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Assegno divorzile: se l’ex sceglie il part time?

24 Agosto 2021 | Autore:
Assegno divorzile: se l’ex sceglie il part time?

Si può chiedere di rivedere l’importo se il beneficiario rifiuta un lavoro a tempo pieno pur potendolo fare ed opta per la mezza giornata?

Che succede con l’assegno divorzile se l’ex sceglie il part-time? L’importo resta lo stesso anche se viene scartato un tempo pieno, rinunciando così ad uno stipendio più alto, per avere mezza giornata libera? La Corte di Cassazione ha recentemente messo dei paletti ad atteggiamenti di questo genere: se il divario tra il reddito di chi paga l’assegno e quello di chi lo deve ricevere è ampio a causa della scelta di quest’ultimo di fare un part-time anziché un full-time, la cifra va rivista eccome.

È una questione di principio, sia per chi versa l’assegno divorzile sia per i giudici di legittimità. La legge dice che questo trattamento economico, dopo il divorzio (attenzione: non dopo la separazione ma dopo il divorzio) deve servire a garantire alla parte più debole della coppia l’autosufficienza economica e non a fruire dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo, appunto, succede con la separazione ma non con il divorzio. Significa, dunque, che se il beneficiario dell’assegno decide di avere un reddito più basso perché non vuole lavorare l’intera giornata (e non perché, con tutta la buona volontà del mondo, non trova un impiego a tempo pieno), è un problema suo: dovrà adeguarsi ad una cifra più bassa. E ringraziare del fatto che ancora piò prendere un assegno. Vediamo del dettaglio come funzionano le cose dopo il divorzio ed il pronunciamento della Cassazione sulla scelta del part-time.

Quando si ha diritto all’assegno divorzile?

L’assegno divorzile viene stabilito dal giudice dopo lo scioglimento del matrimonio (se celebrato in chiesa) o quando cessano i suoi effetti civili (se celebrata da un pubblico ufficiale). Come detto, a differenza dell’assegno di mantenimento riconosciuto dopo la separazione allo scopo di garantire all’ex lo stesso tenore di vita fruito durante il matrimonio, quello divorzile ha la finalità di assicurare al beneficiario (se non riesce a mantenersi da solo) l’autosufficienza economica.

Diverso il caso dei figli minori: a loro vantaggio ci sono gli stesso presupposti garantiti dall’assegno di mantenimento, cioè un contributo economico mensile rapportato alle loro esigenze attuali, al tenore di vita goduto quando vivevano con entrambi i genitori ed ai redditi di questi ultimi.

Come si calcola l’assegno divorzile?

Sostanzialmente, ci sono quattro fattori che incidono sul calcolo dell’importo dell’assegno divorzile, cioè:

  • le ragioni per cui c’è stata la fine del rapporto coniugale;
  • i redditi dei coniugi ed il contributo personale ed economico che entrambi hanno fornito durante il matrimonio (ad esempio, se uno è rimasto a casa per occuparsi della famiglia, lasciando all’altro l’opportunità di far carriera);
  • l’età di chi richiede l’assegno divorzile ed il motivo per cui non riesce ad essere in grado di provvedere al proprio sostentamento (una malattia oppure un’età in cui difficilmente potrà trovare un lavoro con uno stipendio dignitoso ed una prospettiva di carriera);
  • la durata del matrimonio.

Sarà, pertanto, difficile che il giudice riconosca l’assegno divorzile a chi ha tradito il coniuge aprendo la crisi del matrimonio che porta al divorzio, oppure a chi, dopo lo scioglimento del rapporto, si sposa con un’altra persona.

Tuttavia, l’importo deciso dal giudice in un primo momento può essere modificato nel tempo o, addirittura, azzerato. Vediamo quando e perché.

Assegno divorzile: quando si riduce l’importo?

Uno dei casi in cui l’importo dell’assegno divorzile può essere ridotto è quando il beneficiario trova un lavoro che gli consente di avere maggiore disponibilità economica. In questo caso, si aprono due strade che portano allo stesso traguardo, cioè a rivedere l’ammontare dell’assegno.

La prima ipotesi è che il beneficiario trovi un lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. Significa che non avrà bisogno della stessa cifra per essere autosufficiente dal punto di vista economico (ricordiamo che l’assegno divorzile deve garantire l’autosufficienza, non il precedente tenore di vita goduto durante la convivenza). Può, addirittura, darsi che lo stipendio del beneficiario dell’assegno sia elevato al punto di non avere proprio bisogno del contributo dell’ex. In questo caso, si può parlare di revoca dell’assegno divorzile.

La seconda ipotesi è quella che vede il beneficiario dell’assegno con un nuovo lavoro in tasca ma part-time per scelta dell’ex. Facciamo un esempio. Mario ha divorziato da Maria e le riconosce un assegno di 700 euro al mese. Maria, che finora si era occupata solo della famiglia, riesce ad ottenere un colloquio di lavoro durante il quale le viene offerto un impiego a tempo pieno a 1.200 euro al mese o, se preferisce, un part-time a 600 euro. La donna sceglie la mezza giornata per avere del tempo per sé nel pomeriggio. Ovviamente, lo stipendio sarà più limitato, rispetto al tempo pieno che avrebbe potuto prendersi. Lei lo sa ma conferma, comunque, il part-time. Anche perché ha fatto un calcolo tutto suo: con 1.200 euro magari le tolgono l’assegno, mentre con 600 glielo lasceranno sicuramente così com’è, riuscendo a portare a casa 1.300 euro. Tanto vale provarci.

Peccato che, secondo una recente ordinanza della Cassazione [1], Maria abbia fatto i conti senza l’oste. Dice, innanzitutto, la Suprema Corte nel suo pronunciamento su un caso simile a questo: «Pur avendo accertato che nei primi anni di matrimonio la donna si è dedicata esclusivamente alla famiglia, in tal modo consentendo al coniuge di impegnarsi nel proprio lavoro e di fare carriera» occorre anche «individuare il momento in cui è maturata la decisione di trovare un’occupazione retribuita e le ragioni di questa scelta, nonché di verificare se la stessa sia stata compiuta in autonomia dalla donna o concordata tra i coniugi e di stabilire se l’attività lavorativa sia stata prestata a tempo parziale fin dall’origine».

In altre parole: la donna ha cercato il lavoro prima o dopo la separazione o il divorzio? L’ha fatto perché lo voleva lei o è stata una decisione di entrambi? E ancora: se lavorava da prima del divorzio, lo faceva già part-time o era a tempo pieno per poi farsi ridurre l’impegno nel momento in cui doveva percepire l’assegno divorzile?

Quello che la Cassazione sostiene è che se l’ex coniuge sceglie di proposito il part-time anziché il tempo pieno, nonostante abbia la possibilità di accettare quest’ultima formula e le condizioni glielo consentano, allora l’assegno va rivisto. Detto in altro modo, e tornando all’esempio di prima: se la salute e l’età di Maria le permettono di optare per la giornata completa di lavoro e non ha degli impegni familiari (figli, genitori malati, ecc.) che le impediscono di fare le sue otto ore al giorno, l’importo dell’assegno deve essere ridotto.

Attenzione, però: il coniuge che vuole rivedere l’assegno non può decidere da sé e fare di testa sua. Occorre che depositi un ricorso in tribunale oppure che ci sia una negoziazione tra le parti con l’assistenza legale dei rispettivi avvocati.


note

[1] Cass. ord. n. 23318/2021 del 23.08.2021.


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