Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Uscire con un coltello ma senza fissa dimora

3 Ottobre 2021 | Autore:
Uscire con un coltello ma senza fissa dimora

Porto di coltello o di arma: procedimento penale a carico del senza fissa dimora. Assoluzione o colpevolezza?

Non si può uscire di casa con un’arma. Né se si tratta di un’arma comune (ad esempio, una spada), né se si tratta di un’arma impropria (ad esempio, un coltello da tavola). Ma che succede a chi una casa non ce l’ha ed è costretto a vivere sotto i ponti? È possibile ipotizzare che questi non possa tagliare un pezzo di pane con una comune posata solo perché non ha una cucina dove riporla? 

Il fatto di uscire con un coltello senza fissa dimora è stato più volte al centro del dibattito giurisprudenziale. Di recente, la Cassazione è tornata sul tema [1] per ribadire il fatto che tale comportamento è vietato dalla nostra legge. Facciamo prima un salto indietro.

Si può uscire di casa con un coltello?

Al di là della lunghezza, un coltello è sempre considerato un’arma propria, anche quando ha una lama di pochi centimetri. 

Se invece si tratta di un comune coltello da cucina, di quelli cioè che servono per tagliare il cibo, si parla di «arma impropria». 

Per entrambi i tipi di arma non è possibile il porto senza la relativa licenza: non si può quindi uscire di casa né con una pistola né con una lama per tagliare il pane. Tuttavia, le armi improprie, a differenza di quelle comuni, possono essere portate con sé in presenza di un’adeguata giustificazione.

Benché non nasca per uccidere o ferire le persone (come invece le armi comuni), anche il coltello da cucina non può essere portato a spasso a meno che sussista un valido motivo da addurre alla polizia in caso di controllo. 

Entrare in uno stadio con un coltello è sicuramente un comportamento privo di qualsiasi giustificazione (se non quella di voler fare del male); lo stesso però non si può dire per chi viene trovato con una lama nel bel mezzo di un camping in un bosco, se munito di tutto l’occorrente per l’accampamento e per la cucina “fai da te”.

Il senza dimora può uscire con un coltello?

La situazione in cui vive una persona senza fissa dimora potrebbe far ritenere giustificato che questi abbia con sé gli strumenti di prima necessità, per lui indispensabili al fine di soddisfare i suoi bisogni quotidiani nelle condizioni date tra cui appunto i coltelli da cucina, i cacciaviti, i taglierini, le forchette e altri utensili anche appuntiti. 

Ma ciò non toglie che, solo per questo, chi è senza dimora possa sfruttare la propria condizione per portare ovunque e senza adeguata giustificazione ogni tipo di coltello o strumento volto all’offesa: non può cioè ottenere un trattamento di favore rispetto agli altri cittadini, circostanza peraltro che favorirebbe anche la commissione di delitti. 

Tant’è che la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un uomo beccato ad andare in giro con un coltello. È stata respinta la tesi difensiva secondo cui va tenuto presente che l’uomo non aveva una fissa dimora in cui conservare strumenti, come il coltello, potenzialmente idonei ad offendere ma utilizzati solo per preparare cibi.

L’essere privo di una fissa dimora non può rendere giustificabile la decisione di portare con sé un coltello, anche se destinato, almeno sulla carta, ad essere utilizzato solo per la preparazione dei pasti.

I giudici chiariscono che la norma relativa all’immotivato possesso di armi e di strumenti atti ad offendere è applicabile anche a un soggetto privo di fissa dimora. La normativa che impone di lasciare i coltelli a casa non si riferisce solo alla disponibilità di un’abitazione in senso proprio, «ma di qualunque luogo riservato, dove l’individuo fissa un proprio luogo di rifugio, anche temporaneo». Di conseguenza, «al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli solo perché egli si trova a non godere di un’abitazione stabile», dal momento che, precisano i giudici, «anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato dove depositare gli oggetti che, se portati al di fuori di quel luogo, sono tali da determinare» la fattispecie prevista dalla norma in materia di armi. 

Tirando le somme, si può identificare «il motivo giustificativo del porto di strumenti atti ad offendere» soltanto nello «scopo determinato da particolari esigenze del portatore e perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correttamente seguite e accettate». Ciò comporta che «in mancanza di un giustificato motivo», se si intende «possedere determinati strumenti», bisogna «necessariamente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze», concludono i giudici, e questo principio si applica anche alle persone senza fissa dimora.


note

[1] Cass. sent. n. 32103/2021.

[2] Cass. sent. n. 578/2020

Cass. pen., sez. II, ud. 1 giugno 2021 (dep. 25 agosto 2021), n. 32103

Presidente Gallo – Relatore Pacilli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 13 gennaio 2020 dal locale Tribunale, con cui E.B.A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il delitto di tentata rapina, nonostante non vi fosse stata la sottrazione della res, peraltro cercata in un posto (reparto ortofrutticola) dove era impossibile trovarla, e le commesse del supermercato non avessero subito alcuno stravolgimento psichico; 2) violazione della legge penale, per insussistenza del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto, non avendo il ricorrente una fissa dimora, sarebbe giustificato portare con sé il coltello, usato per tagliare verdura e fare da mangiare; 3) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata la continuazione con riferimento al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, che non potrebbe considerarsi estranea a quell’unità di fini e di intenti che sta alla base della continuazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Riguardo al primo motivo, concernente l’affermazione della responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che le due testimoni oculari avevano riferito che l’imputato, con il coltello in mano, si era aggirato nei corridoi del supermercato e aveva sottratto merce, pronunciando frasi minacciose. Alla luce di siffatte argomentazioni, che rendono evidente la sussistenza del reato di rapina impropria, le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, Rv. 243838); esse, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.2 Il secondo motivo difetta di specificità, avendo la Corte d’appello evidenziato che il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 si configura anche in relazione a un soggetto privo di fissa dimora, venendo in rilievo la disponibilità non di un’abitazione in senso proprio ma di qualunque luogo riservato, dove l’individuo fissa un proprio luogo di rifugio, anche temporaneo. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Difatti, al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli sol perché egli si trova a non godere di un’abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato, dove depositare gli oggetti, che, se portati al di fuori di esso, sono tali da determinare l’integrazione della succitata fattispecie incriminatrice. Invero, la ratio della norma incriminatrice induce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza della sussistenza di un giustificato motivo, il destinatario di essa, se intende possedere siffatti strumenti, deve necessariamente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze. Viene, dunque, in rilievo il condiviso principio di diritto in base al quale il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre soltanto quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, Rv. 278083). 1.3 Anche l’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi nn. 1 e 2 con quello di cui al capo n. 3, è privo di specificità. La Corte territoriale ha escluso che, al momento della condotta integrante i reati di cui ai capi nn. 1 e 2, il ricorrente avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, il reato di cui all’art. 651 c.p., connesso al sopravvenuto controllo della polizia giudiziaria. Trattasi di argomentazioni scevre da vizi. La Corte territoriale ha escluso, infatti, la continuazione, avendo adeguatamente motivato sul difetto del medesimo disegno criminoso, che costituisce elemento integrativo dell’istituto in questione. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA