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Vaccino Covid minorenni: chi decide?

20 Agosto 2021
Vaccino Covid minorenni: chi decide?

Vaccino anti Covid-19 ai minorenni: in caso di disaccordo tra padre e madre, quale genitore prevale?

Non sarà difficile imbattersi in famiglie con figli minorenni ove i genitori litighino sull’eventualità di fare il vaccino ai figli stessi. Di qui il problema di stabilire se prevalga la volontà del padre o della madre o se vi sia un terzo soggetto a decidere per conto di questi ultimi. Il problema si complica ancora di più nelle coppie separate e divorziate ove ogni occasione è buona per litigare. 

A stabilire però chi decide il vaccino Covid per i minorenni è stata una recente pronuncia del tribunale di Monza [1] la quale non fa altro che applicare le norme del Codice civile in tema di soluzione delle controversie tra genitori.

Lite tra genitori sul vaccino: chi decide?

Partiamo proprio dal dato normativo. Chi è esperto in materia familiare saprà già che l’articolo 709 ter del Codice civile stabilisce che, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’educazione, all’istruzione e alla salute dei figli a decidere è il tribunale del luogo di residenza del minore. 

In buona sostanza, uno dei due genitori – o entrambi congiuntamente – possono presentare un ricorso al giudice in cui chiedono che questi, convocate le parti, adotti la decisione che ritiene più confacente agli interessi del minore.

In linea di principio, quindi, il giudice non impone al padre e alla madre una propria decisione, ulteriore rispetto a quella prospettata da questi ultimi, ma individua quale di quelle a lui prospettate appare più conveniente per gli interessi del bambino. Solo eccezionalmente, quando le posizioni di entrambi i genitori risultino essere contrarie a tali interessi, il magistrato individua una terza via. 

Tale procedura si applica sia nel caso di genitori sposati che separati o già pervenuti al divorzio.

Lite tra genitori sul vaccino anti Covid-19 al figlio minorenne: chi decide?

Detto ciò, vediamo chi decide il vaccino Covid per i minorenni.

In generale, per effettuare il vaccino è necessario il consenso sia del padre che della madre. 

Nel caso della coppia separata o divorziata, con affidamento congiunto o condiviso, la decisione spetta quindi ad entrambi. Infatti, a prescindere da chi sia il genitore “collocatario” (quello cioè con cui il bambino vive), tanto il padre quanto la madre hanno il potere-dovere di prendere congiuntamente le decisioni più rilevati per gli interessi di questi.

Viceversa, nel caso di coppia separata o divorziata, con affidamento esclusivo a un solo genitore, la decisione spetta a quest’ultimo. È tuttavia diritto dell’altro, qualora ritenga che l’operato di tale genitore sia contrario agli interessi del minore, ricorrere al giudice affinché valuti la situazione e imponga la soluzione migliore. 

Secondo il tribunale di Monza – che sul punto trova spunto per parlare di qualsiasi vaccino, non solo di quello contro il Covid-19, «in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino».

Nel caso di specie, il padre di un minore di 15 anni – già separato dalla propria moglie – negava il proprio consenso per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio, senza tenere conto della volontà espressa da quest’ultimo. Il figlio infatti voleva vaccinarsi. Così la madre presentava ricorso in tribunale chiedendo di poter firmare il «consenso informato» richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.

Il tribunale di Monza, con il decreto in oggetto, ha accolto il ricorso, in quanto, secondo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino: il giudice, pertanto, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, dovrà tenere conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. 

Tale orientamento, inoltre, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività; al contrario, l’assenza di copertura vaccinale comporta un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia, con ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone, e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Il minore può scegliere se vaccinarsi o no?

In linea generale, sono i genitori a decidere se vaccinare o meno il figlio; per cui la volontà di quest’ultimo non prevale rispetto a quella del padre e della madre. 

Diverso però è il discorso per i figli più grandi, quelli ancora non maggiorenni ma prossimi a tale traguardo. Quando il ragazzo ha almeno 15 anni è solitamente ritenuto capace di discernimento e in grado di compiere scelte di vita, di orientare consapevolmente le proprie decisioni. Il che significa che il giudice potrebbe dare al figlio l’ultima parola, dopo ovviamente averlo sentito e aver valutato la sua maturità.

Quanto alla volontà espressa dal minore di sottoporsi al vaccino, il giudice osserva che, ai sensi dell’art. 3 l. n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità»: il rifiuto opposto dal padre, pertanto, appare in contrasto con tale disposizione sia con riguardo alla mancata considerazione della volontà espressa dal figlio, ormai quindicenne, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale «non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti».


note

[1] Trib. Monza, sez. IV Civile, decr., 22 luglio 2021

Trib. Monza, sez. IV Civile, decr., 22 luglio 2021

Giudice Gaggiotti

Fatto e diritto

rilevato che la ricorrente ha evidenziato che, dopo essersi consultata con il pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento per il 29 giugno 2021 presso il Centro Vaccinale di Mariano Comense per la somministrazione del vaccino al figlio, che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive e che inaspettatamente (omissis) alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione aveva rifiutato il proprio consenso, adducendo motivazioni generiche in ordine all’assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia; che in tal modo il padre, senza tener conto della volontà espressa dal figlio ormai quindicenne, aveva opposto un veto ingiustificato ad un atto medico che, seppure non obbligatorio, viene ritenuto dalle autorità sanitarie e dalla comunità scientifica privo di controindicazioni e necessario non soltanto per proteggere i singoli, ma anche per tenere la pandemia sotto controllo, così pregiudicando l’interesse del minore a svolgere attività sociali e limitandone la possibilità di frequentare i nonni; considerato che (omissis) ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso al Giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., essendo il Giudice sprovvisto del potere di sostituire la propria decisione alla difforme valutazione del genitore e nel merito confermato la propria opposizione alla somministrazione al vaccino, trattandosi di un prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole; richiamato il proprio precedente decreto con il quale la ricorrente è stata invitata a depositare una relazione del pediatra curante sullo stato di salute del minore, sulle eventuali patologie sofferte, sulla presenza di stati di allergia o di controindicazioni alla somministrazione del vaccino, documentazione depositata in data 17 luglio 2021; osserva quanto segue: in via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del ricorso ex art.709 ter c.p.c. e la competenza del Tribunale adito in ordine alla domanda svolta, rappresentando il ricorso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell’art. 337 ter c.c.. Non può quindi esservi dubbio che la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino rientri in tale ambito, senza che assuma rilievo l’obbligatorietà o la facoltatività del vaccino. Venendo al merito della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, viene in rilievo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in punto vaccinazioni -obbligatorie e non- nel senso di ritenere che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.18; C. Appello Napoli 30.08.17; Trib. Roma 16 febbraio 2017). In altri termini, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, il Giudice deve tener conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. Alla stregua di questi criteri sono state assunte decisioni in senso negativo laddove il vaccino riguardava patologie con scarsa diffusione nel nostro paese, circostanze che non ricorrono nel caso del Covid-19, patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali con un’amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi. Quanto all’efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatone nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative. Nel caso di specie, non vi sono controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante (omissis). Ai fini della risoluzione del conflitto va inoltre considerata la volontà manifestata dal minore. In un sms inviato al padre (omissis) ha infatti espresso con chiarezza l’intenzione di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale. Di tale volontà deve tenersi conto, attesa l’età del minore (15 anni e 6 mesi). L’art. 3 della L. 219/17 al comma 1 prevede che “la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione…” e al successivo comma 2 che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”. Il rifiuto opposto dal padre appare in contrasto con tale disposizione sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale. Per evitare tali conseguenze pregiudizievoli, il conflitto genitoriale va risolto autorizzando la somministrazione del vaccino a (omissis) e attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore. La peculiarità della controversia, avente ad oggetto un tema oggetto di ampio dibattito e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione spese del presente procedimento.

P.Q.M.

1) dichiara l’ammissibilità del ricorso e la propria competenza in ordine alla domanda proposta; 2) autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid 19 a (omissis) attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore; 3) compensa le spese del procedimento.


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