Vorrei sapere se posso richiedere il riscatto agevolato per raggiungere i 35 anni contributivi necessari per accedere alla pensione con opzione donna. Il patronato che ho contattato lo ha escluso categoricamente, asserendo che per l’opzione donna posso eventualmente richiedere solo il riscatto ordinario.
Considerando che né la normativa sul riscatto ordinario della laurea (D.lgs. 184/1997), né quella sul riscatto agevolato (art. 20 DL 4/2019) si esprimono in modo dettagliato sulla possibilità di avvalersi del riscatto con onere ridotto in caso di esercizio dell’opzione donna, possiamo unicamente riferirci alle fonti di prassi Inps in materia, ossia alla circolare 6/2020, al messaggio Inps 1935/2020 e 1982/2020, nonché alla circolare Inps 54/2021, nonché alle ulteriori fonti relative all’opzione donna e all’opzione contributiva.
In merito all’opzione per il sistema contributivo e al riscatto della laurea, nei casi in cui in base alla collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, per effetto dell’opzione donna (art. 16 DL 4/2019), i periodi stessi sono comunque valutati con il sistema contributivo (Circolare Inps. 6/2020). Ciò permette di calcolare il relativo onere o col sistema a percentuale oppure col sistema agevolato, ossia forfettario legato al minimale vigente presso le gestioni artigiani e commercianti (messaggi Inps1935 e 1982/2020) e all’aliquota vigente presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti. In pratica, per ogni anno di riscatto agevolato, l’onere si calcola applicando al minimale artigiani/commercianti, pari a 15.593 euro per il 2021, il 33% di aliquota (vigente presso il Fpld), ottenendo un onere di 5.145,69 euro per ogni anno riscattato.
Lo stesso criterio si applica anche nel caso del pensionamento con opzione al contributivo (art.1, co. 23 L. 335/1995), col computo in gestione separata (art. 3 DM 282/1996) e con la totalizzazione (D.lgs. 42/2006).
Nel caso dell’opzione donna, però, le lavoratrici che intendono riscattare i periodi ante 1996, che diversamente sarebbero valutabili col sistema retributivo, possono chiedere il riscatto solo in sede di domanda di pensione con cui esercitano il diritto all’opzione donna, non prima. Soltanto in questo modo i periodi da riscattare potranno essere valorizzati attraverso il calcolo a percentuale o agevolato: se il riscatto, invece, è richiesto prima della domanda di pensione con opzione donna, può essere valorizzato soltanto con sistema ordinario- della riserva matematica (qualora gli anni da riscattare, chiaramente, siano da valutare con sistema retributivo).
Difatti, nella circolare Inps 6/2020, è precisata la necessità che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso all’opzione donna.
Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione con opzione donna, l’onere di riscatto viene rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. Le sedi territoriali Inps hanno l’obbligo di fornire all’assicurata un’idonea informativa.
Bisogna fare attenzione a non richiedere il riscatto agevolato prima della domanda di pensione, utilizzando l’opzione contributiva di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995, che non va confusa con l’opzione donna.
L’opzione al contributivo non comporta l’accesso a tipologie di pensione agevolata, ma comporta unicamente il ricalcolo contributivo del trattamento, l’applicazione del massimale di reddito per l’accredito dei contributi e la possibilità, appunto, di avvalersi del riscatto con onere percentuale o agevolato.
Semplificando la questione, nel Suo caso:
- Lei può richiedere il riscatto della laurea con onere percentuale- agevolato contestualmente alla domanda di pensione con opzione donna;
- qualora Lei volesse richiedere il riscatto agevolato prima della domanda di pensione, tramite opzione contributiva- legge Dini- di cui all’art.1 co. 23 L. 335/1995, non sarebbe più possibile accedere all’opzione donna di cui all’art. 16 DL 4/2019. Vediamo perché.
L’opzione contributiva legge Dini comporta, come abbiamo osservato, la possibilità di accedere al riscatto agevolato, di beneficiare del massimale di retribuzione (non sono dovuti contributi sopra 103.055 euro di reddito annui- valore 2021), nonché il ricalcolo contributivo della pensione.
L’opzione contributiva legge Dini è irrevocabile, come chiarito con il messaggio Inps 219/2013, al paragrafo 6.2, sia se viene esercitata al momento del pensionamento, sia se esercitata nel corso della vita lavorativa, quando produce effetti sostanziali. Il riscatto con onere percentuale o agevolato costituisce uno di questi effetti sostanziali: pertanto, il pagamento di una sola rata del riscatto rende irrevocabile l’opzione contributiva.
Accedere al pensionamento con opzione donna dopo aver esercitato l’opzione contributiva Dini non è possibile, in quanto il calcolo contributivo della pensione non sarebbe applicato in virtù dell’opzione donna, ma della già esercitata opzione contributiva.
Si vedano, a tal proposito, in merito all’opzione donna (introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, lo ricordiamo, dall’art. 1 co. 9 L. 243/2004):
- la circolare Inps 60/2008: “Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo. Ai fini dell’applicazione della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n.105 del 19 settembre 2005”;
- la circolare Inps 105/2005: “Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore.”
In buona sostanza, non può sussistere alcuna opzione al contributivo con opzione donna, nei casi in cui la facoltà di avvalersi del calcolo contributivo della pensione sia stata già esercitata irrevocabilmente mediante la cd. opzione Dini.
Sussisterebbe ancora la possibilità di pensionarsi con opzione donna soltanto qualora l’opzione contributiva Dini non risulti irrevocabile, ossia qualora non vi sia stato il pagamento del riscatto sulla base dell’opzione Dini.
In merito, invece, al pagamento dell’onere ordinario, con sistema della riserva matematica- retributivo, come precisato nella circolare Inps 6/2020, all’atto di presentazione della domanda di pensione con opzione donna, la lavoratrice può comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata.
Ricapitolando, nel Suo caso:
- il riscatto agevolato può essere richiesto sulla base di una domanda di pensionamento con opzione donna, non prima della domanda di pensione; qualora, dopo la domanda di pensionamento e contestuale riscatto agevolato, decida di rinunciare alla pensione con opzione donna, l’onere del riscatto viene rideterminato con le regole della cd. riserva matematica- calcolo retributivo;
- se si vuole accedere al riscatto agevolato prima del pensionamento, l’unico modo è avvalersi dell’opzione al contributivo- legge Dini- art. 1 co.23 L. 335/1995, che però precluderebbe senza appello la possibilità di avvalersi dell’opzione donna.
Si segnalano comunque diversi problemi nella procedura di richiesta del riscatto agevolato, che è ancora in corso di aggiornamento: è dunque probabile che il patronato si stesse riferendo a queste problematiche operative.
Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.