Genitore non mantiene i figli: quando il nonno può essere chiamato in causa


Mantenimento dei figli: gli ascendenti, e quindi i nonni, sono tenuti in concorso con i genitori secondo sussidiarietà.
Il genitore separato non versa il mantenimento al figlio? Cosa può fare l’ex coniuge per ottenere il sostegno necessario a mantenere la prole? Certo, può rivolgersi a un avvocato, fare causa all’inadempiente, eventualmente procedere con un decreto ingiuntivo e una querela penale. Ma potrebbe anche chiamare in causa i nonni, ossia i genitori del coniuge tenuto all’obbligo di mantenimento, chiedendo loro quello che lo “scellerato” figlio non ha voluto versare. Ma quando la legge [1] consente questa possibilità che, in genere, viene spesso trascurata nelle comuni controversie familiari?
L’obbligo del cosiddetto “concorso degli ascendenti” nel mantenimento dei nipoti sussiste in tre ipotesi:
1. impossibilità oggettiva di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei propri figli per incapacità finanziarie come la disoccupazione e l’assenza totale di redditi e di risorse;
2. omissione volontaria, da parte di entrambi i genitori che si sottraggono coscientemente e deliberatamente ai loro obblighi genitoriali;
3. omissione volontaria di un solo genitore, sempre che l’altro non sia in grado di provvedervi da solo.
Da come è facile comprendere, la responsabilità dei nonni è sussidiaria, ossia ricorre solo quando entrambi i genitori non provvedano (per impossibilità o per volontà) al mantenimento.
È facile comprendere che la norma che chiama in causa gli ascendenti non ha lo scopo di infliggere, su di essi, una sorta di “sanzione” per il figlio inadempiente agli obblighi di mantenimento, ma serve solo per garantire e tutelare, con la necessaria celerità, le esigenze di vita dei minori.
note
[1] Art. 316 bis cod. civ.
[2] Trib. Parma, sent. del 13.05.2014.
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