Sanità, confermato: senza vaccino non si lavora


Severe ordinanze del Tribunale di Roma: legittima la sospensione dell’attività e della retribuzione. Lo stop può essere rinnovato di volta in volta.
Inutile continuare a fare polemiche: chi opera nel settore della sanità e non vuole vaccinarsi contro il Covid, non può lavorare. La sua sospensione può essere rinnovata di tre mesi in tre mesi finché non deciderà di immunizzarsi contro il coronavirus per non compromettere la salute di pazienti e assistiti. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con tre ordinanze a dir poco perentorie [1]: chi rifiuta il vaccino non solo non può continuare a svolgere la sua mansione ma non può nemmeno essere ricollocato con un’altra funzione, anche inferiore, per la quale sia previsto l’obbligo del siero.
Il giudice capitolino della Sezione feriale Lavoro hanno preso questa decisione nei confronti di tre operatori sanitari che avevano agito contro una società di servizi ospedalieri. La struttura, finito il periodo di sospensione di tre mesi e sentito il parere del medico competente, ha deciso di rinnovare per loro il periodo di aspettativa non retribuita. Il datore, infatti, deve sottostare al giudizio del medico non dipendente dall’azienda o dagli enti preposti e, sulla base della certificazione che viene rilasciata, decidere se ricollocare il dipendente altrove, con un’altra mansione anche inferiore, oppure provvedere alla sospensione dell’attività e della retribuzione.
In queste condizioni, insiste il tribunale, quando non sia possibile affidare ad un operatore sanitario un’altra mansione che non preveda l’obbligo del vaccino, la normativa prevede «che per il periodo di sospensione non è dovuta alcuna retribuzione». Pertanto, «il lavoratore deve essere allontanato immediatamente dal luogo ove svolgeva l’attività, anche se la disposizione non lo stabilisce espressamente».
Il giudice spiega, nel motivare la sua decisione, che il vaccino viene ritenuto dal legislatore e dalle autorità sanitarie come una «efficace e fondamentale misura di contenimento del contagio» e che è stata autorizzata «la somministrazione vaccinale per larghe fasce di popolazione, circostanza che esclude l’asserita natura sperimentale del vaccino anti-Covid» non essendovi, allo stato, «evidenze scientifiche che comprovino l’inadeguatezza dei vaccini in uso ed il rischio di danni irreversibili a lungo termine». Passaggio con cui il tribunale sembra voler dire che non fare il vaccino perché si tratta solo di un rischioso esperimento senza basi scientifiche è una scusa che non sta in piedi.
E, infatti, il giudice conclude: il rifiuto del vaccino non giustificato da un accertato pericolo per la salute (ad esempio, se il lavoratore ha una patologia tale da sconsigliare il siero), ed in assenza di mansioni alternative disponibili, anche inferiori, che non comportino un rischio di diffusione del contagio, è lecito applicare la sospensione dell’attività e della retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Le ordinanze del tribunale capitolino ricordano il duplice scopo dell’obbligo vaccinale in determinati settori (come quello sanitario, appunto), ovvero la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza da parte degli operatori. Due obiettivi, spiega il giudice, che fanno del vaccino un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni in questione e un onere per i lavoratori, tenuti a questo punto ad adeguarsi a quest’obbligo.
In conclusione, se l’operatore sanitario non vuole vaccinarsi, il suo datore dovrà inviare una serie di comunicazioni all’ordine professionale a cui appartiene il dipendente e alla Regione, che passerà la documentazione all’Asl. L’Azienda sanitaria, aprirà un breve procedimento nei confronti del lavoratore al termine del quale, se il dipendente manterrà la sua posizione, lo sospenderà con un atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale «dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio». L’atto verrà comunicato al diretto interessato, al suo datore e all’ordine professionale a cui appartiene il dipendente. Il datore verificherà se c’è la possibilità di affidare al lavoratore un’altra mansione che non preveda l’obbligo del vaccino. Se ciò non sarà possibile, provvederà alla sospensione dell’attività e della retribuzione. Il periodo di sospensione potrà essere rinnovato di volta in volta se l’operatore non accetterà di aderire alla campagna vaccinale.
E nel caso fosse il datore di lavoro a non volersi vaccinare?
Ma che cazzo di sentenza è? Un siero sperimentale pericoloso da gli effetti negativi sconosciuti e dal mancato tempo congruo dai 5 ai 10 anni di sperimentazione su base volontaria è fatto obbligo surrettizio limitando vietando diritti come quello al lavoro e all alimentazione umana? ??
Ma è il fratello di hitler questo giudice? ? Questi pseudo vaccini siero pericolosi non rendono ininfettivi ma cosa state farneticando? Anzi creano varianti di.virus nel tentativo rouscito di aggirare il siero inutile e pericoloso.Tutto cio è dichiarato e provato da fonti autorevoli.Non immunizza non ininfettivizza non cura ma modifica geneticamente irreparabilmente la persona con possibili conseguenze nefaste tipo trombosi o fenomeno ade e nel tempo provoca malattie neurodegenerative e distrugge il sistema immunitario.
Libertá di scelta sul mio corpo.
Giudice prima di emettere sentenze illogiche informati bene esistono terapie farmacologiche efficaci con principi attivi come l ivermectina la clorichina l azitromicina prednisone ed eparina a basso peso molecolare e vedi un po cosa raccomanda e dice l oms.Per primi riposo…mangiare sano integratori per rafforzare il sistena immunitario e nel caso antibiptici.Siamo proprio messi male in Italia! Maledetta ignoranza !
Ma certo è meglio tachipirina e vigile attesa come scritto da quell imbecille a Roma per far ospedalizzare la gente e farla finire male !
Assurdo, una decisione che lede palesemente tutti i diritti fondamentali dell` uomo. Un conto e` invitare chi a rischio o tale si sente.. a vaccinarsi. (visto che cosi` sarebbe al sicuro.. diversamente non lo sarebbe comunque) Altra cosa e` obbligare per qualunque motivo chicchessia a lasciarsi iniettare nel “proprio” corpo una sostanza, qualunque essa sia, imposta dall` alto. Sono poteri che non ha voluto neppure Dio !! Ricordatevelo
E’ possibile avere il PDF oppure il link delle sentenze emesse?