Cartelle esattoriali: come calcolare i nuovi termini di prescrizione


Cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche: come ha inciso il decreto Sostegni su prescrizione e decadenza.
Per effetto della crisi determinata dalla pandemia Covid-19, i termini di notifica delle cartelle esattoriali (termini di decadenza) e quelli per il recupero coattivo dei crediti (termini di prescrizione) sono slittati. Ciò determinerà una ricalcolo delle relative scadenze e imporrà di verificare se, nonostante gli apparenti ritardi, Agenzia Entrate Riscossione ha comunque rispettato la legge e può ugualmente procedere ad eseguire pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.
Per sapere come calcolare i nuovi termini di prescrizione delle cartelle esattoriali e quelli di decadenza sarà bene fare il punto della situazione e ripartire da quelle che sono le ordinarie previsioni di legge, per poi verificare come queste siano state derogate dalle misure emergenziali appena richiamate.
Indice
Termini di prescrizione e di decadenza delle cartelle esattoriali
C’è una grossa differenza tra termini di prescrizione e termini di decadenza:
- i termini di decadenza si riferiscono alla notifica della cartella di pagamento e non si possono interrompere, si devono solo rispettare;
- i termini di prescrizione sono invece riferiti alle operazioni di recupero coattivo che iniziano dopo la notifica della cartella di pagamento: pignoramenti, fermi e ipoteche.
Per i tributi erariali, quelli cioè dovuti allo Stato (Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta catastale, ecc.), la prescrizione è sempre di 10 anni, salvo che per le sanzioni, per le quali il termine è invece di 5 anni. Per i tributi comunali, il termine di prescrizione è di 5 anni, Sempre di 5 anni sono i termini di prescrizione relativi ai contributi previdenziali dovuti all’Inps e assistenziali dovuti all’Inail. Ed infine è di 5 anni la prescrizione delle sanzioni amministrative, delle multe stradali, delle sanzioni tributarie, delle sanzioni penali.
La prescrizione si può interrompere all’infinito con un atto di messa in mora, con una intimazione di pagamento o con la notifica di un preavviso di fermo o di ipoteca.
Proroghe notifica cartelle esattoriali e sospensione prescrizione
L’articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione.
Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dalla data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall’articolo 157 e ora sostituita con quella in esame.
Nulla è detto invece per le cartelle originariamente in scadenza nel 2020 (ad esempio, liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2017). Per queste dovrebbe dunque trovare applicazione la previsione di natura generale di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell’articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020. In virtù di tale norma, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31 dicembre 2022.
Restano altresì fuori da tale proroga gli affidamenti eseguiti prima dell’8 marzo 2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali (si pensi, ad esempio, ai contributi previdenziali, ai tributi locali e al bollo auto ma anche agli accertamenti esecutivi). Per tali carichi, si ritiene applicabile la medesima clausola, di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, secondo la quale tutti termini pendenti all’inizio della sospensione – 8 marzo 2020 – sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima.
Nuovo avvio notifica cartelle esattoriali
Dal 1° settembre l’agente della riscossione potrà tornare a notificare le cartelle così come gli atti di pignoramento. Se tuttavia è decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia dovrà notificare una intimazione a pagare le somme dovute entro cinque giorni.
Sarà possibile adottare fermo amministrativo dei veicoli e ipoteca. L’apposizione del vincolo deve sempre essere preceduta dalla notifica, rispettivamente, del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca. Questi devono contenere l’invito a pagare il debito entro 30 giorni
Buonasera, spero qualcuno possa rispondermi ancora. Ho ricevuto due multe: febbraio ed aprile 2016, ed ho ricevuto regolare raccomandata. Al momento non ho modo di verificare se sono state pagate e il 17/09/2021 ho ricevuto la cartella esattoriale dove indica l’iscrizione al ruolo al 11/07/2019. La cartella è decaduta per poiché trascorsi i due anni, oppure no a causa del nuovo decreto legge a causa del covid? Ringrazio anticipatamente.
Buonasera se qualcuno potesse essermi d’aiuto anch’io vorrei gentilmente avere delucidazioni e chiarimenti per quanto concerne termini e scadenze, riguardo ad un’infrazione commessa il 22/03/16, notificata 28/05/16 e pagata il 06/06/16 ( fuori termini dei 5 gg. mi dicono anche se in mezzo ci sono 2 domeniche e il 2 giugno ) La polizia municipale emette il ruolo all’agenzia delle entrate il 10/12/19,la cartella esattoriale mi viene notificata il 01/02/22. Puo’ considerarsi in prescrizione nonostante le sospensioni per covid? Ringrazio di cuore chi mi volesse dare informazioni
Ho ricevuto una notifica di pagamento da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE in data 29/03/2022, il ruolo è dell’anno 2021; gli anni in contestazione sono 2014/2015/2016/2017 per IMU. La domanda è questa: quando si può parlare di prescrizione?
grazie