiarazioni non veritiere, affermando di non essere proprietario di altri immobili. Tu pensi che questa circostanza non sia essenziale al punto di legittimare la risoluzione anticipata e ti chiedi: quando la banca può revocare il mutuo? 

Comunemente, si pensa che il contratto di mutuo possa essere risolto, cioè sciolto, per il mancato pagamento di un determinato numero di rate. È vero, ed è il caso più frequente nella pratica, ma non è questa l’unica ipotesi. Gli istituti di credito, per cautelarsi da varie evenienze, inseriscono nel contratto una «clausola risolutiva espressa», che dà diritto alla risoluzione anticipata del rapporto anche per altri inadempimenti. Quando il cliente firma il contratto di solito non ci pensa, ma i problemi emergono dopo, in modo inaspettato.

Se la banca decide di avvalersi di questa clausola “capestro”, il maggior problema pratico per il cliente è l’obbligo di immediata restituzione delle somme concesse in finanziamento: cade il piano rateale, e l’importo residuo va rimborsato tutto e subito. Proprio per queste gravi conseguenze è necessario sapere quando la banca può revocare il mutuo. La legge limita queste ipotesi ai casi in cui l’inadempimento è qualificato come grave. 

Il recesso dal contratto di mutuo: l’estinzione anticipata 

Ogni contratto impegna entrambe le parti che lo hanno sottoscritto a rispettare le condizioni stabilite. Nel contratto di mutuo ipotecario la banca eroga e mette a disposizione del mutuatario una somma di denaro per finanziare l’acquisto, o la ristrutturazione, di un immobile; egli restituirà la somma a rate (comprensive del capitale e degli interessi pattuiti) secondo quanto previsto nel piano di rimborso. 

È possibile per il cliente chiedere ed ottenere l’estinzione anticipata del mutuo, rimborsando prima della scadenza le somme ricevute e, a volte, pagando una piccola penale (leggi “Risoluzione anticipata contratto di mutuo: costi e tasse“).

Il principio generale è che il contratto può essere sciolto anticipatamente solo con il consenso di entrambe le parti, ma vi sono delle importanti eccezioni. Le più importanti sono l’inadempimento nei rimborsi programmati e la clausola risolutiva espressa. 

Mancato pagamento delle rate: quando provoca la risoluzione del contratto di mutuo?

La legge [1] dispone che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive. Si intende ritardato pagamento quello effettuato tra i 30 ed i 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata. Oltre il 180° giorno, anche il mancato pagamento di una sola rata legittima la risoluzione del contratto. Invece, il pagamento che avviene entro i 30 giorni dalla scadenza della rata non è considerato tardivo. Perciò, devi sapere che: 

  • se paghi entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata, il contratto non può essere risolto, ma la banca può chiedere gli interessi di mora [2]; 
  • se il numero complessivo di rate pagate tra il 30° ed il 180° giorno dalle rispettive scadenze arriva a sette, la banca può risolvere il contratto a sua discrezione e automaticamente; 
  • quando c’è una sola rata non pagata oltre 180 giorni dalla sua scadenza, la banca può recedere dal mutuo anche se le altre rate erano state saldate. 

In tali casi, è la legge stessa a considerare grave l’inadempimento del mutuatario e a permettere la risoluzione di diritto del contratto. In alternativa, la banca potrebbe chiedere l’adempimento coattivo del contratto e il pagamento delle rate scadute, più gli interessi di mora [3]; ma la risoluzione del contratto è più conveniente per l’istituto di credito, perché consente di ottenere la restituzione immediata del mutuo, con il rimborso integrale della somma data in prestito. 

La clausola risolutiva espressa nel contratto di mutuo

L’altra ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di mutuo è quella della clausola risolutiva espressa [4]. Già al momento della stipula del contratto le parti possono prevedere alcuni casi – ulteriori e diversi dal mancato pagamento delle rate – che consentono di risolvere il contratto in modo automatico. Il vantaggio che offre questa clausola sta nel fatto che la risoluzione può essere chiesta ed applicata inviando una normale lettera raccomandata, senza dover intraprendere una causa per giudicare la gravità dell’inadempimento.  

Così la banca, se si verifica una delle condizioni previste nella clausola risolutiva espressa, potrà inviare al mutuatario una lettera di revoca del mutuo, grazie alla quale ottiene lo scioglimento dal vincolo contrattuale. La cessazione del rapporto comporta il dovere di restituire le somme concesse in finanziamento. Se il mutuatario non provvederà spontaneamente, la banca potrà avviare le procedure di recupero coattivo del credito, avvalendosi dell’ipoteca già apposta sull’immobile proprio in funzione di garanzia dall’inadempimento.

Le false dichiarazioni giustificano la revoca del mutuo?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione [5] ha deciso il caso di un mutuatario che aveva dichiarato falsamente di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo agevolato, affermando di non essere proprietario di altri immobili oltre quello finanziato attraverso la concessione del mutuo.

Il punto controverso era che la clausola risolutiva espressa era generica: per legge essa è invalida quando opera un mero richiamo alla violazione di tutte le obbligazioni imposte dal contratto di mutuo, perché si risolve in una clausola di stile [6]; ma la Suprema Corte ha affermato che «per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificatamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quale le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione».

In quel caso, dunque, la falsa dichiarazione rilevava ai fini della risoluzione di diritto del contratto da parte della banca, e la clausola risolutiva espressa è stata ritenuta valida. Puoi leggere la pronuncia per esteso nel riquadro “sentenza” al termine di questo articolo.


note

[1] Art. 40, co.2, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

[2] Art. 1219, co.3, Cod. civ.

[3] Art. 1453 Cod. civ.

[4] Art. 1456 Cod. civ.

[5] Cass. ord. n. 22725 del 11.08.2021.

[6] Cass. sent. n.32681/2019.

Cass. civ., sez. II, ord., 11 agosto 2021, n. 22725 

Presidente D’Ascola – Relatore Giannaccari 

Fatti di causa 

1.L’INPS citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, M.R. per chiedere dichiararsi in via principale la nullità del contratto di mutuo concluso inter partes per mancanza di causa e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto per essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 21 del Regolamento per la concessione del mutuo e dall’art. 7 del contratto, che prevedeva la risoluzione di diritto nell’ipotesi in cui il mutuatario avesse reso dichiarazioni non veritiere. Nel caso di specie la M. aveva falsamente dichiarato di essere residente in (…) e di non essere proprietaria di altri immobili. 

1.1. Il Tribunale Napoli accolse la domanda dell’INPS. 

1.2. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda. 

1.3. In primo luogo, la corte distrettuale ritenne che la clausola risolutiva espressa fosse genericq, in quanto faceva riferimento al “mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione” senza richiamarne il contenuto. 

1.4. Giudicando sulla domanda di risoluzione per inadempimento, la corte di merito osservò che la M. non aveva dichiarato di non avere altri beni in (…) ma nel suo comune di residenza o in altri comuni limitrofi, che era (omissis) , in provincia di Caserta. In ogni caso, l’inadempimento era integrato perché la predetta non aveva trasferito la propria residenza in (…), nè aveva dimostrato che ivi aveva la sua dimora abituale attraverso la prova documentale, come i contratti di fornitura idonei a dimostrare che l’immobile non era stato destinato ad abitazione familiare. Pur riconoscendo la sussistenza della gravità dell’inadempimento, dopo la comunicazione da parte dell’INPDAP della volontà di risolvere il contratto e dopo la notifica della citazione, la M. aveva continuato a spedire i bollettini per il pagamento delle rate con ciò manifestando l’intenzione di dare esecuzione al contratto. Tale comportamento era indice della rinuncia tacita dell’INPDAP di avvalersi della risoluzione, considerando che l’ente aveva sollecitato il pagamento delle rate via via scadute. 

1.5. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello incidentale dell’INPS di nullità del contratto di mutuo perché tardivamente proposto in data 22.1.2015 dopo la prima udienza di comparizione. 

2.L’INPDAP ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 

2.1. Ha resistito con controricorso M.R. . 

Ragioni della decisione 

1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto inoperante la risoluzione di diritto per genericità della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 7 del contratto di mutuo mentre invece sarebbero state specificamente indicate le obbligazioni a carico del mutuatario con riferimento agli obblighi assunti previsti nella domanda di concessione ovvero la destinazione dell’alloggio a residenza abituale per il richiedente o per la sua famiglia. Tale obbligo sarebbe specifico e correlato alla natura di mutuo di scopo del mutuo concesso dall’INPS. 

1.1. Il motivo è fondato. 

1.2. Per la configurabilità della clausola risolutivà espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n. 32681; (Cassazione civile sez. III, 27/01/2009, n. 1950Cassazione civile sez. III, 26/07/2002, n. 11055). 

1.3. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti poiché rimane fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto; per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, però, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369). 

1.4. In presenza di una clausola risolutiva espressa, è sufficiente, giusto il disposto dell’art. 1456 c.p.c., comma 2, che la parte interessata comunichi all’altra parte che intende avvalersi della clausola perché si verifichi la risoluzione di diritto. 

1.5. Nel caso di specie, la corte di merito ha errato nell’applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto ha ritenuto che fosse clausola di stile quella che, con riferimento alla clausola risolutiva espressa, prevista dall’all’art. 7, del contratto, prevedeva che ” qualora il mutuo sia stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nella domanda di concessione… il relativo contratto è risolto in qualsiasi momento”. 

1.6. La corte di merito avrebbe dovuto accertare se il rinvio contenuto nella clausola alla veridicità delle dichiarazioni ed agli obblighi assunti nella domanda di concessione del mutuo- che non sono necessariamente coincidenti con tutti gli obblighi previsti nel contratto di mutuo- rendevano specifica e determinata l’obbligazione in relazione alla quale le parti avevano previsto la risoluzione di diritto per effetto dell’operatività della clausola risolutiva espressa. 

1.7. L’art. 7 non rinvia a tutte le obbligazioni contenute nel contratto di mutuo, ma alle dichiarazioni non veritiere ed a quelle indicate nella domanda di concessione, attesa la natura di mutuo di scopo che vincolava il mutuatario ad accedere al prestito in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge e dal Regolamento per la concessione del mutuo. 

2. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della rinuncia tacita alla risoluzione del contratto.

2.1. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che applicherà il seguente principio di diritto: “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione”. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. 


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