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Morte genitore e conto in banca

3 Ottobre 2021 | Autore:
Morte genitore e conto in banca

Conto corrente alla morte del titolare: che succede e come sbloccarlo?

Uno dei primi problemi che ci si trova a dover risolvere alla morte di un genitore è il conto in banca. In esso, infatti, è spesso racchiusa la liquidità necessaria ad affrontare le spese più urgenti, come quelle funebri. Non sempre, tuttavia, la gestione di questo passaggio è semplice. 

Non appena avuto notizia della morte del proprio cliente, la banca è tenuta a congelarne i fondi. Non si tratta di un abuso ma di un obbligo di legge: ogni debitore del defunto deve infatti astenersi dal restituire agli eredi ciò che a questi spetta se prima non presentano la dichiarazione di successione. Sarà pertanto inutile diffidare l’istituto di credito o chiedere uno strappo alla regola. 

Tale “congelamento” dei pagamenti è determinato, del resto, proprio dall’esigenza di accelerare gli adempimenti fiscali connessi alla successione.

Cerchiamo allora di capire come sbloccare il conto in banca alla morte del genitore, quali documenti sono necessari e quali diritti può eventualmente vantare il cointestatario del conto stesso. Ma procediamo con ordine.

Chi deve comunicare alla banca la morte del correntista?

Spetta solo ai familiari del defunto informare la banca dell’avvenuto decesso del correntista. Non sarà infatti il Comune a inviare tale comunicazione, né tantomeno la banca stessa è tenuta a fare verifiche circa lo stato di salute dei propri clienti.

Si tratta, ad ogni buon fine, di un adempimento che si risolve anche nell’interesse degli eredi, da svolgere pertanto al più presto. Solo in questo modo, infatti, si potrà impedire – tramite il blocco dei fondi – che eventuali soggetti in possesso della delega sul conto o del relativo bancomat possano fare prelievi non autorizzati o utilizzare il denaro ivi depositato. Se ciò dovesse succedere, l’istituto di credito non ancora informato della morte del correntista, non potrà essere ritenuto responsabile; sicché, agli eredi non resterà che avviare le azioni giudiziarie contro chi ha agito in loro danno. 

Non appena la banca ha avuto notizia del decesso, il conto corrente del genitore viene congelato e nessuno potrà effettuare operazioni; restano attivi solo i Rid e le domiciliazioni delle utenze domestiche.  

Come sbloccare il conto corrente di un genitore?

Gli eredi, per avere accesso alle somme del conto, dovranno produrre una serie di documenti che attestino il loro diritto a succedere. Più in particolare, gli stessi dovranno presentare:

  • certificato di morte;
  • atto di notorietà oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per capire chi sono effettivamente gli eredi);
  • verbale di pubblicazione del testamento (nei casi in cui questo sia presente);
  • copia della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate e dichiarazione di pagamento delle eventuali imposte di successione.

Ricordiamo che la dichiarazione di successione non vale come accettazione dell’eredità ma è un adempimento di carattere meramente fiscale, che serve per liquidare le imposte di successione.

Qualora, nonostante la consegna di tale documentazione, la banca non provveda a sbloccare i fondi e a versarli agli eredi, essi potranno presentare formale reclamo scritto all’istituto, in modo da indurlo a chiarire che cosa ostacola la procedura della liquidazione. Se neanche il reclamo dovesse sortire effetti, gli eredi potranno agire contro la banca dinanzi al giudice o, più celermente, depositando in via telematica un ricorso all’Abf (l’Arbitro bancario finanziario).

Il cointestatario può prelevare?

Le banche sono solite operare il blocco del conto nei confronti di tutti gli eredi, anche dell’eventuale cointestatario che magari vi deposita la pensione o i propri redditi. Ma, secondo una recente e innovativa ordinanza della Cassazione [1], tale comportamento è illegittimo. La Corte ha censurato in modo esplicito tale operato: l’istituto di credito – sostengono i giudici supremi – deve sempre consentire al cointestatario del conto cointestato a firma disgiunta il prelievo, anche se si tratta dell’intera giacenza presente. Il blocco del conto corrente è illegittimo in tali ipotesi.

Leggi sul punto Addio blocco del conto corrente. 


note

[1] Cass. ord. n. 7862/2021 del 19.03.2021. Cass. sent. n. 15231/2002 del 29.10.2002.

Autore immagine: depositphotos.com


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