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Assegno di divorzio all’ex anche se convive con un altro

1 Ottobre 2021 | Autore:
Assegno di divorzio all’ex anche se convive con un altro

La Cassazione di nuovo favorevole all’erogazione, contrariamente a quanto stabilito in passato dalla Corte. Si attende il parere delle Sezioni Unite.

Se stai pagando l’assegno di divorzio alla tua ex e ti risulta che lei già convive con un’altra persona, sappi che dovrai continuare a versarle comunque i soldi. Almeno se la convivenza non è stabile in termini di vita e in termini economici. Lo ha deciso la Cassazione con un’ordinanza appena depositata [1].

In pratica, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’ex moglie si era legata sentimentalmente ad un altro uomo ma, da quanto è risultato, non in modo completamente stabile: lui «si limitava» a dormire da lei per poi passare il resto della giornata con il figlio avuto da una precedente relazione. Significa, secondo l’ordinanza dei giudici di legittimità, che la donna ha diritto all’assegno divorzile poiché, paragonando la situazione economica tra i due coniugi, la sua nuova relazione non le garantisce la possibilità di sostenere «una vita dignitosa».

In altre parole: rifarsi una vita con una persona ma limitarsi a dormire insieme non condividendo tutto il resto (stipendi, convivenza, problemi pratici, ecc.) non basta ad eliminare l’assegno, poiché la donna deve continuare a badare a sé stessa da sola.

La Cassazione, nell’ordinanza di oggi, lo spiega così: l’assegno divorzile deve essere riconosciuto ogniqualvolta sia accertato che il richiedente non abbia né i mezzi adeguati né la possibilità di procurarseli, tenendo conto, però, del suo contesto sociale. In altre parole, il divorzio scioglie il matrimonio ma non quello che l’unione tra i coniugi ha prodotto in termini di scelta di vita o di eventuali squilibri tra chi dei due ha fatto carriera e a chi ha rinunciato a farlo consentendo al primo di consolidare una propria posizione professionale ed economica.

A tal proposito, qualche anno fa è stato modificato l’articolo 5 della legge sul divorzio [2]. Nel nuovo testo, si legge che tra i criteri per valutare l’erogazione dell’assegno ci sono «le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e il reddito di entrambi».

Tuttavia, su questo tema non è stata detta ancora l’ultima parola. È atteso, infatti, il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione che porrà fine a una lunga diatriba sul diritto all’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza di fatto dell’ex coniuge beneficiario.

L’intervento è stato chiesto dalla Prima Sezione della Suprema Corte per chiarire quanto disposto da un’ordinanza dello scorso anno [3], contraria all’erogazione dell’assegno in caso di convivenza stabile e continuativa, e decidere se:

  • il diritto dell’ex coniuge più debole economicamente all’assegno divorzile si estingue comunque automaticamente, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno;
  • siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato all’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano la perdurante affermazione dell’assegno divorzile, anche con un’eventuale modulazione da individuarsi nel contesto sociale di riferimento.

note

[1] Cass. ord. n. 26682/2021 del 01.10.2021.

[2] Art. 5 legge n. 898/1970.

[3] Cass. ord. n. 28995/2020.


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