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Il socio che fa concorrenza alla società può essere escluso?

9 Ottobre 2021
Il socio che fa concorrenza alla società può essere escluso?

Posso espellere dalla società (Srl) il socio che lavora in concorrenza?

Per quello che riguarda la società a responsabilità limitata, il Codice civile stabilisce che l’esclusione del socio può avvenire:

  • nel caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto (articolo 2466);
  • se si verificano le specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa previste nell’atto costitutivo (articolo 2473 bis): in questo caso, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 2473 del Codice civile per quello che riguarda il rimborso al socio escluso della sua partecipazione.

Pertanto, lei dovrà innanzitutto verificare se nell’atto costitutivo della Srl è prevista, come giusta causa di esclusione del socio, l’esercizio da parte del socio stesso, per conto proprio o di terzi, di un’attività concorrente o in conflitto di interesse con quella della società (salvo il consenso degli altri soci) o con quella dei soci, successivamente alla costituzione della società o, comunque, successivamente all’introduzione della suddetta clausola nell’atto costitutivo o nello statuto.

Una clausola scritta in questo modo sarebbe sufficientemente specifica e non generica e, perciò, sarebbe perfettamente valida secondo quello che è l’insegnamento della Corte di Cassazione (vedasi, ad esempio, l’ordinanza n. 16.013 depositata il 14 giugno 2019).

Se nell’atto costitutivo della vostra Srl fosse presente una clausola di questo tipo e se l’attività concorrenziale del socio che lei descrive fosse successiva alla costituzione della Srl stessa o successiva all’introduzione della clausola (nel caso in cui la clausola fosse stata introdotta nell’atto costitutivo in un momento successivo rispetto alla costituzione della società), allora la società avrebbe la possibilità di deliberare l’esclusione del socio.

La dottrina ritiene che l’esclusione (nel caso in cui si sia verificata una delle ipotesi contemplate nell’atto costitutivo) debba essere deliberata dalla maggioranza dei soci senza calcolare nel numero dei soci quel socio da escludere ed ha effetto dopo trenta giorni dalla data in cui la delibera di esclusione viene comunicata al socio escluso (in applicazione, nel silenzio della legge, della stessa procedura prevista dall’articolo 2287 del Codice civile in materia di esclusione del socio di società di persone).

Entro lo stesso termine di trenta giorni, il socio escluso può fare opposizione rispetto all’esclusione davanti al tribunale (il tribunale può decidere, in attesa di decidere nel merito, di sospendere l’efficacia della delibera di esclusione).

Se, invece, nell’atto costitutivo della vostra Srl non è prevista alcuna ipotesi specifica di esclusione del socio, oppure non è prevista l’esclusione del socio che svolga attività concorrenziale rispetto all’oggetto sociale della Srl, allora quel socio non potrà essere escluso sulla base del fatto che sta svolgendo attività in concorrenza o in conflitto di interesse (effettivo o potenziale con la Srl).

L’assenza di una clausola dell’atto costitutivo che preveda l’esclusione del socio che svolge attività concorrenziale con quella della società, significa che quella società consente ai propri soci di svolgere per proprio conto o per conto di terzi attività in diretta concorrenza con la società.

In questo caso, solo se il socio dovesse realizzare atti di concorrenza sleale la società potrebbe reagire.

L’articolo 2598 del Codice civile vieta tutti gli atti di concorrenza sleale e, in particolare, proibisce a chiunque di:

  • usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o di imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o di compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  • diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
  • di usare direttamente o indirettamente ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Pertanto, se al socio è consentito fare concorrenza alla società di cui è membro (nel caso non esista una clausola dell’atto costitutivo che preveda la sua esclusione in questi casi), non gli è invece permesso dalla legge fare concorrenza sleale (le ipotesi di concorrenza sleale sono quelle prima descritte).

Quindi, se un socio (o chiunque altro) dovesse realizzare atti di concorrenza sleale, il soggetto che dovesse subire questi atti sleali (e quindi anche una Srl) potrà citare il responsabile dinanzi al tribunale per ottenere dal giudice (ai sensi degli articoli 2599 e 2600 del Codice civile):

  • la cessazione degli atti di concorrenza sleale;
  • gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti di tali atti;
  • il risarcimento del danno, se gli atti di concorrenza sleale furono compiuti con colpa o con dolo (cioè intenzionalmente).

Non è però prevista dalla legge, per il socio che realizzi atti di concorrenza sleale, l’esclusione dalla società (che è possibile, ripetiamolo, solo se l’esclusione è stabilita dall’atto costitutivo).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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