Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Difetto in un vestito: quando ottenere il rimborso?

31 Agosto 2021 | Autore:
Difetto in un vestito: quando ottenere il rimborso?

Il cliente, che scopre solo a casa l’anomalia sull’abito perché nel negozio non c’è sufficiente luce artificiale, ha diritto a riavere i soldi indietro?

Sei andato in un negozio a comprare un abito. Te ne è stato proposto uno che, sin dall’inizio, non ti è dispiaciuto affatto. Ci hai dato un’occhiata, l’hai provato, ti ha soddisfatto. Hai pagato, hai portato il vestito a casa e, per toglierti la soddisfazione, l’hai riprovato. È a quel punto che ti accorgi di qualcosa che non va: con la luce più forte di camera tua, ti rendi conto che c’è un difetto non avvertito in negozio, dove la luce era più scarsa e non ti ha consentito di vederlo. Penserai che ormai l’hai pagato e che non hai pattuito la possibile restituzione. Eppure, tenerti un abito difettoso che non hai messo nemmeno una volta se non per provarlo, ti sembra davvero ridicolo. In un caso come questo, se a casa si trova un difetto in un vestito, quando ottenere il rimborso, sempre che sia possibile averlo?

Si sa che il venditore è il responsabile di eventuali difetti della merce che mette a disposizione dei suoi clienti. Quello che, forse, non si sapeva è che si può chiamare in causa un neon, la luce di un semplice neon, per chiedere il cambio o il rimborso di un vestito. Come ha fatto notare la Cassazione in una recente ordinanza, se vai a comprarti un abito e la luce artificiale del negozio maschera un difetto, ad esempio, nella trama, hai diritto a chiedere il rimborso anche se ti accorgi del problema quando sei arrivato a casa tua, dove anziché la fievole luce di una lampadina scarsa hai dei led che a momenti impongono l’uso degli occhiali da sole. Come comportarsi, quindi? Quando ottenere il rimborso del vestito difettoso? Vediamo.

Merce difettosa: il diritto al rimborso

Come detto, e in linea di massima, il venditore ha la responsabilità dell’integrità della merce acquistata da un cliente, che si tratti di un computer, di un televisore, di un mobile o, appunto, di un capo di abbigliamento. Pertanto, è a lui che ci si deve rivolgere quando si trova un difetto in un vestito o in qualsiasi altro prodotto.

Non va dimenticato che, al momento dell’acquisto, scatta una garanzia legale della durata di due anni, come previsto dal Codice del consumo, che dà al cliente alternativamente il diritto:

  • al ripristino gratuito del difetto mediante la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso e non conforme;
  • alla riduzione del prezzo, in misura proporzionata al valore e all’utilizzabilità del prodotto acquistato;
  • alla risoluzione del contratto concluso tra venditore e compratore con il conseguente rimborso di quanto pagato.

Quest’ultimo diritto è esercitabile quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o troppo onerose rispetto al prezzo del bene (in questo caso del vestito) oppure:

  • quando il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine;
  • quando la riparazione o la sostituzione eseguite hanno creato notevoli disagi al compratore.

Puoi approfondire questi aspetti nel nostro articolo “Il diritto al rimborso del prodotto difettoso“.

Merce difettosa: il venditore può incolpare il compratore?

Torniamo al vestito che hai acquistato senza renderti conto del difetto, scoperto solo quando sei arrivato a casa. La mattina dopo, torni in negozio e fai notare al titolare il problema. A quel punto, il venditore può dire che sei stato tu a provocare il danno al vestito, magari nel tirarlo fuori dall’auto o nell’indossarlo? Certo, dipende dal difetto in sé: ad esempio, se ci sono delle cuciture fatte male, difficilmente può essere imputata la responsabilità al cliente. Se, invece, presenta uno strappo nella parte interna della manica che non era stato notato prima, allora la situazione si complica.

La normativa dice che il cliente non deve provare alcunché nel caso in cui il difetto si manifesti entro sei mesi dalla data dell’acquisto del bene: la garanzia interviene in automatico perché tale imperfezione viene ritenuta esistente all’origine. Se, invece, il problema dovesse sorgere dopo i primi sei mesi ed entro i due anni coperti dalla garanzia, il venditore potrebbe pretendere degli elementi in grado di provare che il prodotto era difettoso già alla consegna. Può, ad esempio, dire che è stata colpa di una lavanderia, che l’ha fatto riparare da una sarta incapace, ecc. (leggi “Garanzia sugli acquisti: quali diritti?“).

Difetto non visto per mancanza di luce nel negozio: c’è il rimborso?

Curiosa, ma interessante, l’ordinanza depositata di recente dalla Cassazione [1], che ha stabilito il diritto al rimborso nel caso in cui un cliente non abbia notato il difetto sul vestito al momento dell’acquisto a causa della scarsa luce nel negozio.

Secondo la Suprema Corte, se l’illuminazione artificiale del punto vendita è scarsa a tal punto di non far notare il difetto, il negoziante è obbligato a rimborsarlo perché «il vizio è di natura occulta». A maggior ragione se, come nell’episodio esaminato dalla Cassazione, la circostanza viene confermata dai testimoni e dai documenti acquisiti agli atti: «Data la posizione dell’anomalia del tessuto del vestito – si legge nella sentenza – è naturale che solo un’ispezione accurata poteva evidenziare il difetto e nei locali di un negozio è quasi impossibile per la presenza di luci artificiali accorgersi di un difetto di trama».


note

[1] Cass. ord. n. 23457/2021 del 27.08.2021.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube