Intimazione pagamento bolletta acqua: come contestare l’ingiunzione.
Chi vuol sapere come non pagare la bolletta dell’acqua deve essere a conoscenza dei principali motivi di contestazione che, sollevati dagli utenti, vengono spesso accolti dai tribunali e, prima ancora, in sede di mediazione (obbligatoria) davanti all’Arera (l’Autorità Garante che va interessata prima di avviare il giudizio dinanzi al giudice).
Tra questi vi è innanzitutto la prescrizione, ma anche il criterio di calcolo della bolletta in assenza di letture al contatore e, infine, la natura del soggetto che emette l’ingiunzione fiscale. Ecco allora alcune delle più ricorrenti eccezioni per non pagare la bolletta dell’acqua.
Indice
Prescrizione bolletta dell’acqua
Il creditore non può chiedere il pagamento della bolletta dell’acqua una volta decorsi due anni dalla scadenza della bolletta stessa o dall’ultima lettera raccomandata di sollecito. Oltre tale termine, infatti, scatta la prescrizione e nulla è più dovuto.
La prescrizione della bolletta dell’acqua comporta quindi l’estinzione del debito.
Lettura del contatore
In assenza di autolettura, la bolletta dell’acqua viene calcolata secondo i consumi stimati. I consumi stimati vengono calcolati secondo metodi presuntivi. Tuttavia, l’ente fornitore è tenuto, almeno una volta all’anno, a inviare i propri delegati per effettuare la lettura del contatore ed eventuali conguagli in “dare” o “avere”.
Bolletta salata
Con la firma del contratto di fornitura, l’utente accetta la bolletta e il sistema di calcolo della stessa. Ciò però non gli impedisce di contestarne l’entità qualora dovesse risultare ingiustificatamente salata. All’utente – che non può certo, in assenza di un proprio contatore, ricalcolare i consumi effettivamente dovuti – spetta solo fornire al giudice degli “indizi”, dei validi e plausibili motivi per cui la bolletta debba ritenersi incongrua. Si pensi a una bolletta eccessivamente salata rispetto a quelle dei mesi precedenti o in riferimento a una casa rimasta disabitata (come la seconda casa o quella per la residenza estiva).
La contestazione dovrà avvenire prima dinanzi all’Arera, con l’avvio di un procedimento di mediazione obbligatoria, e poi – in caso di insuccesso – dinanzi al giudice di pace.
Ingiunzione fiscale
Secondo la giurisprudenza [1], è illegittima l’ingiunzione fiscale (ossia l’ingiunzione di pagamento per una bolletta non versata) per recuperare i canoni dell’acqua se ad emetterla è una società privata o una società mista, pubblico-privata (società «in house providing»). Difatti, legittimati ad emettere l’ingiunzione fiscale sono solo lo Stato e gli altri enti pubblici (quindi, il Comune nel caso della bolletta dell’acqua).
La cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione: è una sorta di decreto ingiuntivo e presuppone l’autoaccertamento del tributo da parte dell’ente pubblico.
Secondo la Cassazione [2] «l’ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotutela della Pubblica amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto».
«Il ricorso al procedimento ingiunzionale, di cui al Rd 14 aprile 1910, numero 639, è previsto per le entrate patrimoniali degli enti pubblici, e cioè per quei proventi che derivino da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, per il godimento di un bene operizio, in diretta connessione con la normale attività istituzionale degli enti medesimi» [3].
Secondo i giudici, le cosiddette “società miste”, benché aventi capitale sociale integralmente pubblico ed incaricate in via esclusiva di gestire un servizio pubblico, sono, in ogni caso, soggetti distinti dallo Stato e dagli enti pubblici e sono del tutto prive del potere di autoaccertamento dei tributi e non possono, quindi, giovarsi del procedimento di “ingiunzione tributaria” che la norma speciale di cui all’articolo 2 Regio decreto 639/1910 riserva in via esclusiva al potere d’imperio della Pubblica Amministrazione.
note
[1] Trib. Milano, sent. n. 6575/21 del 29.07.2021.
[2] Cass. sent. n. 2965/1981 e n. 11368/2002. L’articolo 2 Regio decreto 630/1910 costituisce una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette «preleggi») che vieta il ricorso all’analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici. Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica amministrazione, possono giovarsi dell’ingiunzione “fiscale” di cui agli articoli 2 e 3 Rd 639/1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale.
[3] Cass. sent. n. 4028/1979 e n. 16855 /2004.