Che succede se il destinatario della raccomandata rifiuta la busta dal postino o non la va a ritirare all’ufficio postale?
Può il destinatario di una raccomandata rifiutarsi di accettare la busta e chiedere al postino di rispedirla al mittente? E che succede invece se, assente al momento della consegna, non si preoccupa poi di ritirarla all’ufficio postale entro i termini?
Gli effetti di una raccomandata rifiutata possono interessare chiunque: chi, ad esempio, invia la disdetta di un contratto per evitare il rinnovo automatico (si pensi al contratto di affitto); chi riceve l’avviso di convocazione per l’assemblea di condominio; chi spedisce una diffida ad adempiere o un sollecito di pagamento.
In tutti questi casi, cosa succede se il destinatario rifiuta la raccomandata e questa torna al mittente? Cerchiamo di fare chiarezza su questo interessante argomento.
Indice
Effetti della raccomandata rifiutata
La raccomandata rifiutata si considera accettata, a prescindere dalle ragioni che hanno portato il destinatario a non firmare il registro del postino. Essa, quindi, produce tutti gli effetti che il mittente, con essa, intendeva raggiungere (ad esempio, la disdetta del contratto, l’interruzione dei termini di prescrizione, la convocazione nei termini di legge per la riunione di condominio, ecc.).
Non importa che il destinatario non abbia accettato la busta, non l’abbia aperta e non abbia letto ciò che in essa vi era scritto: gli effetti dell’atto si compiono ugualmente.
Ecco perché rifiutare una raccomandata è una pessima decisione: in tal modo, infatti, ci si pone nella condizione di non poterla contestare, non avendone preso visione e non conoscendone il contenuto.
Solo nel caso in cui la raccomandata indichi un nominativo diverso da quello a cui il postino vorrebbe consegnarla, è possibile rifiutarla senza che essa produca effetti in capo a nessuno. Si pensi alla raccomandata indirizzata a Mario Rossi, ma consegnata per errore al sig. Giovanni Bianchi, quindi a un indirizzo diverso dall’abitazione dell’effettivo destinatario.
Effetti raccomandata rifiutata per conto di un convivente
Ben potrebbe succedere che il postino voglia consegnare una raccomandata ad una persona che, in quel momento, non è a casa e che ad aprire la porta sia un suo convivente. Questi può ben rifiutare di ricevere l’atto non suo, non essendo tenuto a farlo. In tal caso, però, la raccomandata non può ritenersi consegnata; pertanto, il postino dovrà immettere, nella buca delle lettere, un avviso con cui comunica al destinatario effettivo il tentativo di consegna non andato a buon fine e, nello stesso tempo, lo invita a ritirare la raccomandata all’ufficio postale più vicino. Solo se quest’ultimo dovesse far scadere i termini (10 giorni per le raccomandate semplici; 30 giorni per gli atti giudiziari) allora la raccomandata produrrebbe ugualmente i suoi effetti.
Che succede se non si ritira la raccomandata?
È diritto di oggi cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta.
La raccomandata con ricevuta di ritorno che riporta la dicitura “rifiutata” (nel caso in cui il destinatario non accetti la busta dal postino) o “compiuta giacenza” (nel caso in cui la stessa non venga ritirata all’ufficio postale) si presume entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario e tanto basta per produrre tutti i suoi effetti.
Al mittente quindi basta produrre la busta con una delle suddette scritte per dimostrare di aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi (di disdetta, diffida, convocazione, ecc.).
Da ciò può dedursi che il destinatario, o la persona abilitata a ricevere la comunicazione, è stato reperito all’indirizzo indicato dal mittente. In caso contrario, l’incaricato della consegna avrebbe contrassegnato un’altra casella con dicitura “irreperibile”, “sconosciuto” o “trasferito”.
Il rifiuto a ricevere la lettera non implica il venir meno della presunzione di conoscenza.
Si può riavere una raccomandata rifiutata?
Una volta rifiutata, la raccomandata non può più essere recuperata dal destinatario. Questi non potrà far altro che contattare il mittente per farsela rispedire, ammesso che riesca a risalire all’identità di questi. Il postino non è tenuto a fare indagini per conto altrui.