Una ditta che a fine 2014 non ha fatturato dei servizi eseguiti, può emettere la fattura nel 2015, indicando nella descrizione che quei lavori sono di competenza dell’anno precedente, e registrare quindi contabilmente, nel 2014, il conto “fatture da emettere”?
La legge [1] stabilisce che le fatture vadano emesse al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento o dell’emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
Nel caso dunque in cui una ditta esegua una prestazione di servizi nei confronti di un’altra si avranno le seguenti conseguenze:
– in assenza di pagamento, in tutto o in parte, la ditta potrà emettere fattura nel 2015, ritenendo completata ai fini Iva la prestazione in quest’anno;
– nel caso, invece, in cui sia avvenuto un pagamento, limitatamente all’importo pagato, potrà emettere fattura nel 2015, valutando l’opportunità di ravvedere l’Iva non versata.
Da un punto di vista contabile, il principio Oic 23 chiarisce che, per le commesse di breve durata, è possibile adottare sia il criterio della commessa completata sia quello della percentuale di completamento.
Poiché, nel caso in questione, la ditta avrebbe completato i lavori al termine dell’esercizio, si riterrebbe corretto, in entrambi i casi, iscrivere i ricavi per competenza nel 2014 in contropartita al conto “fatture da emettere” per rilevare il credito in bilancio.
note
[1] Art. 21, comma 4, del Dpr 633/1972.
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