Ho una pensione netta di 1.430 euro. Quanto potranno pignorarmi al massimo?
I limiti di pignoramento delle pensioni ordinarie, che si applicano sull’importo netto della pensione, sono stabiliti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che:
- se il creditore pignora la pensione presso l’ente che la eroga prima che la pensione sia accreditata al pensionato, il pignoramento non può superare un quinto dell’importo netto della pensione mensile calcolato sulla parte che supera il cosiddetto limite vitale pari a circa 690,00 euro (cioè una volta e mezza l’importo dell’assegno sociale); questo vuol dire che se l’importo netto della sua pensione mensile è pari ad euro 1.430,00 il creditore può pignorare direttamente presso l’ente pensionistico al massimo un quinto della differenza tra euro 1.430,00 ed euro 690,00, cioè al massimo un quinto di euro 740,00 pari a circa euro 148,00 al mese;
- se invece il creditore pignora la pensione sul conto bancario o postale dove viene accreditata, l’articolo 545 del Codice di procedura civile stabilisce che:
- le somme che si trovano già depositate sul conto prima del giorno del pignoramento sono pignorabili per intero solo se superano tre volte l’assegno sociale e cioè solo se superano l’importo di euro 1.380,00 (quindi, ad esempio, se al momento del pignoramento il pensionato ha sul conto 20.000 euro, il creditore potrà pignorare, nei limiti del suo credito, tutta le differenza tra 20.000,00 euro e 1.380,00 euro e cioè 18.620,00 euro);
- le somme che invece saranno accreditate sul conto del pensionato dopo la data del pignoramento saranno pignorabili, fino alla totale estinzione del debito, nel limite massimo di un quinto della parte che supera il limite minimo vitale impignorabile di euro 690,00 (così, ad esempio, se la pensione è di 1.430,00 euro mensili, dopo la data del pignoramento potrà essere pignorato, mese per mese e fino ad estinzione del debito, al massimo un quinto dell’importo della pensione mensile che supera i 690,00 euro e cioè un quinto di euro 740,00 e, quindi, al massimo euro 148,00).
Questi sono dunque i limiti massimi di pignoramento delle pensioni fissati dalla legge italiana.
Se però ci sono (come nel suo caso) contemporaneamente più creditori, la legge (cioè sempre l’articolo 545 del Codice di procedura civile) stabilisce che:
- nel caso di pignoramento eseguito direttamente presso l’ente pensionistico, potrà essere pignorata al massimo la metà dell’importo netto mensile detratto il limite vitale pari a 690,00 euro; quindi, su una pensione netta mensile di euro 1.430,00 che venga pignorata direttamente presso l’ente pensionistico da più creditori contemporaneamente, il pignoramento non potrà superare la metà della differenza tra 1.430,00 euro e 690,00 euro e cioè potrà essere pignorato al massimo l’importo di euro 370,00 mese per mese;
- nel caso di pignoramento eseguito sul conto corrente bancario o postale del pensionato da più creditori contemporaneamente, le somme già depositate sul conto prima della data del pignoramento che superino l’importo di euro 1.380,00 potranno essere interamente pignorate (ad esempio, se sul conto del pensionato, prima del pignoramento, ci sono 20.000 euro, si potrà pignorare al massimo 20.000,00 euro – 1.380,00 euro e cioè 18.620,00 euro); le somme che invece saranno accreditate sul conto del pensionato dopo la data del pignoramento potranno essere pignorate al massimo per la metà dell’importo che supera la differenza tra importo mensile netto della pensione e minimo vitale impignorabile pari ad euro 690,00 (perciò su una pensione netta mensile di euro 1.430,00, se ci sono più creditori contemporaneamente, l’importo massimo pignorabile per le somme depositate dopo la data del pignoramento sarà pari ad euro 370,00, cioè la metà della differenza tra importo mensile netto e limite minimo vitale impignorabile).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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Si puo’ pignorare una cessione 5° finanziata su una pensione di inabilita’?
Altro caso :
Oltre alla mia pensione di 1.250€ mensili, viene erogata/accreditata anche l’ indennità di accompagnamento di 520€, quest’ ultima e pignorabile ?
Nella pensione vi è anche una trattenuta da cessione del 5° stipendio da 250€ ( pensione 1.000€ + accompagnamento 520€ = totale netto1.520€ ); la cessione gia in essere è da calcolare nella pignorabilità di un 5° della pensione, dopo aver già detratto il minimo non pignorabile ?
In sintesi, come da quesito dell’ utente che chiede su, quanto potranno pignorarmi ?
Grazie per la cortese risposta che desiderate fornirmi !