In una mia proprietà vi è un solo accesso che è costituito da una servitù sulla proprietà del mio vicino. Nell’atto notarile di acquisto della proprietà c’è scritto “diritto passivo di transito pedonale e con carro”. Si chiede se il “carro” di allora sia l’automobile odierna oppure se io possa transitare ed accedere alla mia proprietà solo a piedi e/o con carro (si suppone trainato da animali come si usava fare allora).
Secondo la Corte di Cassazione (sez. II, 23/07/2018, n.19483), «la servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall’esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l’esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi».
Si riporta anche altra sentenza della Suprema Corte (sez. II, 29/10/1992, n.11764): «La servitù di passo carrabile, specialmente se a favore di un immobile adibito per uso abitativo, si distingue da quella di passaggio pedonale solo per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, a meno che non sia espressamente costituita solo per il trasporto delle merci, condivide con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone soddisfacendo anche le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante».
Nel caso esposto, la servitù di passaggio è sia pedonale che carrabile, con la conseguenza che è consentito il transito a ogni mezzo meccanico: carri, automobili, furgoni, macchine agricole.
Poiché, ai sensi dell’art. 1063 c.c., l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, solo in mancanza, dalla legge, nel caso di specie non sembra esservi dubbio che anche le automobili possano transitare sul fondo servente per raggiungere quello dominante. La servitù di passo carrabile va infatti intesa come servitù di transito veicolare.
Posto che, nel quesito riportato, non occorre nessun ampliamento della servitù prediale, solo per completezza si specifica che, se il titolare di una mera servitù di passaggio pedonale ha l’esigenza di transitare dal fondo servente utilizzando mezzi meccanici, deve ottenere un’estensione del suo diritto e ciò può avvenire in uno dei seguenti modi:
- per contratto. I proprietari dei due fondi possono raggiungere un accordo scritto, in base al quale la servitù viene ampliata consentendo il passaggio carrabile;
- con sentenza. Il proprietario del fondo dominante può chiedere al giudice che dichiari l’ampliamento della servitù, dimostrando che ciò è indispensabile per l’utilizzo del fondo.
In caso di ampliamento della servitù, al proprietario del fondo servente spetta un’indennità.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva