Io e il mio compagno abbiamo una relazione da 9 anni e una bambina di 2 anni e mezzo. Da quando sono rimasta incinta lui è completamente cambiato, considerando i tradimenti e la mancanza di rispetto nei miei confronti. Che diritti abbiamo io e mia figlia qualora dovessi andarmene da casa sua?
È possibile ottenere dal compagno sia il mantenimento per la propria figlia, sia l’assegno per gli alimenti in Suo favore.
Tuttavia, i presupposti del diritto a ricevere gli alimenti da parte dell’ex convivente, secondo i principi generali che regolano la materia, sono lo stato di bisogno del richiedente, l’impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, la prova, in caso di mancato rispetto dell’ordine degli obbligati, che l’obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l’obbligo alimentare (da ultimo, Tribunale Milano, sez. IX, 12/07/2019).
Come può comprendere, quindi, il più grande ostacolo risiede nel fatto che il diritto viene meno se Lei, in astratto, è capace di produrre reddito e, quindi, è nelle condizioni di lavorare.
Per ovviare a ciò, in un potenziale giudizio da Lei incardinato per ottenere gli alimenti, occorrerà dare prova del fatto che Lei non è in condizioni di lavorare in quanto il compagno si è totalmente disinteressato della figlia che, essendo minorenne, non è possibile affidare a nessun parente, né ad una baby-sitter, per ovvi problemi di impossidenza economica. In questo modo, si potrebbe bypassare il problema della Sua capacità lavorativa.
Certo è che se un giudice dovesse riconoscere un assegno cospicuo di mantenimento per la figlia, capace di ovviare anche all’assunzione di una baby-sitter, allora Lei sarebbe nelle condizioni di poter iniziare a lavorare (se non ci sono ulteriori ostacoli fisici, o di altro tipo, che qui disconosco) e, così, il giudice potrebbe non riconoscere alcun alimento.
Con riguardo alla casa familiare, il giudice dovrebbe valutare se l’attuale immobile dove vivete sia congruo per Lei e Sua figlia, nonostante la proprietà del compagno; oppure, compatibilmente con il reddito del compagno, potrebbe disporre un assegno di mantenimento di importo superiore per permettere a Lei di andare in una casa in affitto.
Escludo, se non conforme, la possibilità di andare nella Sua casa di proprietà, visto che tutti gli impianti, da quanto ho letto, non sono a norma e, quindi, obsoleti.
Concludendo, il mio consiglio è di procedere, tramite avvocato, all’invio di una lettera con la quale rappresenta le richieste economiche per sopravvivere insieme a Sua figlia, con l’avvertimento che, in mancanza di un riscontro positivo, sarebbe costretta ad avviare un giudizio per ottenere quanto richiesto dal giudice.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla