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Notifica multa: serve la seconda raccomandata?

6 Ottobre 2021 | Autore:
Notifica multa: serve la seconda raccomandata?

Quando il destinatario del verbale deve essere avvisato dell’avvenuto recapito o del tentativo di consegna?

L’arrivo di una raccomandata non è quasi mai piacevole: di solito, la missiva riguarda tasse da pagare, atti giudiziari, diffide legali e, talvolta, anche multe per infrazioni stradali. Il destinatario del verbale, però, per vari motivi può non essere in casa al momento della consegna e allora il perfezionamento della notifica richiede una procedura diversa, che in taluni casi prevede l’invio di una seconda raccomandata informativa. Ma anche per la notifica di una multa stradale serve la seconda raccomandata?

Tutto dipende da come è avvenuto il recapito: il verbale potrebbe essere stato ricevuto da un familiare presente in casa, o da un incaricato alla ricezione degli atti se si tratta di società; oppure il postino potrebbe non aver trovato nessuno, neanche il portiere o un vicino disposto a prendere la lettera, e allora lascia nella buca delle lettere l’avviso di giacenza in modo da informare l’interessato che gli è arrivata una raccomandata e potrà ritirarla, munito del tagliandino, presso l’ufficio postale.

La seconda raccomandata ha uno scopo informativo della notifica di una multa stradale e, in alcuni casi, non è previsto che debba essere inviata, perché la notifica si considera già perfezionata con la prima consegna. Ma procediamo con ordine e vediamo qual è la procedura da seguire.

Notifica multa stradale: come avviene?

Se l’infrazione non viene contestata immediatamente al trasgressore (come avviene quando il conducente viene fermato sul posto dalla polizia e riceve subito il verbale), la notifica della multa stradale viene fatta per posta: il verbale viene recapitato con lettera raccomandata (o inviato mediante Pec, la posta elettronica certificata, per i soggetti obbligati ad avere una casella, come imprenditori e professionisti).

È la contestazione differita, prevista dal Codice della strada [1], che avviene in tutti i casi in cui il veicolo non può essere bloccato dagli agenti al momento dell’infrazione (è il caso del rilevamento dell’eccesso di velocità con strumenti elettronici, come autovelox e tutor, delle telecamere nelle Ztl o delle altre occasioni in cui l’alt metterebbe in pericolo la circolazione stradale).

Per essere valida, la notifica del verbale con contestazione differita deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione; se avviene oltre tale termine potrà essere impugnata per tardività e annullata (leggi “Multe stradali: modalità e tempi di notifica“).

Raccomandata con multa stradale: a chi può essere consegnata?

Nei casi di contestazione differita, non essendoci stato il fermo del veicolo al momento dell’infrazione e non essendo stato identificato il conducente, la notifica della multa va fatta a uno degli obbligati in solido per la violazione: dunque, al proprietario del veicolo, individuato in base ai dati che risultano al Pra (Pubblico registro automobilistico). Sarà lui il destinatario della raccomandata.

Per la consegna della raccomandata contenente la multa stradale valgono le consuete regole di notifica previste dal Codice civile [2]: se il destinatario è assente, la lettera può essere consegnata a una «persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda», purché abbia almeno 14 anni e non risulti «palesemente incapace».

Il recapito è valido, quindi, anche quando viene effettuato a un familiare non convivente che in quel momento è presente nell’abitazione ed ha aperto la porta al postino, come anche alla colf, baby sitter o badante, oppure ai dipendenti di una società incaricati della ricezione degli atti. Per la legge [3] c’è una «presunzione di conoscenza» che lega il destinatario e il consegnatario della raccomandata e la giurisprudenza richiama spesso questa circostanza per ritenere valida la notifica anche quando la raccomandata non è stata consegnata al destinatario diretto.

Se in casa non c’è nessuno, il portalettere può consegnare la raccomandata al portiere dello stabile o, in subordine, a un vicino (il quale però deve accettare la ricezione, dunque può rifiutarsi).

Notifica multa stradale: quando si perfeziona?

Quando la consegna non può essere eseguita in uno di questi modi, la multa andrà in giacenza presso l’ufficio postale; il destinatario, munito del tagliandino lasciato dal postino nella buca delle lettere, potrà andare a ritirarla successivamente, entro 6 mesi, ma già dopo 10 giorni l’atto si considererà validamente notificato per compiuta giacenza.

Precisamente, il momento di perfezionamento della notifica della multa – dal quale decorrono importanti effetti, come i termini utili per proporre ricorso – si considera compiuto:

  • alla data di consegna della raccomandata, se effettuata direttamente al destinatario o a una persona autorizzata a riceverla;
  • per compiuta giacenza, dopo 10 giorni dalla data in cui il postino ha lasciato nella buca delle lettere l’avviso di deposito del plico (se il ritiro da parte dell’interessato avviene prima di tale scadenza la notifica si considera compiuta in quel momento).

Raccomandata informativa: cos’è e quando serve?

Per tutelare maggiormente il destinatario dal rischio di mancata ricezione (chi ha ritirato la raccomandata potrebbe non avvisarlo e non consegnargliela) la legge sulle notifiche a mezzo posta [4] prevede che:

  1. «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata»; è l’ipotesi della consegna avvenuta, ma a una persona incaricata della ricezione e diversa del destinatario;
  2. «del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento »; è il caso in cui la consegna non si è realizzata per assenza del destinatario e di tutte le altre persone legittimate a ricevere la consegna.

In entrambi i casi, è previsto l’invio di una seconda raccomandata, chiamata anche raccomandata informativa, che nella prima ipotesi è una comunicazione di avvenuta notifica (Can) e avviene in forma di raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento), mentre nel secondo caso richiede la forma della raccomandata con avviso di ricevimento, poiché contiene la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) del plico.

Questo avviso, che riguarda in sostanza l’avvenuto recapito, o tentativo di consegna, della prima raccomandata – quella che contiene il verbale con la multa da notificare – viene, però, inviato solo in limitati casi, e precisamente quando:

  • il destinatario risulta irreperibile all’indirizzo di consegna;
  • le persone alle quali il postino ha tentato la consegna sono incapaci o hanno rifiutato di ricevere la lettera;
  • la consegna non è avvenuta direttamente al destinatario ma è stata fatta a un familiare o a un addetto alla casa o all’ufficio.

Nei primi due casi, verrà inviata la raccomandata informativa in forma di Cad, quindi in busta verde e con avviso di ricevimento; nel terzo caso, sarà sufficiente la Can, la raccomandata semplice in busta bianca (è una forma semplificata perché l’atto risulta già consegnato a un parente o un addetto).

Secondo la giurisprudenza costante [5], però, la raccomandata informativa in forma di Can ha soltanto la funzione di notiziare il destinatario di una notificazione già avvenuta e perfezionata con la consegna dell’atto originario a persona diversa dal destinatario o per compiuta giacenza, e questo in pratica depotenzia molto il ruolo della seconda raccomandata: ai fini del perfezionamento della notifica non è necessaria.

Multa notificata a un dipendente: serve la seconda raccomandata?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione [6] ha ritenuto valida la notifica di una multa stradale eseguita a una persona giuridica (si trattava di una società) e ricevuta da un addetto; la Suprema Corte ha ritenuto utilmente effettuata la consegna perché effettuata a un dipendente della società e, in tal caso, non era necessario l’invio della seconda raccomandata informativa.

In queste circostanze si applica una speciale norma che riguarda la notificazione alle persone giuridiche [7], in base alla quale la notifica si esegue presso la sede sociale, «mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa». Pertanto, queste persone rivestono per legge la qualità di destinatario e sono considerate equivalenti al rappresentante della società ai fini della ricezione degli atti, come le multe stradali inviate mediante lettera raccomandata.


note

[1] Art. 201 Cod. strada.

[2] Art. 139 Cod. proc. civ.

[3] Art. 1335 Cod. civ.

[4] Art. 7, co.3, e art. 8, co. 4, L. n. 890/1982, modif. dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

[5] Cass. ord. n. 4987/2021, n. 2229/2020 e n. 10131/2020.

[6] Cass. ord. n. 26846 del 04.10.2021.

[7] Art. 145 Cod. proc. civ.


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