Indennizzo legge Pinto per durata irragionevole del processo: il calcolo degli anni parte dal momento dell’insinuazione al passivo.
Un fallimento, anche se complesso e con tanti beni da liquidare o crediti da riscuotere, non può durare più di sette anni. Dopo tale termine, il fallito ha diritto al risarcimento automatico previsto dalla cosiddetta legge Pinto, per i processi di durata irragionevole.
I sette anni, però, si devono calcolare non a partire dalla data di dichiarazione di fallimento ma da quella dell’udienza di insinuazione al passivo (la si può leggere nella sentenza di fallimento).
Lo ha chiarito ieri la Cassazione [1].
La Corte ricorda che un fallimento deve durare cinque anni, che possono allungarsi, al massimo, a sette, ma solo se il procedimento è particolarmente complesso per il numero di creditori coinvolti, per la particolare situazione giuridica, il numero di cause pendenti, o la natura dei beni da liquidare (si pensi al caso di quote in comproprietà tra più soggetti che vanno prima divise). Sette anni, dunque, è il tetto massimo e, se si sfora anche di un solo anno questo limite, scatta l’indennizzo che, per le richieste successive all’11 settembre 2012, viene determinato sulla base dei parametri fissati dal DL Sviluppo del 2012 [2]. Per quelli precedenti, la cifra indicata dalla Cedu è di 750 euro almeno per i primi tre anni di ritardo e non inferiore a 1.000 per i successivi; tuttavia – si legge in sentenza – il giudice ha un margine di manovra per discostarsi da questo parametro in modo ragionevole, guardando al caso specifico.
note
[1] Cass. sent. n. 9452 del 11.05.2015.
[2] Dl Sviluppo (Dl 83/2012, convertito nella legge 134/2012).
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COSA BISOGNA FARE E A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO..vorrei aiutare un mio amico che ha un fallimento aperto da oltre 25 anni E CHE SPESSO è ARRIVATO SULL’ORLO DEL SUICIDIO.