Spese ristrutturazione casa: vanno restituite all’ex?


Se uno dei coniugi ha contribuito alla manutenzione dell’abitazione familiare, alla fine del matrimonio può chiedere un rimborso?
Il piccolo appartamento in cui è iniziata la convivenza dopo il matrimonio non basta più: per cominciare andava bene ma, pensando di mettere al mondo un figlio, servirà più spazio. Così marito e moglie decidono di sistemare finalmente una casa intestata a lei, rimasta lì perché richiedeva un impegno troppo oneroso, insostenibile in un primo momento. Si contatta l’impresa, si chiede un prestito che pagano entrambi, si fa il trasloco. Dopo qualche anno, la coppia si separa. La casa, ovviamente, resta a lei visto che la proprietaria è proprio la moglie e, in più, il figlio rimane a vivere con la madre. Ma lui non dimentica i soldi che ha investito in quella abitazione quando era stato deciso di sistemarla. Considerando che erano già sposati, le spese per la ristrutturazione della casa vanno restituite all’ex?
Una recente sentenza della Cassazione ha fatto di nuovo luce su questo aspetto. Istintivamente, al coniuge che va via verrebbe da pensare: «La casa te la lascio perché è tua ma se la trovi confortevole è anche grazie ai soldi che ho pagato pure io per renderla così com’è, quindi una parte me la devi riconoscere». Parole buttate al vento, secondo la Suprema Corte: senza un briciolo di quota di proprietà, il coniuge ha soltanto un diritto di godimento. Vediamo come spiegano i giudici di legittimità questo concetto.
Indice
I diritti di un coniuge sulla casa di proprietà dell’altro
Quando una coppia sposata acquista una casa, cioè quando l’operazione viene fatta durante il matrimonio, l’immobile risulta di proprietà di entrambi se marito e moglie vivono in regime di comunione dei beni. L’acquisto, infatti, rientra nella comunione legale anche se è stato fatto da un solo coniuge, salvo rare eccezioni. Una di queste è il fatto che l’abitazione debba soddisfare un interesse esclusivo di chi la compra. In questo caso, però, servirà una dichiarazione dell’altro coniuge sulla natura personale del bene.
Se, invece, la coppia ha adottato il regime della separazione dei beni, la casa acquistata da uno solo dei coniugi resta di sua proprietà. L’altro, però, vanta durante il matrimonio un diritto di godimento. Ciò vuol dire che non può essere cacciato via da un giorno all’altro, a meno che ci sia un grave motivo come, per esempio, il rischio per l’incolumità del coniuge in caso di violenza domestica.
Casa di proprietà di un coniuge: si ha diritto a un rimborso?
Dopo la fine del matrimonio, però, le spese di ristrutturazione della casa vanno restituite all’ex che non è proprietario dell’immobile? Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], no. Per la Suprema Corte, infatti, il coniuge non proprietario vanta solo un diritto di godimento sulla casa familiare e non di possesso. Lo stesso vale per le coppie conviventi di fatto e non sposate. Il fatto è – si legge nella sentenza – che il coniuge, poi separato, non diventa contitolare dei locali ristrutturati di proprietà dell’altro soltanto perché l’immobile è stato utilizzato come casa familiare.
Questo significa che se la coppia commissiona, con i soldi di entrambi, dei lavori di ristrutturazione sulla casa di proprietà del marito, al momento della separazione, la moglie non potrà chiedere un risarcimento per il denaro investito sull’immobile, poiché non è suo.
Diverso sarebbe se la casa fosse stata intestata a tutti e due: a quel punto, chi lascia l’abitazione può chiedere indietro il 50% delle spese che ha sostenuto per conservare e migliorare il bene comune, a condizione che abbia avvisato l’altro comproprietario della necessità di effettuare tali interventi e questi sia rimasto impassibile [2].
Casa sul terreno dell’altro: si ha diritto al rimborso?
Altro caso specifico è quello che vede la costruzione di una casa a spese dei due coniugi su un terreno di proprietà di uno solo di loro. Ad esempio, su quello che lei ha ereditato dai genitori: lui contribuisce con i suoi soldi alla spesa per fare la casa e, negli anni, anche a quella di manutenzione o ristrutturazione.
Anche qui, la proprietà dell’immobile resta in capo al titolare del terreno, a meno che quest’ultimo abbia deciso di cointestarlo all’altro attraverso una donazione del 50% con il principio dell’accessione riconosciuto dal Codice civile [3].
In caso di separazione, però, da una parte il proprietario ha diritto a rimanere nella casa mentre l’altro coniuge deve cercarsi un’altra sistemazione. Ma, dall’altra, quest’ultimo avrà il diritto di vedersi riconoscere le spese sostenute per la costruzione e l’eventuale successiva ricostruzione dell’immobile.
note
[1] Cass. ord. n. 23882/2021.
[2] Cass. ord. n. 24160/2018.
[3] Art. 934 cod. civ.