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Multa stradale con contestazione immediata: che fare?

2 Ottobre 2021 | Autore:
Multa stradale con contestazione immediata: che fare?

Quali poteri ha il conducente quando l’infrazione gli viene contestata sul posto? Cosa può far mettere a verbale? Come si fa il ricorso?

Siccome la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo, un brutto giorno mentre sei alla guida esegui una manovra azzardata senza accorgerti che c’è una pattuglia della stradale poco più avanti. Inevitabile l’alt della polizia: vieni fermato e gli agenti ti contestano la violazione e iniziano subito a scrivere il verbale. Questa ipotesi si chiama contestazione immediata della multa stradale: che fare in tali casi?

Innanzitutto, devi sapere che il verbale che ti viene consegnato sostituisce quello che normalmente arriva a casa in seguito (è la contestazione differita); quindi, è l’unico atto che attesta la violazione e, da quel momento, inizieranno a decorrere i termini utili per pagare o per proporre ricorso. Inoltre, nella contestazione immediata della multa stradale il contenuto del verbale è leggermente diverso da quello che viene notificato al trasgressore in un secondo momento: esso deve avere un contenuto più articolato, perché giunge a distanza di tempo ed è necessaria una descrizione più dettagliata dell’infrazione rilevata (che il guidatore potrebbe aver dimenticato, o non essersi reso conto di aver compiuto, e che il proprietario del veicolo nemmeno conosce, se è persona diversa dal conducente).

Ma adesso entriamo nel vivo del discorso e vediamo in modo più approfondito che fare in caso di contestazione immediata della multa stradale: ti spiegheremo quali sono i poteri dell’automobilista fermato sul posto e cosa succede dopo.

Cosa si intende per contestazione immediata?

Il Codice della strada [1] stabilisce la regola generale della contestazione immediata, secondo cui le violazioni stradali vanno contestate, «quando è possibile», all’automobilista nel momento stesso dell’infrazione: significa che la pattuglia della polizia deve intimargli l’alt e fermarlo subito per fargli il verbale.

Contestazione immediata o differita della violazione

Ci sono numerose eccezioni alla contestazione immediata, anch’esse previste dal Codice della strada [2], che consentono di effettuare la verbalizzazione in seguito, e allora si avrà la contestazione differita, con la notifica della multa entro i successivi 90 giorni. La norma dispone che «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall’accertamento, essere notificato al trasgressore».

I casi più frequenti sono quelli delle infrazioni rilevate attraverso strumenti elettronici (autovelox, tutor telecamere nelle zone a traffico limitato, ecc.), ma la contestazione differita è ammessa anche quando bloccare il veicolo in movimento metterebbe in pericolo la circolazione stradale: sono i casi delle manovre azzardate (passaggio col semaforo rosso, sorpassi vietati, velocità eccessiva, inversioni a U, fuga del conducente dopo l’alt intimatogli dalla polizia, ecc.). Infine, il verbale viene sempre inviato successivamente quando il conducente del veicolo è assente, come nei casi di divieto di sosta e di parcheggio in punti non consentiti. Per conoscere in dettaglio tutti i casi, leggi “Multa: quando non è necessaria la contestazione immediata della contravvenzione“.

Nel verbale contestato in modalità differita devono essere specificate in modo preciso e analitico le ragioni che hanno impedito di fermare l’automobilista nell’immediatezza, altrimenti la multa è illegittima e potrà essere annullata su ricorso del soggetto contravvenzionato.

Contestazione immediata: come difendersi?

Il conducente fermato nell’immediatezza dell’infrazione rilevata ha diritto di difendersi proprio in quel momento, non appena i poliziotti, i carabinieri o i vigili gli contestano quale norma di circolazione stradale avrebbe violato. Può chiedere spiegazioni agli operanti, esporre le sue ragioni e fornire le proprie giustificazioni dell’accaduto, ma soprattutto ha la facoltà di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni [2], che gli agenti devono riportare nell’atto (anche riassumendole e sintetizzandole, a condizione che non ne stravolgano il senso).

Queste affermazioni potrebbero tornare utili in caso di ricorso avverso la multa, che va proposto al giudice di Pace entro 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni (leggi “Opposizione multa per mancata contestazione immediata” per sapere come fare opposizione e scaricare un modulo fac simile di ricorso).

Verbale di contestazione immediata: cosa deve contenere?

È anche possibile impugnare il verbale quando è incompleto, per la mancanza degli elementi essenziali previsti dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione [3]. In base a queste norme, il verbale di contestazione dell’infrazione deve contenere:

  • l’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui la violazione è avvenuta;
  • le generalità e della residenza del trasgressore e, ove necessario, anche del proprietario del veicolo;
  • gli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa;
  • la «sommaria esposizione del fatto» e la menzione della norma violata;
  • le «eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione».

Verbale di contestazione immediata generico: è valido?

Tra gli elementi necessari per la validità del verbale in forma di contestazione immediata, è stata la «sommaria esposizione del fatto» a venire in rilievo in un interessante giudizio svoltosi in Cassazione e deciso con una nuova ordinanza [4]. Il Collegio ha bocciato la tesi della genericità del verbale, sostenuta dall’automobilista contravvenzionato per ottenerne l’annullamento e ha sottolineato la profonda differenza che esiste tra i casi di contestazione immediata della violazione e quelli, invece, in cui la contestazione avviene in forma differita (cioè con la successiva notifica della multa, che viene recapitata a casa).

Ecco qual è la differenza: quando la contestazione è eseguita immediatamente, basta una descrizione sintetica dell’infrazione rilevata dagli agenti; solo nei casi di contestazione differita è necessario esporre la violazione in maniera più precisa e dettagliata. Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, una donna era stata multata perché, come riportava il verbale, «circolava contromano» in una rotatoria. La conducente aveva proposto ricorso sostenendo che il fatto non era stato descritto « in maniera sufficientemente specifica, quanto a provenienza dell’autovettura, quanto al punto della rotatoria in sarebbe stata commessa la violazione, e in cosa fosse consistita la limitata visibilità».

La Corte, però, ha bocciato questa tesi, affermando che quando la violazione viene contestata sul posto è sufficiente una descrizione non approfondita della condotta che costituisce infrazione al Codice della strada. Anzi, gli Ermellini hanno sottolineato che nonostante ciò la difesa dell’automobilista non viene meno, perché egli ha comunque la facoltà di far inserire le proprie dichiarazioni nel verbale. In quel caso – spiega la pronuncia della Cassazione, che puoi leggere per esteso in fondo all’articolo -«la contestazione si ebbe nell’immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente». Di conseguenza, «resiste il verbale di contestazione fino a querela di falso, anche in relazione alla mancata o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi»: l’infrazione era stata sufficientemente lumeggiata nel verbale, e ciò è bastato per ritenere valida la contestazione della violazione in forma immediata.


note

[1] Art. 200 Cod. strada.

[2] Art. 201 Cod. strada.

[3] Art. 383 Reg. att. Cod. strada.

[4] Cass. ord. n. 26560 del 30.09.2021.

Cass. civ., sez. II, ord., 30 settembre 2021, n. 26560

Presidente Manna – Relatore Grasso

Fatto e diritto

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Giudice di pace di Acireale, parzialmente accogliendo l’opposizione avanzata da C.B.M. , aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia stradale di Catania relativamente alla violazione dell’art. 141 C.d.S., rigettando l’opposizione a riguardo della contestata violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12 (per aver circolato contromano);
– il Tribunale di Catania, accolto l’appello della C. , annullò in toto il verbale, quindi anche in relazione a quest’ultima contestazione e compensò per intero le spese dei due gradi;
– questi, in sintesi, gli argomenti posti a sostegno della decisione d’appello: il verbale doveva reputarsi nullo a causa della “genericità della descrizione della condotta, posto che la fede privilegiata di cui beneficia il verbale in questione non comporta il venir meno dell’onere della prova, in capo all’organo accertante, dei fatti costitutivi del comportamento illecito”; in particolare il Giudice addebita al verbale, il quale affermava la circolazione contromano, di “non avere descritto il fatto in maniera sufficientemente specifica”, quanto a provenienza dell’autovettura, quanto al punto della rotatoria nella quale sarebbe stata commessa la violazione, in cosa fosse consistita la limitata visibilità; si trattava, in definitiva, di “un grave difetto di motivazione”, che aveva procurato “vulnus” difensivo e non consentiva al giudice una compiuta valutazione dei fatti;
ritenuto che avverso quest’ultima decisione ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi e che la controparte resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale, fondato su un motivo;

ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2696,2700 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201,D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383; nonché del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 143, 200, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– il verbale redatto per violazione del C.d.S., fa fede fino a querela di falso, anche in ordine alla contestata assenza di una particolareggiata descrizione;
– il verbale era comunque pienamente descrittivo, stante che in esso era riportata la rotatoria interessata ((omissis) , in prossimità con la (omissis) ), alla luce di quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 200 C.d.S., comma 2 e art. 383 reg. att., comma 1, nel mentre solo laddove la contestazione non avvenga nell’immediatezza l’art. 201 C.d.S., comma 1, impone che il verbale notificato al trasgressore debba riportare “gli estremi precisi e dettagliati della violazione”, per contro nel caso in esame la contestazione si era avuta nell’immediatezza;
– gli elementi che il Tribunale ipotizza avrebbero dovuto essere annotati, oltre che congetturali e astratti, imporrebbero una descrizione di circostanze esorbitanti, in contrasto con l’art. 143 C.d.S., comma 12;

– la contestazione in presenza della violazione fa escludere l’ipotizzato difetto di contraddittorio;

considerato che l’insieme censuratorio è fondato, dovendosi osservare che:

a) questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del C.d.S., la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (Sez. 2, n. 339, 12/1/2012, Rv. n. 620730; ma già S.U. n. 17355/2009);

b) dell’art. 200 C.d.S., comma 2. Prescrive: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale” e dell’art. 383, comma 1 del regolamento dispone: “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”; l’art. 201 C.d.S., per contro, dispone che: “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”;

c) nel caso di specie non è controverso che la contestazione si ebbe nell’immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente, siccome riporta il ricorso, confermato sul punto dal controricorso: “Avevo fretta di rincasare vista l’ora tarda… andavo piano si rispettato la segnaletica anche se la rotonda realizzata in maniera poco visibile”;
d) non v’è motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte quanto alla resistenza del verbale di contestazione fino a querela di falso, anche in relazione alla mancanza o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi;

e) è da escludere il paventato “vulnus” difensivo per la basilare ragione che non si è in presenza di contestazioni a sorpresa, ma di fatti ben noti al conducente, proprio perché contestatigli nell’immediatezza e ben compresi dal medesimo, tanto da rilasciare dichiarazione a verbale;

f) evidente, infine, il ben diverso onere descrittivo derivante dalle norme sopra riportate nel caso in cui non si versi in presenza di contestazione immediata, diversità che non avrebbe ragion d’esistere ove anche nel secondo caso fosse richiesta al verbalizzante la indicazione degli “estremi precisi e dettagliati della violazione”;

g) infine, non può condividersi l’osservazione del Giudice, secondo la quale una maggiore analiticità nella descrizione del fatto sarebbe stata necessaria onde consentirgli di “valutare compiutamente l’eventuale consumazione del contestato illecito”, avendo costui ipotizzato che la sommaria descrizione dell’accaduto impedisse il suo sindacato, valendo, invece, ben diversa regola “iuris”: fino a querela di falso il fatto deve reputarsi quello contestato e in relazione a esso egli è chiamato ad accertare la conformità a diritto della contestazione;
considerato che l’accoglimento del ricorso principale importa l’assorbimento del ricorso incidentale, con il quale la C. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice dell’appello compensato le spese di entrambi i gradi, nonostante la totale soccombenza del Ministero;

considerato, di conseguenza, che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.


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