Il personale che lavora in farmacia è obbligato a vaccinarsi anche se svolge mansioni di magazziniere o di semplice commesso?
Diciamo innanzitutto che l’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021 (decreto che poi è stato convertito, con modifiche, nella legge n. 76 del 28 maggio 2021) è stato scritto in modo poco chiaro per quello che riguarda l’obbligo vaccinale nei confronti degli operatori di interesse sanitario. Infatti, il decreto legge n. 44 del 2021 impone l’obbligo di vaccinazione contro il Sars – CoV-2 agli operatori di interesse sanitario indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Ma nemmeno l’articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 stabilisce in modo definitivo chi siano gli operatori di interesse sanitario perché questo articolo rinvia a sua volta alle leggi regionali per individuare i profili degli operatori di interesse sanitario che non coincidono con le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico – sanitarie e della prevenzione.
Proprio per la scarsa chiarezza della legge, esistono due diverse interpretazioni della norma sull’obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario.
C’è un’interpretazione restrittiva in base alla quale sono operatori di interesse sanitario solo i massofisioterapisti, gli operatori socio sanitari e l’assistente di studio odontoiatrico (questa tesi è sostenuta, ad esempio, anche dalla Regione Piemonte che con propria lettera del 2 aprile 2021, indirizzata anche a tutte le farmacie della Regione Piemonte, chiarì che i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività all’interno anche delle farmacie dovevano trasmettere entro il 6 aprile 2021 l’elenco dei propri dipendenti aventi tale qualifica cioè quella di operatore di interesse sanitario, precisando che per operatori di interesse sanitario si intendevano soltanto i massofisioterapisti, gli operatori socio sanitari e l’assistente di studio odontoiatrico).
Tuttavia, esiste anche un’interpretazione estensiva della norma secondo la quale proprio lo scopo della legge (che è quello di tutelare la salute pubblica, prevenire la diffusione della pandemia in quegli ambienti, come le farmacie, dove il rischio è più elevato e di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza) impone di ritenere che l’obbligo vaccinale debba estendersi a tutti coloro i quali lavorano all’interno di tali attività, qualunque sia la loro qualifica.
Secondo questa interpretazione quindi (che è quella a cui aderisce anche il nostro articolo) operatore di interesse sanitario è una definizione che deve comprendere necessariamente anche tutti i dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono le loro mansioni all’interno anche delle farmacie.
Questa interpretazione è stata adottata, ad esempio, dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani che con propria circolare n. 12922 del 2 aprile 2021 chiarì, con riferimento al decreto legge n. 44 del 2021, che i titolari di farmacia (entro il 6 aprile 2021) dovevano trasmettere alla regione anche i dati relativi a tutti gli operatori diversi dai farmacisti (magazzinieri, commessi, ecc.) che prestano la loro attività all’interno della struttura (trasmissione di dati finalizzata poi alla verifica della effettuazione o meno della vaccinazione).
La scarsa chiarezza dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2021 è stata addirittura oggetto di una interrogazione parlamentare (n. 9/3113/22) in data 25 maggio 2021.
La deputata Mammì ha chiesto al Governo di intervenire con una norma che chiarisse definitivamente se l’obbligo vaccinale contro Sars – CoV – 2 è esteso a tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private.
Ad oggi né il Governo, né il Parlamento hanno fornito, con una nuova norma di legge, una risposta chiarificatrice.
Occorre tener conto che l’interpretazione vincolante di una norma di legge la può dare solo un’altra norma di legge: quindi l’esatto e vincolante significato di operatore di interesse sanitario contenuto nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2021, lo può dare solo un’altra norma di legge.
Il sito del ministero della Salute, la Regione Piemonte, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani possono dare solo interpretazioni non vincolanti, cioè opinioni sul significato di operatore di interesse sanitario ai fini dell’obbligo vaccinale.
Pertanto, fino a quando un’altra norma di legge (adottata dal Governo con un altro decreto legge o dal Parlamento con legge) non avrà chiarito cosa significhi, ai fini dell’obbligo vaccinale, operatore di interesse sanitario è assai probabile che continueranno ad esistere interpretazioni discordanti.
In questi casi (cioè fino a quando la norma di legge non viene chiarita da una successiva norma di legge), tocca ai giudici dirimere i contrasti fornendo nelle sentenze l’interpretazione corretta delle norme.
Se quindi un magazziniere o un commesso di farmacia non vaccinato dovesse essere adibito dal suo datore di lavoro (in base a quello che prevede l’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021) a mansioni diverse che non comportano contatto con il pubblico oppure, se ciò non fosse possibile, fosse sospeso dal lavoro senza retribuzione, egli non potrà far altro che impugnare il provvedimento del suo datore di lavoro dinanzi al Tribunale (in funzione di giudice del lavoro).
Toccherà quindi al giudice stabilire nella sentenza se esiste o meno l’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti che lavorino in farmacia (e strutture simili) chiarendo in questo modo cosa deve intendersi per operatore di interesse sanitario.
Non si può escludere però che giudici diversi (di diverse zone d’Italia o anche dello stesso tribunale) possano fornire nelle loro sentenze interpretazioni diverse della stessa norma (in questo caso dell’articolo 4, comma 1, del decreto n. 44 del 2021). E se così fosse (se cioè ci fossero sentenze dall’esito diverso sul concetto di operatore di interesse sanitario) occorrerà attendere che si esprima la Suprema Corte di Cassazione fornendo l’interpretazione a cui generalmente poi tutti i giudici italiani si attengono.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte