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Unione civile: obbligo comunicazione a lavoro?

2 Ottobre 2021
Unione civile: obbligo comunicazione a lavoro?

Io e il mio compagno siamo in procinto di contrarre unione civile. La mentalità nel mio Paese è alquanto retrograda e bigotta. Attualmente, siamo entrambi celibi. Sono obbligato a comunicare al mio datore di lavoro il mio nuovo stato?

Lei non è obbligato a comunicare l’intervenuta unione civile al datore di lavoro, in quanto dato sensibile non richiesto dalla legge e non funzionale all’attività lavorativa che presta presso la struttura pubblica.

Tuttavia, la mancata comunicazione comporta per Lei la perdita dei benefici del congedo matrimoniale, secondo cui i novelli coniugi hanno diritto ad un periodo retribuito di astensione dal lavoro.

Così come confermato dalla Corte di Giustizia, l’art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici — segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale — concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (Corte giustizia UE, sez. V, 12/12/2013, n. 267).

Pertanto, il congedo matrimoniale, seppur inizialmente previsto per il matrimonio tradizionale, ad oggi, deve essere concesso anche alle unioni civili, equiparate – in tutto e per tutto – ai matrimoni concordatari.

A ciò, potrebbero aggiungersi altri potenziali diritti:

  • indennità previste dagli artt.2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (trattamento di fine rapporto) del c.c., in caso di morte del prestatore di lavoro, da corrispondersi al partner dell’unione civile;
  • in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto del partner titolare dell’assegno di mantenimento a percepire il 40% del TFR maturato dall’altra parte, in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegni per il nucleo familiare, in quanto nucleo familiare composto dalla coppia unita civilmente;
  • rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro nonché pensione indiretta o di reversibilità in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato;
  • permesso di 3 giorni per gravi motivi familiari che può essere concesso in caso di decesso o di comprovata grave infermità del coniuge;
  • tre giorni di permesso per assistere il coniuge con handicap in situazione di gravità;
  • congedo straordinario della durata massima di due anni, per assistere il coniuge con handicap in situazioni di gravità accertata;
  • facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche e diritto di trasformare il rapporto a part time per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
  • non concorrenza a formare il reddito dei compensi corrisposti dall’imprenditore/altra parte dell’unione civile; tali compensi non possono essere dedotti dal reddito dell’imprenditore;
  • detrazioni fiscali previste per il coniuge a carico;
  • agevolazioni e benefici previsti dal welfare aziendale: considerando che queste norme richiamano i familiari indicati nell’art.12 Tuir, si può dedurre la possibilità di estendere al partner di una coppia unita tramite unione civile, anche se non fiscalmente a carico, le agevolazioni in tema di servizi di istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, che fino a ieri erano riservate al coniuge;
  • benefici regolamentati nei contratti collettivi di lavoro (es. permessi aggiuntivi).

Posso comprendere la situazione di astio, o solo di fastidio, che Lei potrebbe provare in un ambiente lavorativo retrogrado per il lieto evento; tuttavia, rinunciare ai propri diritti per l’ignoranza di terzi è ingiusto e, per tale motivo, La invito a riflettere bene su questa situazione, al fine di analizzare il rapporto tra costi-benefici a cui andrebbe incontro in caso di (mancata) comunicazione del Vostro matrimonio.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla



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