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Il Green pass non calpesta i diritti dell’uomo

28 Agosto 2021 | Autore:
Il Green pass non calpesta i diritti dell’uomo

Decisione inappellabile della Cedu: per la Corte di Strasburgo, legittimo sospendere da lavoro e retribuzione chi rifiuta vaccino e certificazione verde.

Chi pensava che il Green pass e l’obbligo del vaccino anti-Covid ledessero i diritti fondamentali della persona resterà profondamente deluso. La Cedu, cioè la Corte europea per i diritti dell’uomo, ha respinto un ricorso d’urgenza in tale direzione presentato da centinaia di vigili del fuoco francesi e dichiarato legittima la legge approvata a Parigi che prevede la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di chi non fa il vaccino e non ha il Green pass. Che ci importa a noi italiani? Che la legge francese è, praticamente, la stessa approvata dal Governo Draghi e, pertanto, anche da noi la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi rifiuta il vaccino ed il Green pass è assolutamente legittima.

Queste restrizioni riguardano alcuni settori pubblici come la sanità o la scuola e, in alcuni casi, certi lavoratori del settore privato, come quelli che devono accedere alle mense aziendali. Secondo la Corte di Strasburgo, né il Green pass né l’obbligo vaccinale nuocciono ai diritti fondamentali delle persone. Il punto è che la sentenza della Cedu è definitiva e inappellabile, cioè non esiste un altro organo a cui rivolgersi per smontare il principio espresso dalla Corte. Resta, dunque, fuori discussione l’obbligo di esibire la certificazione verde laddove richiesta, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio o il divieto di entrare nei locali in cui il Green pass deve essere richiesto (piscine, palestre, ristoranti, ecc.). Queste restrizioni, spiega la Cedu, non fanno correre agli interessati alcun rischio di danno irreparabile ai loro diritti fondamentali. La Corte, inoltre, non manca di ricordare che la tutela della salute (pubblica ed individuale) prevale su tutti gli altri contrapposti interessi, concetto che acquista particolare spessore durante una pandemia.

La sentenza della Cedu è arrivata poche ore dopo l’ordinanza del Tribunale di Roma [1] con cui (come abbiamo riportato nel nostro articolo Sanità, confermato: senza vaccino non si lavora) è stato dichiarato legittimo il rinnovo della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei dipendenti che rifiutano il vaccino contro il Covid nei settori in cui è stato dichiarato obbligatorio. Il provvedimento – si legge nell’ordinanza del giudice romano – può essere rinnovato di tre mesi in tre mesi finché il lavoratore non deciderà di immunizzarsi contro il coronavirus per non compromettere la salute delle persone, in particolare, nel settore della sanità, la salute di pazienti e assistiti.

Il datore deve sottostare al giudizio del medico non dipendente dall’azienda o dagli enti preposti e, sulla base della certificazione che viene rilasciata, decidere se ricollocare il dipendente altrove, con un’altra mansione anche inferiore, oppure provvedere alla sospensione dell’attività e della retribuzione.

Il tribunale capitolino ha ricordato anche il duplice scopo dell’obbligo vaccinale in determinati settori, ovvero la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni da parte degli operatori. Due obiettivi, spiega il giudice, che fanno del vaccino un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni in questione e un onere per i lavoratori, tenuti a questo punto ad adeguarsi a quest’obbligo.

Come detto, l’orientamento espresso nelle ultime ore dalla Corte di Strasburgo, ribadisce questa linea ed esclude in via definitiva che il citato obbligo di vaccinazione in determinati settori e di esibizione del Green pass pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione possa calpestare in qualche modo i diritti umani. Ed essendo una decisione definitiva ed inappellabile, va da sé che qualsiasi altro ricorso presentato alla Cedu contro vaccino e Green pass verrà puntualmente respinto.


note

[1] Corte europea diritti dell’uomo su ricorso n. 41950/2021

[2] Trib. Roma sez. feriale lavoro ord. n. 79833-34-35/2021.

Autore immagine: canva.com/


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11 Commenti

  1. È un provvedimento di natura cautelare, che non esclude un riesame futuro nel merito. Forse è il caso di essere un po’ più cauti nei commenti …

  2. La Corte ha rigettato la possibilità di disporre misure cautelari urgenti di sospensione dell’efficacia della legge in questione, per mancanza del requisito di irreparabilità ai sensi dell’art 39 Cedu. Tale rigetto non impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito e accertare che una violazione dei diritti umani ci sia, nonostante non rientrante nel campo dell’art 39 per i provvedimenti cautelari. Quindi la Corte non si è espressa nel merito e non è impedita a farlo. La stessa lo ricorda nel proprio comunicato del 25 agosto 2021, comunicato di cui parlate senza probabilmente averlo letto.

  3. CHE SCHIFO! E QUESTO SAREBBE TUTELARE I DIRITTI DELL’UOMO???? VENDUTI ANCHE LORO AI POTERI OCCULTI

  4. Bunasera,
    il titolo è fuorviante e non veritiero.
    Se leggete bene la sentenza, non si esprime in merito, ma rigetta solamente il carattere d’urgenza.
    La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato la richiesta delle misure urgenti, spiegando che la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un’azione immediata. La Corte di Strasburgo impone a uno Stato misure urgenti solo nel caso ci sia un reale pericolo per la vita o l’integrità fisica di una persona. La Corte di Strasburgo fa sapere quindi che la decisione di non accordare il ricorso richiesto in questo caso non preclude di potersi pronunciare in un secondo momento sulle doglianze dei vigili del fuoco per determinare se vi sia stata una violazione dei loro diritti.
    Cordiali saluti
    Danilo D’Avino

  5. La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato la richiesta delle misure urgenti, spiegando che la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un’azione immediata. La Corte di Strasburgo impone a uno Stato misure urgenti solo nel caso ci sia un reale pericolo per la vita o l’integrità fisica di una persona. La Corte di Strasburgo fa sapere quindi che la decisione di non accordare il ricorso richiesto in questo caso non preclude di potersi pronunciare in un secondo momento sulle doglianze dei vigili del fuoco per determinare se vi sia stata una violazione dei loro diritti.

  6. peccato che il green pass non garantisca di essere immunizzati e quindi decade tutto, è una misura esclusivamente politica che non ha alcun senso dal punto di vista sanitario con gli strumenti attuali, visto l’approssimazione di questi vaccini sperimentali covid, i dati europei dei danneggiati sono inquietanti, inoltre dai dati che ci arrivano dai paesi che hanno vaccinato di più come Israele, Inghilterra, Stati uniti emerge il fallimento della campagna vaccinale, ci sono medici che affermano pubblicamente che le varianti sono causate principalmente da questi vaccini e si continua come nulla fosse, inoltre i vaccinati finiscono in ospedale più dei non vaccinati, solo qui in italia si dice il contrario, è una vergogna. Inoltre la cedu secondo altri avvocati non è entrata nel merito della questione ma invece ha rigettato la questione perchè non hanno ritenuto che non siano in pericolo, insomma la questione è tutt’altro che chiusa a quanto sembra

  7. Questo articolo non specifica i motivi per cui
    il ricorso non è stato accolto, anzi, il titolo fa pensare ad altro. La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato la richiesta delle misure urgenti, spiegando che la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un’azione immediata. La Corte di Strasburgo impone a uno Stato misure urgenti solo nel caso ci sia un reale pericolo per la vita o l’integrità fisica di una persona. La Corte di Strasburgo fa sapere quindi che la decisione di non accordare il ricorso richiesto in questo caso non preclude di potersi pronunciare in un secondo momento sulle doglianze dei vigili del fuoco per determinare se vi sia stata una violazione dei loro diritti. Questo vale a dire che la Corte non ha esaminato se vi sono state violazioni o meno perché la natura dell atto impugnato non ricade tra quelli che richiedono un intervento urgente e non, come invece dice il titolo, perché non ci sono state violazioni poiché questo rimane ancora un nodo da sciogliere.

  8. E’ esattamente come ha spiegato Corrado. L’articolo di Garcia e’ del tutto non veritiero. Considerato che il testo del provvedimento della Corte e’ chiaro, non credo ci sia stata buona fede in quanto scritto

  9. Dati sull’informazione in Italia:
    Rapporto Rsf sulla libertà di stampa, Fnsi: «Il 41° posto dell’Italia risultato anche delle riforme mancate»
    Fonte Federazione Nazionale Stampa Italiana

  10. Se lo stato non conosce gli effetti collaterali a medio e lungo termine allora non può assolutamente proteggere la salute pubblica..ecco perché è a tutti gli effetti incostituzionale e non si può mettere di obbligo! L’appellarsi sul fatto che sia doveroso applicarlo per salvaguardare la salute pubblica decade inesorabilmente per il fatto stesso che non si sa cosa causerà in futuro alle persone vaccinate.Senza contare il fatto che chi si vaccina può comunque trasmettere il virus ed ammalarsi anche seriamente!

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