POS non installato: cosa rischia il professionista se il cliente chiede di pagare con carta?


La legge ha istituito un obbligo, a richiesta del cliente, ma non sanzionato: se il cliente rifiuta di pagare con altre modalità il credito del commerciante o professionista permane e il primo si considera inadempiente.
È diventato ormai un tormentone quello del cosiddetto obbligo di “Pos” istituito da una legge del 2012 [1] e che diverrà operativa il prossimo 30 giugno. Si è detto molto a riguardo cosicché, all’alba della “deadline”, è giunto il momento di fare il punto della situazione.
La nuova norma stabilisce che tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti (negozi, anche ambulanti, ecc.) o prestazioni di servizi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, ecc.) saranno obbligati ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito.
Quindi, il cliente, sia esso persona fisica o impresa, soggetto IVA o privato cittadino, potrà richiedere di effettuare il pagamento – oltre che in contanti (ma solo per importi fino a 999,99 euro) – con assegni o con bonifico con carte di debito (bancomat); con l’ esclusione, in sostanza, delle carte di credito.
La nuova norma, dunque, non fa altro che introdurre una nuova modalità di pagamento, a scelta del cliente/debitore: tale modalità, però, potrà essere pretesa solo per pagamenti superiori a 29,99 euro.
Tuttavia, tanto la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro quanto il Consiglio Nazionale Forense concordano su una cosa: se il professionista non ha il POS non subisce alcuna sanzione. Il che – di fatto – priva di ogni utilità la nuova norma. È diritto del committente, dunque, richiedere il pagamento con il cosiddetto POS, ma nulla succede se il negozio o lo studio ne è sprovvisto.
Ma non è tutto. Se, ciononostante, il cliente continua a pretendere di pagare con carta di debito, rifiutando di eseguire il versamento con le altre modalità, egli resta inadempiente sul piano contrattuale. Contro di lui, pertanto, il creditore potrà adire le vie legali, attivando le misure di recupero del credito per come previste dalla normativa.
Restano immutati, dunque, i metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente (assegni, bonifici, contanti nei limiti previsti).
Per comprendere cosa potrebbe accadere in ipotesi di rifiuto ad accettare pagamenti con carta di debito, è intervenuto il CNF: con una recente circolare ha sottolineato che la disposizione qui esaminata introduce un “onere”, piuttosto che un “obbligo giuridico”, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di poter saldare tramite di carta di debito. Nessuna sanzione viene comunque prevista in caso di diniego di accettare il pagamento tramite carta di debito.
La mancata installazione del POS non produce, dunque, un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito; bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito coattivo.
note
[1] Art. 15, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in l. n. 221/2012).
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