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Profilo Instagram LGBT: è sostituzione di persona?

2 Ottobre 2021
Profilo Instagram LGBT: è sostituzione di persona?

Sono un ragazzo e sto vivendo un periodo in cui sono indeciso sul mio genere sessuale. Ho pertanto creato un secondo profilo Instagram in cui specifico che sono LGBT. Ho anche caricato delle foto di me vestita da donna, modificando solo parzialmente i lineamenti del volto per renderli più femminili. Rischio il reato di sostituzione di persona?

Per quanto riguarda il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 25774/2014) «integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative».

Nel caso esposto nel quesito, non c’è stato alcun furto di identità, in quanto il soggetto rappresentato nel profilo non è persona diversa dal titolare dello stesso. La circostanza di essersi ritratto in abiti femminili o di aver ritoccato l’immagine non è sufficiente a integrare gli estremi del reato.

Difetta anche l’elemento dell’induzione in inganno, ugualmente richiesta dall’art. 494 c.p. Tale reato necessita infatti del dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. Nel caso esposto, anche l’aver precisato sin da subito di essere LGBT è l’elemento che prova la perfetta buona fede.

In sintesi, non si ravvisa il reato perché:

  • il profilo si riferisce al suo titolare, non ad altra persona;
  • anche qualora il profilo, a causa dell’evidente alterazione dell’immagine, non fosse riconducibile al suo titolare (il quale anagraficamente ha un nome e un sesso, mentre sul social sono entrambi diversi), si tratterebbe comunque della creazione di un’identità che non è attribuibile ad alcuno se non a sé stessi. In pratica, è possibile applicare a questo caso ciò che la giurisprudenza ha ricordato in merito ai nomi di pura fantasia: ciò che conta è che non ci sia sostituzione o riconducibilità ad altra persona;
  • manca l’elemento soggettivo, cioè il dolo specifico.

Se invece si crea un profilo falso relativo ad una persona realmente esistente (ad esempio, appropriandosi dell’immagine e/o del nome), ecco che allora sarà integrato il reato di sostituzione di persona, sempre che, naturalmente, sussista la mala fede. Ugualmente, si sarebbe potuto avere reato se l’immagine ritoccata fosse stata di altri.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva



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