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Tassate pure le mance

1 Ottobre 2021 | Autore:
Tassate pure le mance

Vanno dichiarate al Fisco anche le erogazioni liberali che riceve il cameriere o il fattorino perché «fanno parte del reddito da lavoro dipendente».

Basta mettere in tasca come se niente fosse la generosità dei clienti: d’ora in poi, chi riceve una mancia perché è stato particolarmente bravo nel fare il suo lavoro dovrà dichiararla al Fisco. Intendiamoci: non i 2 euro che il barista riceve nell’arco di una giornata a colpi di 10 o 20 centesimi di resto non voluto per le consumazioni. Ma quelle più consistenti, quelle che, alla fine del mese, consentono di avere un buon gruzzolo extra, ecco: quelle mance devono essere tassate.

Lo ha chiarito con una sentenza appena depositata la Corte di Cassazione [1]. Gli Ermellini si sono occupati del caso di un lavoratore che, mance oggi e mance domani, aveva racimolato nel corso dell’anno ben 70mila euro. Un sostanzioso stipendio parallelo, insomma, e per di più in nero. Questi soldi, depositati sul conto corrente, avevano attirato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, che ha voluto fare degli accertamenti e ha preteso la sua parte.

Nonostante l’uomo fosse arrivato davanti alla Suprema Corte avendo incassato (oltre alle mance) la vittoria davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Corte d’Appello, i giudici di legittimità hanno ribaltato la situazione scrivendo nella loro sentenza che anche le mance vanno dichiarate nel 730 o nel modello Unico. Nella dichiarazione dei redditi, insomma. Questo perché, secondo la Cassazione, le mance rientrano nel reddito da lavoro dipendente. È questa l’interpretazione data dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) che, al primo comma, recita: «Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Ecco, dove spuntano le erogazioni liberali. Le mance, appunto.

Eppure, sembrava che l’Agenzia delle Entrate si fosse espressa in modo diverso quando in una circolare del 2008 (la numero 3) aveva scritto che le «donazioni di modico valore» non sono soggette a tassazioni. Che cosa si deve intendere per «modico valore», che può sembrare un concetto piuttosto soggettivo? Non si parla solo dei regali che nonni e genitori fanno abitualmente ai figli per le caramelle o per andare al cinema con gli amici, della busta che si consegna agli sposi, dei piccoli riconoscimenti fatti in segno di gratitudine o di generosità. Si parla di tutte le liberalità che, per essere valide, non hanno bisogno dell’atto notarile. Si tratta, in particolare, delle donazioni che non arricchiscono il beneficiario e non impoveriscono il donante, che cioè non smuovono patrimoni. Si potrebbe pensare, dunque, che in quelle «donazioni di modico valore» non rientri la mancia che si dà al cameriere del ristorante, al fattorino dell’albergo che porta al cliente la valigia in camera, al tassista a cui si dice «tenga il resto». È su queste ultime che è intervenuta la Cassazione, sostenendo che possono incidere eccome sul reddito personale quando sono frequenti e sostanziose e, tirando le somme alla fine del mese o dell’anno, possono rappresentare un doppio stipendio. Ecco perché, si legge nella sentenza, le mance devono essere tassate.

Leggendo la norma del TUIR per intero, si scopre che il legislatore ha voluto esplicitamente sottrarre alla tassazione solo «le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (i croupiers, per intenderci)» nei limiti, comunque, del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. Probabilmente, è questo passaggio che ha portato la Cassazione a fare un ragionamento di questo tipo: se la legge avesse voluto sottrarre a tassazione tutte le mance, e non solo quelle dei croupiers, lo avrebbe specificato. Ma non lo ha fatto.


note

[1] Cass. sent. n. 26510/2021 del 30.09.2021.

Autore immagine: canva.com/

Cass. civ., sez. trib., ord., 30 settembre 2021, n. 26510

Presidente Napolitano – Relatore Maisano

Rilevato che:

Con sentenza n. 65/8/14 pubblicata il 20 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari – ha accolto l’appello proposto dal sig. S.T. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari n. 157/1/12 con la quale era stato rigettato il ricorso del S. avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale venivano recuperati a tassazione per l’anno 2005 redditi da lavoro dipendente non dichiarati per Euro 77.321,00 corrispondenti a mance percepite nello svolgimento delle proprie mansioni di capo ricevimento alle dipendenze della Sardegna Resort s.r.l. presso l’hotel (omissis).

La Commissione tributaria regionale ha considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendo non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008, stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato ad un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che le somme oggetto della tassazione in questione sono state comunque percepite dal contribuente in relazione al rapporto di lavoro, per cui rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente introdotta con la riforma del D.Lgs. n. 314 del 1997, in sostituzione del precedente art. 48 del TUIR, che sottolinea la natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro.

1.1. Il motivo di ricorso è fondato.

L’attuale art. 51, comma 1, del TUIR, nel testo post – riforma del 2004, applicabile, ratione temporis, nella presente controversia, del medesimo tenore letterale dell’art. 48 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, così come già a suo tempo modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, espressamente prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere” (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) “a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

A sua volta l’art. 49, comma 1, del TUIR nella formulazione applicabile ratione temporis, reca la medesima definizione di redditi da lavoro dipendente, di cui al previgente art. 46 nel testo ante riforma del 2004, quale a sua volta sostituito, con decorrenza dal primo gennaio 1998, dal citato D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 1, comma 1, secondo cui “(s)ono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

Risulta, pertanto, marcata, la differenza rispetto all’originaria previsione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48 che definiva il reddito da lavoro dipendente come “costituito da tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro” poi sostanzialmente trasfuso nell’art. 48 TUIR nel suo testo originario, secondo cui “(i)l reddito da lavoro dipendente è “costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali”.

Per quanto è ancora di rilievo in questa sede, l’attuale art. 51, comma 2, lett. i) del TUIR, così come l’analoga disposizione del previgente art. 48, comma 2, lett. i), stabilisce che non concorrono a formare il reddito le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 1, rinvia, infine, per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi, all’art. 46, comma 1, TUIR, di modo che costituiscono a tal fine i redditi di cui al citato art. 46 (ora, dunque, 49), comma 1, TUIR, maturati nel periodo di riferimento.

Così ricostruito il quadro normativo, che, a seguito dell’emanazione del citato D.Lgs. n. 314 del 1997, ha evidenziato un’unica nozione di reddito da lavoro dipendente tanto ai fini fiscali che contributivi, va rilevato come debba essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione finanziaria ricorrente, consonante con il proprio documento di prassi seguito all’emanazione del citato D.Lgs. (cfr. Circolare ministeriale n. 326 del 23 dicembre 1997, par. 2.1.), secondo cui l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento.

Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste.

1.2. Può, pertanto, sotto il profilo propriamente tributario, ed in termini generali, prestarsi condivisione a quanto già a suo tempo affermato dalla sezione lavoro di questa Corte (cfr. Cass. sez. lav., 21 marzo 2006, n. 6238), resa in fattispecie riguardante mance dei croupiers, dove, peraltro, l’inclusione, parziale, delle mance, secondo la specifica disciplina sopra ricordata, nella base del reddito rilevante sembra piuttosto affermata in considerazione della disposizione contrattuale che attribuisce ad apposito organismo della casa da gioco il compito di ripartire le mance stesse.

1.2.1. Si ebbe, allora, ad osservare che “(m)entre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame” (ora art. 49 TUIR) “prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti”.

Dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in termini generali la nozione di reddito di lavoro dipendente e di prevedere poi specifiche ipotesi di esclusione deve logicamente desumersi che i redditi indicati come esclusi rientrino nella nozione generale, atteso che, diversamente opinando, non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere l’esclusione.

1.2.2. Non giova, pertanto, a sostegno della tesi esposta dal contribuente nel doppio grado di merito, contestare la natura retributiva delle mance per sostenere che le stesse non sono ricomprese nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 atteso che, per le ragioni fin qui esposte, tale nozione è diversa e più ampia di quella di retribuzione (cfr., riguardo al profilo fiscale, sul rilievo del nesso di derivazione di somme percepite in relazione a rapporto di lavoro, piuttosto che del concetto di corrispettività, Cass. sez. 5, 4 giugno 2014, n. 12485 in tema di trattamento fiscale di cd. incentivo all’esodo).

1.3. Il fatto poi che per le mance spettanti ai croupiers sia stata prevista una deduzione forfettaria del 25%, ciò integrando una disciplina agevolativa per una specifica categoria di lavoratori, comporta che detta disciplina non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, avendo più volte questa Corte affermato la natura di stretta interpretazione delle norme in materia di agevolazione tributaria (cfr., ex multis, tra le altre, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23686; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24894; Cass. SU 2 maggio 2014, n. 9560).

1.4. Va infine osservato come, al riguardo, proprio in ragione della sostanziale convergenza, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative, tra disciplina fiscale e previdenziale, con l’accoglimento di una nozione di reddito di lavoro utilizzabile sia ai fini contributivi che a quelli tributari, le considerazioni già esposte, in ambito previdenziale, da Corte Cost. 7 novembre 2001, n. 354, inducano a non ipotizzare dubbi di legittimità costituzionale riguardo all’art. 51 TUIR nella sua interpretazione in questa sede accolta.

2. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate merita pertanto accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Commissione tributaria della Sardegna – sezione staccata di Sassari – in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto di seguito formulato: “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Il giudice di rinvio provvederà inoltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità


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1 Commento

  1. Ulteriore dimostrazione che i soldi (per chi ne ha e non è un magnate della finanza) vanno tenuti sotto il mattone!

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